SEZIONE 07 – PERSONALITA’ GIURIDICA
ARTICOLO 03 – PERSONALITA’ GIURIDICA PRIMARIA
È definita personalità giuridica primaria quella che sorge dal riconoscimento formale e volontario dell’Essere Umano come Cittadino del Popolo Veneto, all’interno del sistema giuridico del GVP.
Essa si fonda sull’autodeterminazione individuale, liberamente dichiarata, ed è registrata presso l’Anagrafe del Popolo Veneto. Tale personalità consente la piena partecipazione alla vita giuridica, politica, economica e sociale del Popolo Veneto.
La personalità giuridica primaria è in armonia con quella originaria e la completa nell’ambito dell’ordinamento territoriale e comunitario, senza mai contraddirla o limitarla.
Principi Fondamentali della Personalità Giuridica Primaria
- Finalità Pubblica
La personalità giuridica primaria è destinata esclusivamente all’esercizio delle funzioni attribuite alle istituzioni della Pubblica Amministrazione, che devono operare unicamente nell’interesse del Popolo Veneto. - Divieto di Natura Privata
Gli Organi dotati di personalità giuridica primaria non possono essere di natura privata né perseguire interessi di carattere privato. La loro struttura e il loro operato devono essere orientati al bene comune. - Subordinazione agli Organi Originari
Gli Organi della Pubblica Amministrazione sono subordinati agli Organi dotati di personalità giuridica originaria, in quanto questi ultimi rappresentano la fonte stessa della loro legittimità e della loro esistenza.
L’OGVP identifica i seguenti Organi della Pubblica Amministrazione come dotati di personalità giuridica primaria:
- Governo Veneto Provvisorio (GVP): l’organo esecutivo incaricato di amministrare lo Stato Veneto nella fase di transizione.
- Assemblea Costituente (AC): l’organo rappresentativo responsabile dell’elaborazione e dell’adozione della Costituzione definitiva dello Stato Veneto.
- Alta Corte di Giustizia (ACG): l’organo giudiziario supremo, incaricato di garantire la giustizia e l’interpretazione delle leggi in conformità ai principi dell’OGVP e del diritto internazionale.