SEZIONE 06 – POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI
ARTICOLO 16 – CLANDESTINITA’
È considerato in clandestinità ogni cittadino straniero che si trovi nei territori della Serenissima Repubblica Veneta senza autorizzazione legittima di soggiorno, oppure in violazione delle condizioni previste dal permesso precedentemente concesso.
La presenza clandestina costituisce una violazione dell’Ordinamento del Governo Veneto Provvisorio e comporta:
- la tracciatura e registrazione da parte delle autorità competenti;
- la notifica di espulsione con termine per la partenza volontaria;
- l’attivazione di eventuali misure restrittive se vi sono rischi per la sicurezza pubblica.
Il clandestino può, in casi eccezionali, chiedere la regolarizzazione della propria posizione se ricorrono motivi umanitari, familiari o sanitari gravi, da valutarsi caso per caso.
Le situazioni di clandestinità determinate da tratta di esseri umani o sfruttamento sono trattate con priorità, tutelando la vittima e perseguendo i responsabili.
Il Governo Veneto Provvisorio considera la clandestinità non solo una questione giuridica, ma anche un problema sociale e umano, da affrontare con equilibrio, fermezza e giustizia.
Anche la mancanza, l’improprio utilizzo o la scadenza dei termini dell’autorizzazione al soggiorno costituisce per lo straniero condizione di clandestinità.
La condizione di “clandestinità” è reato penale se l’illegale ingresso e permanenza nei territori della SRV derivano da interessi e motivazioni discordi e incompatibili con lo stato di necessità che hanno costretto lo straniero a scappare dal proprio Paese di origine a causa di una guerra, per calamità naturali, discriminazioni politiche, religiose, razziali o di nazionalità o perché appartenente ad una categoria sociale di persone perseguitate.
Sempre che non sussistano le suindicate ragioni è ammessa l’espulsione immediata del clandestino e il divieto di ritorno nella SRV e/o la richiesta di autorizzazione al soggiorno per i successivi anni, così come stabilito dal relativo regolamento di esecuzione.
L’immigrazione illegale (o immigrazione clandestina o immigrazione irregolare) è l’ingresso o il soggiorno di stranieri in violazione delle leggi di immigrazione previste da questo OGVP.