089 – IMPRENDITORI (anche DATORI DI LAVORO)

SEZIONE 17 – ARTICOLO 09
(L’Imprenditore – Requisiti e responsabilità)

È definito Imprenditore, sotto il profilo giuridico, l’essere umano vivente che, mediante l’impiego di propri mezzi, ricchezze e capacità organizzative, crea e gestisce una attività d’impresa, finalizzata alla realizzazione di un progetto e/o alla produzione di profitto, anche in collaborazione con Prestatori d’Opera o Soci, conservando tuttavia la proprietà dei risultati produttivi, in tutto o in parte.

L’Imprenditore, pur essendo titolare di personalità giuridica originaria, opera in un ambito – quello dell’attività d’impresa – che assume personalità giuridica “semplice”, in quanto orientata alla produzione di ricchezza e benessere attraverso il Codice Unico Aziendale attribuito all’attività.

L’Imprenditore è identificato come iniziatore, titolare e responsabile legale dell’attività d’impresa, sia essa individuale o societaria, e deve possedere i requisiti legali del Buon Cittadino, ivi incluso l’assenza di condanne che comportino l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Alla direzione dell’impresa possono collaborare, in configurazioni subordinate, altre figure apicali con funzioni gestionali, che non modificano la centralità giuridica e operativa dell’Imprenditore.

La professionalità dell’Imprenditore si manifesta nella competenza e nell’eccellenza produttiva, conseguite attraverso l’impegno e una concorrenza sincera e leale, mai fraudolenta o speculativa.

Ogni Imprenditore è soggetto, per quanto di propria competenza:

  • al Contratto Nazionale dei Lavoratori,
  • ai relativi Protocolli Integrativi eventualmente previsti,
  • e al Protocollo Produttivo Nazionale (PPN) emanato dal GVP tramite il Dipartimento del Lavoro.

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