01 – LA PERSONA UMANA

EZIONE 03 – L’ESSERE UMANO
ARTICOLO 01 – L’ESSERE UMANO – PERSONA


L’essere umano è titolare inalienabile di dignità, libertà e coscienza.
È al centro dell’ordinamento etico, giuridico e sociale del Popolo Veneto e dell’OGVP, che ne riconosce e garantisce l’unicità, la completezza e il valore assoluto, a prescindere da qualsiasi condizione fisica, psichica, sociale, culturale o anagrafica.
La persona umana non può mai essere considerata mezzo, strumento o oggetto di potere.
Ogni atto pubblico o privato deve riconoscerne la soggettività, il valore intrinseco e la capacità naturale di autodeterminarsi.
L’essere umano è libero sin dalla nascita, e tale libertà non può essere limitata, alienata o subordinata ad alcun potere politico, religioso o economico, salvo per il rispetto dei diritti e delle libertà altrui.
Pertando l’OGVP riconosce l’inviolabilità di diritti che ogni essere umano possiede dalla nascita:

  1. Libertà;
  2. Uguaglianza;
  3. Proprietà.
Ogni persona, fin dal proprio concepimento, acquisisce unicità e soggettività giuridica originaria divenendo titolare dei diritti fondamentali dell’uomo che l’ordinamento veneto riconosce come:
  • naturali;
  • incedibili;
  • inalienabili.