04 – LA RICHIESTA DI SOGGIORNO

SEZIONE 06 – POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI
ARTICOLO 04 – LA RICHIESTA DI SOGGIORNO

Ogni cittadino straniero che intenda soggiornare nei territori della Serenissima Repubblica Veneta, per un periodo superiore alle 72 ore, è tenuto a presentare apposita richiesta di soggiorno presso l’Ufficio preposto del Governo Veneto Provvisorio o presso le autorità locali riconosciute.
La richiesta deve contenere:

  • i dati anagrafici e identificativi del richiedente;

  • il motivo del soggiorno;

  • la durata prevista della permanenza;

  • l’indirizzo di riferimento o di ospitalità nel territorio;

  • eventuali referenti o garanti veneti.

La valutazione della richiesta è subordinata alla verifica dell’assenza di condizioni ostative, alla disponibilità di risorse minime per l’autosostentamento e alla compatibilità del motivo dichiarato con l’interesse generale della Repubblica.
Il soggiorno non può iniziare formalmente prima della registrazione e dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione di soggiorno.

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