SEZIONE 04 – POPOLAZIONE – POPOLI E NAZIONI – NAZIONALITA’ E STATI
ARTICOLO 05 – DIRITTO INTERNAZIONALE E RELAZIONI INTERNAZIONALI
Il diritto internazionale è l’insieme delle norme giuridiche che regolano i rapporti tra Stati, tra Stati e popoli, e sempre più frequentemente tra Stati e individui.
Esso riconosce la personalità giuridica dei popoli e il loro diritto a esistere, a organizzarsi e a relazionarsi con altri soggetti sovrani.
Le relazioni internazionali si fondano sui principi di eguaglianza sovrana, non ingerenza negli affari interni, cooperazione pacifica, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
Ogni soggetto che esercita in modo effettivo la propria sovranità – sia esso uno Stato o un popolo autodeterminato – è titolare del diritto di instaurare rapporti diplomatici, politici, economici e culturali con altri soggetti del diritto internazionale.
Il rispetto del diritto internazionale è presupposto essenziale per la pace, la giustizia e la sicurezza tra i popoli.
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L’OGVP assimila il diritto internazionale, quale parte del diritto che regola la vita della comunità internazionale e il rapporto fra Stati sovrani e indipendenti e gli altri soggetti da esso riconosciuti.
L’OGVP tuttavia, proprio perché ammette e condivide i principi cardine dei diritti universalmente accettati e condivisi dalla comunità internazionale, accetta e ammette relazioni stabili solo con quegli Stati che siano reale espressione giuridico/organizzativa dei rispettivi Popoli e dotati di una forma di governo che pratichi effettivamente la potestà d’imperio a titolo originario, cioè con il potere derivante e delegato dal proprio Popolo.
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