SEZIONE 03- ARTICOLO 03
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L’OGVP riconosce come innati i diritti soggettivi assoluti così come sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
Tali diritti valgono erga omnes, cioè verso tutti, e sono fondamentalmente di due tipi:
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diritti della personalità o diritti fondamentali dell’uomo, tutti di natura non patrimoniale (diritto alla vita, all’integrità fisica, alla salute, all’immagine, all’onore, alla privacy, diritti di libertà personale, di pensiero, di religione, di associazione, di riunione…).
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diritti patrimoniali i quali hanno ad oggetto i beni; sono diritti sulle cose e il principale fra questi diritti è il diritto di proprietà che garantisce al soggetto il potere pieno ed esclusivo di godere delle utilità ricavabili da un bene entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge.