SEZIONE 04 – POPOLAZIONE – POPOLI E NAZIONI – NAZIONALITA’ E STATI
ARTICOLO 06 – “IUS COGENS” – IL DIRITTO COGENTE
Lo “ius cogens” (diritto cogente) è costituito da quelle norme fondamentali e inderogabili del diritto internazionale che vincolano tutti gli Stati e i soggetti internazionali, indipendentemente dal loro consenso.
Tali norme prevalgono su ogni altra disposizione giuridica, sia interna che pattizia, e non possono essere modificate se non da una norma ulteriore di pari natura e forza.
Esempi di norme di ius cogens includono:
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il divieto di genocidio;
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il divieto di schiavitù;
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il divieto di tortura e trattamenti inumani;
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il divieto di guerra di aggressione;
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il diritto dei popoli all’autodeterminazione.
Ogni atto o trattato che contrasti con una norma di ius cogens è nullo e privo di effetti giuridici. Il rispetto di queste norme è obbligatorio per tutti i membri della comunità internazionale.
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L’OGVP riconosce tutte quelle norme consuetudinarie del diritto internazionale che sono poste a tutela di valori considerati fondamentali e a cui non si può in nessun modo contravvenire e/o venir meno anche solo in parte.
commento
Lo ius cogens è accolto sia dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 che dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali del 1986.
Secondo l’articolo 53 della convenzione del 1969,
« È nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale.
Ai fini della presente convenzione, per norma imperativa di diritto internazionale generale si intende una norma che sia stata accettata e riconosciuta dalla Comunità internazionale degli Stati nel suo insieme in quanto norma alla quale non è permessa alcuna deroga e che non può essere modificata che da una nuova norma di diritto internazionale generale avente lo stesso carattere. »
mentre l’articolo 64 prescrive:
« Qualora sopravvenga una nuova norma imperativa di diritto internazionale generale, qualsiasi trattato esistente che contrasti tale norma diventa nullo ed ha termine. »
C’è una grande contraddizione nelle norme consuetudinarie quando si afferma che i Popoli hanno il dovere di sudditanza nei confronti del proprio Stato (e non viceversa com’è naturale che sia).
Ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani, il soggetto titolare del diritto all’autodeterminazione è il popolo come soggetto distinto dallo stato.
Ma in nessuna norma giuridica internazionale c’è la definizione di popolo.
Questa reticenza concettuale non è dovuta al caso.
Gli stati giocano sull’ambiguità, non essendo ancora disposti ad ammettere espressamente che i popoli hanno una propria soggettività giuridica internazionale.