SEZIONE 06 – POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI
ARTICOLO 03 – STRANIERI RESIDENTI
Sono considerati stranieri residenti tutti coloro che, non essendo Cittadini del Popolo Veneto né riconosciuti come tali, risiedono stabilmente nei territori della Serenissima Repubblica Veneta per motivi personali, familiari, lavorativi o di altra natura regolarmente autorizzata.
Gli stranieri residenti devono rispettare l’Ordinamento del Governo Veneto Provvisorio, le norme del vivere civile e i valori fondanti della comunità veneta, in uno spirito di lealtà, collaborazione e pacifica convivenza.
Il loro status giuridico e civile è oggetto di registrazione presso l’Anagrafe della Popolazione Straniera, e i diritti e i doveri loro riconosciuti sono stabiliti nei successivi articoli della presente Sezione, fatti salvi eventuali accordi internazionali bilaterali o multilaterali sottoscritti dal Governo Veneto Provvisorio.
Tutti gli stranieri regolarmente residenti nei territori della Serenissima Repubblica Veneta, costituiscono la popolazione straniera residente.