SEZIONE 07 – ARTICOLO 03
L’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP) riconosce come organo dotato di personalità giuridica primaria la Pubblica Amministrazione (PA), definita come il complesso organizzato di persone, servizi e beni cui il Popolo Veneto, attraverso il mutuo consenso, conferisce la capacità giuridica di perseguire fini sociali secondo i comuni interessi.
Principi Fondamentali della Personalità Giuridica Primaria
- Finalità Pubblica
La personalità giuridica primaria è destinata esclusivamente all’esercizio delle funzioni attribuite alle istituzioni della Pubblica Amministrazione, che devono operare unicamente nell’interesse del Popolo Veneto. - Divieto di Natura Privata
Gli Organi dotati di personalità giuridica primaria non possono essere di natura privata né perseguire interessi di carattere privato. La loro struttura e il loro operato devono essere orientati al bene comune. - Subordinazione agli Organi Originari
Gli Organi della Pubblica Amministrazione sono subordinati agli Organi dotati di personalità giuridica originaria, in quanto questi ultimi rappresentano la fonte stessa della loro legittimità e della loro esistenza.
L’OGVP identifica i seguenti Organi della Pubblica Amministrazione come dotati di personalità giuridica primaria:
- Governo Veneto Provvisorio (GVP): l’organo esecutivo incaricato di amministrare lo Stato Veneto nella fase di transizione.
- Assemblea Costituente (AC): l’organo rappresentativo responsabile dell’elaborazione e dell’adozione della Costituzione definitiva dello Stato Veneto.
- Alta Corte di Giustizia (ACG): l’organo giudiziario supremo, incaricato di garantire la giustizia e l’interpretazione delle leggi in conformità ai principi dell’OGVP e del diritto internazionale.
Questa formulazione mette in risalto il ruolo e i principi della Pubblica Amministrazione nel contesto dell’OGVP, assicurando che sia chiara la relazione tra gli Organi con personalità giuridica primaria e gli Organi originari.
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