SEZ.17 – ART.11
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L’OGVP dispone che il Dipartimento del Lavoro preveda l’istituzione di:
- Ispettorati Distrettuali del Lavoro (ex Comune – Distretto Amministrativo);
- Sezioni Nazionali del Lavoro presso il Provveditorato del Lavoro (ex Provincia – Stato Federato);
- Divisione Federale del Lavoro presso il Provveditorato Generale del Lavoro (Stato Federale)
ISPETTORATO DEL LAVORO
È l’ufficio periferico del Dipartimento del Lavoro con competenza territoriale a livello di Distretto Amministrativo (ex Comune).Deve essere, innanzitutto, il punto di riferimento per tutte le attività lavorative nel proprio ambito territoriale allo scopo di agevolare le stesse in tutti gli ambiti di specifica competenza amministrativa e collocamento in ambito privato.
L’Ispettorato ha anche il compito di vigilanza e di far rispettare le norme in materia di lavoro, assicurative, salute, sicurezza e collocamento.
COMMISSIONE DISTRETTUALE DEL LAVORO di 1° GRADO.
Presso ogni Ispettorato del Lavoro è istituita la Commissione Distrettuale del Lavoro di 1^ Istanza per consentire, alle eventuali parti in causa, di approdare ad un concordato per la soluzione dei dissidi in ambito lavorativo assicurativo, sicurezza, salute e collocamento.
Le decisioni della Commissione di 1^ Istanza assumono valore legale se vi è accordo fra le parti e esauriscono la loro competenza e successiva procedibilità.
In caso di fallimento del concordato le parti possono ricorrere alla Commissione Nazionale del Lavoro di 2^ Istanza.
SEZIONE NAZIONALE DEL LAVORO
È l’ufficio periferico del Dipartimento del Lavoro con competenza territoriale a livello di Contea (ex provincia e attuale Stato Federale).
Deve essere, innanzitutto, il punto di riferimento per tutte le attività lavorative dei servizi istituzionali statali e periferici, nel proprio ambito territoriale allo scopo di agevolare le stesse in tutti gli ambiti di specifica competenza amministrativa e collocamento in ambito statale e relativi uffici periferici.
COMMISSIONE NAZIONALE DEL LAVORO di 2° GRADO.
Presso ogni Sezione Nazionale del Lavoro è istituita la Commissione Nazionale del Lavoro di 2^ Istanza per consentire, alle eventuali parti in causa, di ricorre nel caso non si sia sopraggiunti ad un precedente tentativo di concordato in materia di lavoro, assicurativo, sicurezza, salute e collocamento.
Avverso le decisioni della Commissione Nazionale del Lavoro di 2^ Istanza si può ricorrere alla Commissione di 3^ Istanza del Provveditorato del Lavoro, competente in materia assicurativa, sicurezza e salute a livello di Contea (Stato Federato).
DIVISIONE FEDERALE DEL LAVORO
È l’ufficio del Dipartimento del Lavoro con competenza territoriale a livello di federale.
Deve essere, innanzitutto, il punto di riferimento per tutte le attività lavorative dei servizi istituzionali federali, periferici ed esteri, istituiti nel proprio territorio e all’estero allo scopo di agevolare gli stessi in tutti gli ambiti di specifica competenza amministrativa e collocamento in ambito federale, e relativi uffici periferici ed esteri.
COMMISSIONE FEDERALE DEL LAVORO di 3° GRADO.
Presso ogni Divisione Nazionale del Lavoro è istituita la Commissione Federale del Lavoro di 3^ Istanza per consentire, alle eventuali parti in causa, di ricorre avverso le decisioni della Sezione Nazionale dl Lavoro.
Avverso le decisioni della Commissione Nazionale del Lavoro di 3^ Istanza si può ricorrere al Presidente della Republica Federale di Venethia in via risolutiva.
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SOMMARIO
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