01 – LAVORO – PRINCIPI GENERALI

SEZ. 17 – ART. 01
(Principi generali sul lavoro)
Il lavoro, sia esso di natura fisica o intellettuale, rappresenta l’attività svolta dall’essere umano per la creazione di beni e servizi efficaci, utili alla collettività, alla sua prosperità e al suo miglioramento.

Esso costituisce altresì espressione della personalità individuale, mediante la quale ogni persona, in quanto membro della collettività, contribuisce, secondo libera scelta e possibilità, al progresso e al benessere comune, in cambio di un compenso equo, concordato e proporzionato.

Ogni accordo di prestazione lavorativa è di natura privata tra le parti (Prestatore d’opera e Inprenditore), ma resta soggetto agli adempimenti stabiliti dal Contratto Nazionale Collettivo sul Lavoro, che ne definisce le prerogative comuni e fondamentali.

Tutte le prestazioni lavorative devono conformarsi al Protocollo Produttivo Nazionale (PPN), stabilito dal Governo Veneto Provvisorio per il tramite del Dipartimento del Lavoro.

Il lavoro è l’attività fisica o intellettuale impiegata dall’essere umano per la creazione di beni e servizi efficaci e utili per la collettività, per la sua prosperità e per il suo miglioramento.

Il lavoro è anche espressione della propria personalità per cui ogni essere umano, ancorché cittadino della collettività di cui fa parte, concorre, secondo la propria scelta e possibilità, al progresso e al benessere comune, in cambio di un concordato e adeguato compenso.

Ogni accordo di prestazione lavorativa è di natura privata fra le parti (Prestatore d’opera e Imprenditore) ma non può sottrarsi agli adempimenti fissati dal Contratto Nazionale Collettivo sul Lavoro che ne stabilisce le comuni e fondamentali prerogative.

Ogni accordo di prestazione lavorativa deve uniformarsi al Protocollo Produttivo Nazionale (PPN) determinato dal GVP mediante il Dipartimento del Lavoro.


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