SEZIONE 17 – ARTICOLO 03
(Attività Complementari)
Sono definite Attività Complementari tutte quelle attività, di natura fisica o intellettuale, svolte su base volontaria o per dovere civico dal Buon Cittadino, finalizzate alla produzione di beni e servizi in risposta a una giusta causa determinata da uno stato di necessità urgente e di carattere pubblico.
Tali attività, pur potendo svolgersi senza garanzia di un compenso concordato o adeguato, sono soggette agli adempimenti previsti dal Contratto Nazionale Collettivo sul Lavoro, in particolare in materia di prevenzione, sicurezza e prosperità individuale e sociale.
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