SEZIONE 06 – POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI
ARTICOLO 15 – IMMIGRATI
Sono definiti immigrati i cittadini stranieri che entrano nei territori della Serenissima Repubblica Veneta con l’intento dichiarato di stabilirvisi in modo continuativo per motivi di lavoro, studio, ricongiungimento familiare o altra causa riconosciuta dal Governo Veneto Provvisorio.
L’ingresso e la permanenza degli immigrati sono soggetti a:
- richiesta e ottenimento di apposita autorizzazione di soggiorno per lungo periodo;
- verifica della compatibilità con le risorse territoriali disponibili e le esigenze della comunità veneta;
- rispetto dell’Ordinamento, dei valori fondanti e delle norme civili della Repubblica.
Gli immigrati regolarmente autorizzati godono di diritti civili fondamentali e hanno accesso ai servizi essenziali, in condizione di parità e reciprocità, nei limiti previsti dall’OGVP.
Il Governo Veneto Provvisorio può stabilire quote d’ingresso e criteri selettivi in base al fabbisogno lavorativo, alla disponibilità abitativa e alla salvaguardia dell’identità veneta.
Ogni violazione degli obblighi, falsa dichiarazione o comportamento incompatibile con l’integrazione sociale può comportare il rifiuto, la revoca o l’espulsione.