01 – LA PERSONA UMANA

SEZIONE 03 – ARTICOLO 01
L’OGVP identifica e riconosce come persona tutti gli esseri umani viventi fin dal loro concepimento e a prescindere dalla capacità di mettere in atto quelle particolari qualità o funzioni proprie della natura personale, quali la razionalità, l’autocoscienza, l’autonomia.
Ogni persona umana è ciò che è, vale a dire espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità e come tale titolare di una propria identità.
L’OGVP riconosce l’inviolabilità di diritti che ogni essere umano possiede dalla nascita:
  1. Libertà;
  2. Uguaglianza;
  3. Proprietà.
Ogni persona, fin dal proprio concepimento, acquisisce unicità e soggettività giuridica originaria divenendo titolare dei diritti fondamentali dell’uomo che l’ordinamento veneto riconosce come:
  • naturali;
  • incedibili;
  • inalienabili.