03 – LA PERSONALITÀ GIURIDICA PRIMARIA – LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SEZIONE 07 – PERSONALITA’ GIURIDICA
ARTICOLO 03 – PERSONALITA’ GIURIDICA PRIMARIA

È definita personalità giuridica primaria quella che sorge dal riconoscimento formale e volontario dell’Essere Umano come Cittadino del Popolo Veneto, all’interno del sistema giuridico del GVP.
Essa si fonda sull’autodeterminazione individuale, liberamente dichiarata, ed è registrata presso l’Anagrafe del Popolo Veneto. Tale personalità consente la piena partecipazione alla vita giuridica, politica, economica e sociale del Popolo Veneto.
La personalità giuridica primaria è in armonia con quella originaria e la completa nell’ambito dell’ordinamento territoriale e comunitario, senza mai contraddirla o limitarla.

Principi Fondamentali della Personalità Giuridica Primaria

  1. Finalità Pubblica
    La personalità giuridica primaria è destinata esclusivamente all’esercizio delle funzioni attribuite alle istituzioni della Pubblica Amministrazione, che devono operare unicamente nell’interesse del Popolo Veneto.
  2. Divieto di Natura Privata
    Gli Organi dotati di personalità giuridica primaria non possono essere di natura privata né perseguire interessi di carattere privato. La loro struttura e il loro operato devono essere orientati al bene comune.
  3. Subordinazione agli Organi Originari
    Gli Organi della Pubblica Amministrazione sono subordinati agli Organi dotati di personalità giuridica originaria, in quanto questi ultimi rappresentano la fonte stessa della loro legittimità e della loro esistenza.

L’OGVP identifica i seguenti Organi della Pubblica Amministrazione come dotati di personalità giuridica primaria:

  • Governo Veneto Provvisorio (GVP): l’organo esecutivo incaricato di amministrare lo Stato Veneto nella fase di transizione.
  • Assemblea Costituente (AC): l’organo rappresentativo responsabile dell’elaborazione e dell’adozione della Costituzione definitiva dello Stato Veneto.
  • Alta Corte di Giustizia (ACG): l’organo giudiziario supremo, incaricato di garantire la giustizia e l’interpretazione delle leggi in conformità ai principi dell’OGVP e del diritto internazionale.
Questa formulazione mette in risalto il ruolo e i principi della Pubblica Amministrazione nel contesto dell’OGVP, assicurando che sia chiara la relazione tra gli Organi con personalità giuridica primaria e gli Organi originari.