SEZIONE 06 – ARTICOLO 17
Per garantire una gestione ordinata e conforme ai principi di legalità e trasparenza nei Territori della Serenissima Repubblica, è istituita l’Anagrafe della Popolazione Straniera.
L’Anagrafe della Popolazione Straniera è uno strumento indispensabile per:
- Rilevare e registrare la presenza degli individui di cittadinanza straniera residenti o dimoranti nei Territori della Serenissima Repubblica.
- Monitorare la regolarità della loro posizione rispetto alle normative vigenti e agli obblighi amministrativi stabiliti dall’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP).
- Facilitare l’integrazione e il rispetto reciproco tra le comunità locali e la popolazione straniera, nel pieno rispetto della dignità e dei diritti fondamentali di ogni individuo.
Tale registro sarà aggiornato periodicamente e conterrà informazioni essenziali, quali:
- Dati anagrafici di base (nome, cognome, data e luogo di nascita…).
- Documentazione relativa al titolo di soggiorno o altre autorizzazioni di residenza.
- Indirizzo di residenza o dimora abituale.
- Stato di occupazione e, se applicabile, riferimenti all’attività lavorativa.
L’Anagrafe sarà gestita dal Governo Veneto Provvisorio, che garantirà:
- La sicurezza e la riservatezza dei dati raccolti.
- La possibilità per la popolazione straniera di regolarizzare la propria posizione attraverso un percorso chiaro e accessibile.
- Il rispetto dei diritti sanciti dal diritto internazionale umanitario e dalle normative del Primo Protocollo di Ginevra del 1977.
Ogni cittadino straniero residente o presente nei Territori della Serenissima Repubblica è tenuto a comunicare tempestivamente la propria presenza, collaborando con le autorità competenti per assicurare la correttezza delle informazioni registrate.
Eventuali omissioni o irregolarità saranno oggetto di verifiche e interventi proporzionati, nel pieno rispetto della dignità umana e delle leggi transitorie dello Stato Veneto.