SEZIONE 05 – POPOLAZIONE – POPOLO VENETO – NAZIONE VENETA
ARTICOLO 05 – LA NAZIONALITA’ VENETA
La nazionalità veneta è l’espressione di appartenenza al Popolo Veneto, che accomuna ogni suo membro per la specificità della propria cultura, lingua, storia, tradizioni e origini etniche. Essa rappresenta il legame identitario tra le Genti Venete e la Nazione Veneta.
Ogni persona di origine veneta, fin dal proprio concepimento, è di nazionalità veneta per diritto naturale, indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalle condizioni fisiche o psichiche e da qualsiasi vincolo genetico riconducibile a tratti razziali.
La nazionalità veneta si acquisisce per nascita e per discendenza (ius sanguinis), se la persona:
– è nata da una famiglia composta da genitori veneti, ovunque nel mondo;
– è nata da madre veneta, anche in assenza di coniugio tra i genitori, ovunque nel mondo.
Con il riconoscimento della nazionalità veneta, all’avente diritto spettano i benefici derivanti dall’esercizio dei diritti civili garantiti dalla cittadinanza veneta.
Lo ius soli non è previsto nei territori della Repubblica Veneta: la nascita in territorio veneto non conferisce di per sé la nazionalità né la cittadinanza al nascituro.
La nazionalità veneta è imprescrittibile, non può essere revocata, né cancellata o ceduta.