SEZIONE 02 – PRINCIPI ETICI
ARTICOLO 02 – FINE COMUNE DEL POPOLO VENETO
L’Organizzazione di Governo Veneto Provvisorio (OGVP) si impegna a garantire al Popolo Veneto:
- la pacifica e serena convivenza civile;
- la giustizia;
- il perseguimento del bene comune dell’intera comunità;
- le giuste libertà individuali e sociali;
- la libertà religiosa.
Il Popolo Veneto, consapevole che la propria forza e dignità si commisura al benessere dei più deboli dei propri membri, promuove e concorre a garantire loro la soddisfazione dei diritti soggettivi assoluti (primari bisogni umani) quali:
- il diritto alla vita (nascita e morte);
- il diritto al nutrimento;
- il diritto all’abitazione;
- il diritto all’igiene e alla salute;
- il diritto al riposo;
- il diritto alla sicurezza personale;
- il diritto alla giustizia;
- il diritto all’istruzione e allo studio;
- il diritto al benessere della persona;
- il diritto alla famiglia;
- il diritto al lavoro;
- il diritto alla proprietà privata;
- il diritto all’identità personale;
- il diritto alle relazioni sociali;
- il diritto alla libera circolazione e di viaggiare;
- il diritto alla dignità e alla reputazione personale;
- il diritto all’affermazione individuale, professionale e sociale;
- il diritto e la libertà di culto.