SEZIONE 06 – POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI
ARTICOLO 10 – SOGGIORNO PER MOTIVI SANITARI
Il soggiorno per motivi sanitari è riconosciuto a cittadini stranieri che necessitano di cure mediche, trattamenti terapeutici o interventi sanitari specifici non disponibili nel proprio Paese di origine, e che si rivolgono a strutture sanitarie pubbliche o private presenti nei territori della Serenissima Repubblica Veneta.
La richiesta deve essere accompagnata da:
- certificazione medica che attesti la necessità e l’urgenza del trattamento;
- indicazione della struttura sanitaria ospitante;
- documentazione attestante la disponibilità economica o la copertura dei costi previsti.
Il soggiorno ha durata limitata al periodo di trattamento, eventualmente prorogabile per comprovata esigenza terapeutica.
Il cittadino straniero ammesso a soggiorno sanitario è tenuto a:
- rispettare le prescrizioni mediche e le normative sanitarie vigenti;
- non svolgere alcuna attività lavorativa o diversa da quella strettamente connessa alla cura.
In caso di guarigione anticipata, interruzione volontaria o impossibilità a proseguire la terapia, l’autorizzazione viene revocata e il soggetto ha l’obbligo di lasciare il territorio.
L’autorizzazione al soggiorno per motivi sanitari è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento Anagrafe ed è costituito dall’attribuzione personale di un codice unico provvisorio, con una validità di novanta (90) giorni dal momento dell’ingresso nel territorio nazionale previo nulla osta del Dipartimento della Salute.
L’attribuzione del codice unico provvisorio è subordinato alla richiesta inoltrata on-line a mezzo il sito del Dipartimento Anagrafe almeno sessanta (60) giorni prima del previsto ingresso nel territorio nazionale sempre che non si tratti di emergenza sanitaria autorizzata dalle autorità diplomatiche Venete presenti nel territorio di provenienza del richiedente.
Anche i familiari previsti (al massimo tre parenti) per l’accompagnamento del cittadino straniero che ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione al soggiorno per motivi sanitari devono richiedere analogo documento.
Il codice unico può essere attribuito esclusivamente se abbinato ad un documento di identità e idoneità previsto per il cittadino straniero.
Almeno trenta (30) giorni prima dello scadere del periodo previsto il cittadino straniero e ogni suo familiare, che ha necessità di rinnovare per motivi sanitari il soggiorno sul territorio nazionale, ha il dovere di riformulare la richiesta on-line che, se nulla osta, verrà rinnovata.