diritti sociali
diritti politici
Cosa è la riprova sociale?
La riprova sociale è quella regola per cui le persone tendono ad accettare e a ritenere maggiormente meritevoli di approvazione quei comportamenti condivisi da un numero elevato di gente.
Il principio di riprova sociale afferma che uno dei mezzi principali per giudicare la correttezza di un comportamento, è rappresentato dal numero di persone che lo adottano.
La capacità persuasiva esercitata da questo principio aumenta esponenzialmente in due situazioni:
Il principale problema legato a questo meccanismo automatico, è la progressiva perdita di capacità nell’esaminare con spirito critico le situazioni che caratterizzano la nostra quotidianità, esponendoci a due rischi:
Essere curiosi, chiedersi il perché delle cose, approfondire, oltre a essere gli strumenti principali della nostra crescita personale, rappresentano un potente mezzo in grado di proteggerci dal fare scelte sbagliate che vanno contro i nostri stessi interessi.
SEZ.17 – ART.11
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L’OGVP dispone che il Dipartimento del Lavoro preveda l’istituzione di:
ISPETTORATO DEL LAVORO
È l’ufficio periferico del Dipartimento del Lavoro con competenza territoriale a livello di Distretto Amministrativo (ex Comune).Deve essere, innanzitutto, il punto di riferimento per tutte le attività lavorative nel proprio ambito territoriale allo scopo di agevolare le stesse in tutti gli ambiti di specifica competenza amministrativa e collocamento in ambito privato.
L’Ispettorato ha anche il compito di vigilanza e di far rispettare le norme in materia di lavoro, assicurative, salute, sicurezza e collocamento.
COMMISSIONE DISTRETTUALE DEL LAVORO di 1° GRADO.
Presso ogni Ispettorato del Lavoro è istituita la Commissione Distrettuale del Lavoro di 1^ Istanza per consentire, alle eventuali parti in causa, di approdare ad un concordato per la soluzione dei dissidi in ambito lavorativo assicurativo, sicurezza, salute e collocamento.
Le decisioni della Commissione di 1^ Istanza assumono valore legale se vi è accordo fra le parti e esauriscono la loro competenza e successiva procedibilità.
In caso di fallimento del concordato le parti possono ricorrere alla Commissione Nazionale del Lavoro di 2^ Istanza.
SEZIONE NAZIONALE DEL LAVORO
È l’ufficio periferico del Dipartimento del Lavoro con competenza territoriale a livello di Contea (ex provincia e attuale Stato Federale).
Deve essere, innanzitutto, il punto di riferimento per tutte le attività lavorative dei servizi istituzionali statali e periferici, nel proprio ambito territoriale allo scopo di agevolare le stesse in tutti gli ambiti di specifica competenza amministrativa e collocamento in ambito statale e relativi uffici periferici.
COMMISSIONE NAZIONALE DEL LAVORO di 2° GRADO.
Presso ogni Sezione Nazionale del Lavoro è istituita la Commissione Nazionale del Lavoro di 2^ Istanza per consentire, alle eventuali parti in causa, di ricorre nel caso non si sia sopraggiunti ad un precedente tentativo di concordato in materia di lavoro, assicurativo, sicurezza, salute e collocamento.
Avverso le decisioni della Commissione Nazionale del Lavoro di 2^ Istanza si può ricorrere alla Commissione di 3^ Istanza del Provveditorato del Lavoro, competente in materia assicurativa, sicurezza e salute a livello di Contea (Stato Federato).
DIVISIONE FEDERALE DEL LAVORO
È l’ufficio del Dipartimento del Lavoro con competenza territoriale a livello di federale.
Deve essere, innanzitutto, il punto di riferimento per tutte le attività lavorative dei servizi istituzionali federali, periferici ed esteri, istituiti nel proprio territorio e all’estero allo scopo di agevolare gli stessi in tutti gli ambiti di specifica competenza amministrativa e collocamento in ambito federale, e relativi uffici periferici ed esteri.
