SEZIONE 06 – POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI
ARTICOLO 09 – SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO
Il soggiorno per motivi di lavoro è concesso a cittadini stranieri che intendano svolgere attività lavorativa autorizzata nei territori della Serenissima Repubblica Veneta, su richiesta di un datore di lavoro veneto o in forma autonoma, purché nel rispetto delle normative vigenti.
La concessione del soggiorno per lavoro è subordinata a:
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esistenza di un contratto o proposta di impiego conforme alla legge veneta;
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verifica dell’assenza di lavoratori veneti idonei a ricoprire quella posizione;
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disponibilità del lavoratore a rispettare l’Ordinamento, la cultura e le leggi della Repubblica.
L’autorizzazione ha validità pari alla durata del contratto, ed è prorogabile in caso di rinnovo dell’attività lavorativa.
Il lavoratore straniero ha diritto a:
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parità di trattamento in materia di condizioni lavorative, sicurezza, tutela sanitaria e dignità professionale;
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accesso ai servizi pubblici essenziali nel periodo autorizzato.
Ogni forma di sfruttamento, lavoro nero o falsa dichiarazione comporta la revoca immediata dell’autorizzazione e l’allontanamento dal territorio.