SEZIONE 06 – POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI
ARTICOLO 04 – LA RICHIESTA DI SOGGIORNO
Ogni cittadino straniero che intenda soggiornare nei territori della Serenissima Repubblica Veneta, per un periodo superiore alle 72 ore, è tenuto a presentare apposita richiesta di soggiorno presso l’Ufficio preposto del Governo Veneto Provvisorio o presso le autorità locali riconosciute.
La richiesta deve contenere:
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i dati anagrafici e identificativi del richiedente;
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il motivo del soggiorno;
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la durata prevista della permanenza;
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l’indirizzo di riferimento o di ospitalità nel territorio;
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eventuali referenti o garanti veneti.
La valutazione della richiesta è subordinata alla verifica dell’assenza di condizioni ostative, alla disponibilità di risorse minime per l’autosostentamento e alla compatibilità del motivo dichiarato con l’interesse generale della Repubblica.
Il soggiorno non può iniziare formalmente prima della registrazione e dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione di soggiorno.