SEZIONE 06 – ARTICOLO 10
L'autorizzazione al soggiorno per motivi sanitari è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento Anagrafe ed è costituito dall'attribuzione personale di un codice unico provvisorio, con una validità di novanta (90) giorni dal momento dell'ingresso nel territorio nazionale previo nulla osta del Dipartimento della Salute.
L'attribuzione del codice unico provvisorio è subordinato alla richiesta inoltrata on-line a mezzo il sito del Dipartimento Anagrafe almeno sessanta (60) giorni prima del previsto ingresso nel territorio nazionale sempre che non si tratti di emergenza sanitaria autorizzata dalle autorità diplomatiche Venete presenti nel territorio di provenienza del richiedente.
Anche i familiari previsti (al massimo tre parenti) per l'accompagnamento del cittadino straniero che ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione al soggiorno per motivi sanitari devono richiedere analogo documento.
Il codice unico può essere attribuito esclusivamente se abbinato ad un documento di identità e idoneità previsto per il cittadino straniero.
Almeno trenta (30) giorni prima dello scadere del periodo previsto il cittadino straniero e ogni suo familiare, che ha necessità di rinnovare per motivi sanitari il soggiorno sul territorio nazionale, ha il dovere di riformulare la richiesta on-line che, se nulla osta, verrà rinnovata.