SEZIONE 05 – POPOLAZIONE – POPOLO VENETO – NAZIONE VENETA
ARTICOLO 10 – LNGUA UFFICIALE NAZIONALE
L’OGVP riconosce quale lingua ufficiale e nazionale il Veneto, in ogni sua espressione idiomatica, fonetica, locale e gergale, quale elemento identitario, culturale e storico del Popolo Veneto.
Al fine di agevolare la comprensione degli atti ufficiali e la comunicazione ordinaria nella fase transitoria, e in attesa della definizione formale e condivisa delle regole grammaticali, ortografiche, fonologiche, morfologiche, sintattiche, semantiche e pragmatiche del Veneto, l’OGVP ammette l’utilizzo accessorio e funzionale di ogni altra lingua attualmente in uso da parte del Popolo Veneto, purché non sia imposta da poteri stranieri.
Fino a prova linguistica e filologica contraria, l’OGVP non riconosce la cosiddetta “lingua italiana” come lingua ufficiale della Repubblica Veneta, riservandosi di valutarne l’origine e l’eventuale compatibilità storica, etimologica e funzionale con la lingua veneta stessa.
L’eventuale compatibilità della cosiddetta lingua italiana potrà essere riconosciuta solo previa dimostrazione documentale, storica e filologica che ne attesti l’origine veneta o la non-estraneità alla Nazione Veneta.
In assenza di tale dimostrazione, la cosiddetta lingua italiana verrà considerata lingua straniera d’uso accessorio, non vincolante per gli atti ufficiali della Repubblica Veneta.