COMMISSIONE FEDERALE DEL LAVORO di 3° GRADO.
Presso ogni Divisione Nazionale del Lavoro è istituita la Commissione Federale del Lavoro di 3^ Istanza per consentire, alle eventuali parti in causa, di ricorre avverso le decisioni della Sezione Nazionale dl Lavoro.
Avverso le decisioni della Commissione Nazionale del Lavoro di 3^ Istanza si può ricorrere al Presidente della Republica Federale di Venethia in via risolutiva.
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SOMMARIO
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SEZ. 17 – ART. 02
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Il GVP dispone che il Governo Veneto Provisorio (GVP) disponga entro il mese di Gennaio di ogni anno il Protocollo Produttivo Nazionale (PPN), vale a dire l’orientamento che il Dipartimento del Lavoro individuerà con gli interessi produttivi nazionali, di concerto con il Sindacato dei Lavoratori de la Venethia (SLV) e ogni altra Istituzione o rappresentanza che si riterrà di convocare.
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SOMMARIO
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SEZ. 17 – ART. 06
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Il GVP identifica e legittima le Attività Economiche Estere (AEE), regolarmente protocollate, secondo i requisiti richiesti per l’Imprenditore e che necessariamente deve possedere la Cittadinanza Veneta.
Tutte le AEE sono di natura Societaria il cui Imprenditore deve fare riferimento ai Soci solo in qualità di esseri umani viventi.
Qualsiasi AEE, deve convergere con gli scopi e la stessa propria attività, con gli interessi della Nazione avendo riscontro e uniformandosi al Protocollo Produttivo Nazionale (PPN) determinato dal GVP mediante il Dipartimento del Lavoro.
Ogni AEE, non deve costituire pericolo, fraudolenta attività speculativa o decremento dei principi etici e fondanti del presente OGVP e deve uniformarsi al PPN.
Tutte le AEV rispondono in termini legali per beni e i profitti associati al codice unico aziendale e non personale dell’Imprenditore e dei Soci.
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SOMMARIO
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SEZ. 17 – ART. 05
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Il GVP identifica e legittima le Attività Economiche Venete (AEV) regolarmente protocollate, secondo i requisiti richiesti per l’Imprenditore.
Tutte le AEV sono pubblicate nel PRAP della Gaxeta Uficiale perché di pubblico dominio.
Le AEV sono di due tipi:
Ogni AEV deve convergere con gli scopi e la stessa propria attività, con gli interessi della Nazione avendo riscontro e uniformandosi al Protocollo Produttivo Nazionale (PPN) determinato dal GVP mediante il Dipartimento del Lavoro.
Ogni AEV, non deve costituire pericolo, illecita attività speculativa e fraudolenta concorrenza o decremento dei principi etici e fondanti del presente OGVP, deve inoltre uniformarsi al PPN.
Tutte le AEV rispondono in termini legali per beni e i profitti associati al codice unico aziendale e non personale dell’Imprenditore o dei Soci.
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SOMMARIO
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SEZ. 17 – ART. 04
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Il GVP istituisce il PUBBLICO REGISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (PRAP), tutte con personalità giuridica “SEMPLICE”, perché finalizzate a scopo di profitto.
Il termine “semplice” deve indicare lo scopo dell’attività produttiva, che è finalizzata a produrre benessere e prosperità, quindi anche ricchezza economica.
L’Imprenditore che intende intraprendere un’attività produttiva deve registrarla al PRAP secondo l’apposito modulo indicato nello Sportelo del Xitadino, sempre che vi siano i requisiti richiesti dall’art.9 della Sez.17 dell’Ordinamento Giuridico Veneto Provisorio (OGVP).
Ad ogni attività produttiva è assegnato un codice unico che identifica la stessa per ogni registrazione in termini tributari e amministrativi.
Il PRAP è pubblicato nella GAXETA UFICIALE con il relativo certificato da esporre e visibile alla clientela.
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SOMMARIO
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