SEZIONE 04 – POPOLAZIONE – POPOLI E NAZIONI – NAZIONALITA’ E STATI
ARTICOLO 08 – SOVRANITÀ POPOLARE E SOVRANITÀ DELLO STATO
La sovranità popolare è il principio secondo cui il potere appartiene originariamente al popolo, che lo esercita in forma diretta o attraverso istituzioni liberamente e legittimamente costituite.
Essa è il fondamento di ogni ordinamento giusto e legittimo.
La sovranità dello Stato è la proiezione giuridico-istituzionale della volontà popolare, ma cessa di essere legittima quando viene esercitata contro la volontà del popolo o senza il suo consenso.
In tal caso, ogni atto dello Stato è da considerarsi arbitrario, oppressivo e privo di validità morale e giuridica.
Quando uno Stato tradisce il mandato ricevuto, reprime la libertà del popolo e nega l’autodeterminazione, decade ogni legittimità e sorge il diritto-dovere della resistenza e della riorganizzazione sovrana del popolo stesso.
La sovranità appartiene al popolo, non allo Stato.
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L’OGVP riconosce l’originarietà della Sovranità del Popolo, anche rispetto a quella dello Stato, derivando essa dal suo diritto di autodeterminazione.
L’OGVP riconosce l’originarietà della sovranità popolare senza la quale non può derivarsi la sovranità dello Stato, ovvero la sua capacità di “imperio” delegata dal Popolo, attraverso il mutuo consenso.
La sovranità dello Stato ha solo il precipuo fine di garantire interessi individuali, collettivi e primari quali:
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la sicurezza nazionale e personale;
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la pacifica e serena convivenza civile;
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la giustizia;
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il perseguimento del bene comune;
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le giuste libertà individuali e sociali;
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una buona pubblica e generale amministrazione;
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le relazioni con gli altri Stati della Comunità Internazionale.