SEZIONE 17 – ARTICOLO 08
(Il Prestatore d’Opera – Lavoratore)
Sotto il profilo giuridico, il Prestatore d’Opera è l’essere umano vivente che, nell’ambito di un’organizzazione pubblica o privata, si impegna mediante contratto di collaborazione a prestare le proprie energie di lavoro, fisiche o intellettuali.
Riconosciuto come soggetto dotato di personalità giuridica originaria, il Prestatore d’Opera non può essere sottoposto ad alcuna forma di attività lavorativa in contrasto con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, i Patti Internazionali sui Diritti Civili, Economici e Sociali, e i principi fondativi dell’Ordinamento Giuridico Veneto Provisorio (OGVP).
Il lavoratore ha il dovere di operare con responsabilità, mantenendo riservatezza, correttezza e dedizione nell’attività esercitata, secondo quanto stabilito dal Contratto Nazionale dei Lavoratori e da eventuali Protocolli Integrativi approvati, concordati e sottoscritti.
Ogni prestazione d’opera è vincolata al rispetto delle normative in materia di sicurezza, equità, dignità professionale e prosperità sociale, in conformità con il Protocollo Produttivo Nazionale (PPN) e gli indirizzi del Dipartimento del Lavoro.