SEZIONE 04 – POPOLAZIONE – POPOLI E NAZIONI – NAZIONALITA’ E STATI
ARTICOLO 04 – STATI E LORO RICONOSCIMENTO
Uno Stato è un’entità giuridico-politica costituita da tre elementi fondamentali: un territorio definito, una popolazione stabile e un’autorità sovrana in grado di esercitare il potere in modo indipendente.
Il riconoscimento di uno Stato da parte di altri soggetti della comunità internazionale non ne determina l’esistenza, ma ne legittima le relazioni internazionali e la partecipazione agli organismi sovranazionali.Esistono entità statuali pienamente funzionanti, ma non riconosciute da tutti gli Stati.
Il diritto internazionale ammette l’esistenza di Stati di fatto, anche in assenza di riconoscimento formale, qualora essi esercitino in modo effettivo e pacifico le funzioni sovrane.
Il principio dell’effettività prevale sulla mera formalità giuridica quando uno Stato rappresenta la libera volontà del proprio popolo.
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commento
Gli Stati riconosciuti dall’OGVP non devono disporre solo di un governo stabile che governa il proprio Popolo e una popolazione residente in un determinato territorio ma devono rispondere anche di eventuali comportamenti ritenuti inidonei all’accettazione nell’organizzazione internazionale, come l’uso della forza per conquistare il governo, la politica più o meno razzista, la salvaguardia delle minoranze etniche e religiose, ecc.
Territorio e popolazione non possono essere considerati unicamente come presupposti materiali per l’acquisto della personalità da parte di uno stato.
Purtroppo sono gli Stati e non i Popoli che sono gli attuali principali protagonisti della vita di relazione internazionale, ma per l’OGVP, qualsiasi Stato, pur dotato di personalità giuridica internazionale, derivante dal principio tradizionale di effettività, non può essere riconosciuto se difetta di compatibilità con fatti e situazioni in contrasto e incompatibili con i valori fondamentali della società internazionale.
Avendo attenzione al principio per cui l’esistenza di ogni persona umana è un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e che come tale non può che estrinsecarsi liberamente, ogni Popolo determina criteri, organizzazione e livelli di autonomia sociale armonizzando, attraverso il mutuo consenso, l’interazione fra i propri membri per il perseguimento dello sviluppo e il comune progresso secondo i propri usi, costumi e tradizioni; a tale scopo ogni Popolo legifera e comunemente stabilisce il proprio ordinamento con statuti, codici, norme, e regolamenti che in quanto tali hanno valore e forza legale su tutti i membri della società che liberamente hanno deciso di farvi parte.