Perché è l’unico soggetto previsto dalle norme del Diritto Internazionale deputato a rivendicare il diritto di autodeterminazione di un Popolo.
Infatti, il Diritto Internazionale riconosce il diritto di autodeterminazione solo ai Popoli piegati da una delle tre condizioni previste:
- stato occupante
- regime razzista
- regime colonialista.
Il Diritto Internazionale riconosce solo il “rapporto fra Stati” e non si riferisce all’autodeterminazione come diritto del singolo individuo.
I Movimenti di Liberazione Nazionale, secondo le norme del Diritto Internazionale stesso, agiscono al pari di uno Stato proprio in virtù delle finalità per cui si è costituito ed è questa una conseguenza del fatto che tali Movimenti sono degli Enti autonomi e indipendenti a livello internazionale.
Il Movimento di Liberazione Nazionale è un soggetto di diritto internazionale, destinatario delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro.
È questa una conseguenza del fatto che tali Movimenti sono degli Enti autonomi e indipendenti a livello internazionale.
Gli stati stranieri che occupano e opprimono i Popoli sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare, a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi.
Il Popolo Veneto, in questo caso, vanta un vero e proprio diritto nei confronti dell’italia oltre a una serie di diritti e pretese nei riguardi degli Stati terzi che sono legittimati a sostenere il Popolo Veneto, fornendo loro ogni forma di assistenza diversa dall’invio di truppe armate.
Nel settore dell’uso della forza l’affermazione del principio di autodeterminazione ha una duplice conseguenza:
- Ha ampliato la portata del divieto di cui all’art.2 par.4 della Carta delle Nazioni Unite, proibendo agli stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione.
- I Movimenti di Liberazione Nazionale in lotta per il diritto di autodeterminazione hanno il diritto di ricorrere alla forza per reagire contro lo stato che impedisce con la forza tale diritto.
Il principio di autodeterminazione ha avuto anche una grande incidenza su uno dei settori più tradizionali del diritto internazionale, quello concernente l’acquisizione, il trasferimento e la perdita dei titoli di sovranità su un territorio, mettendo in discussione la conquista coloniale.
Il diritto di autodeterminazione dei Popoli ha valore “ius cogens” che nel diritto internazionale, indica norme di carattere imperativo (ossia cogenti, inderogabili).
Oltre al diritto all’autodeterminazione dei popoli, vi rientrano il divieto di aggressione e le forme più gravi di violazione di diritti umani fondamentali (genocidio e democidio, schiavitù, tortura, apartheid).
Come tutto il diritto internazionale, il principio di autodeterminazione è stato anche ratificato dallo stato italiano con la legge nr.881/1977.
Nell’ordinamento italiano il principio vale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno (Cass. pen. 21-3 1975).
Il Diritto Internazionale afferma altresì che finché perdura la “Guerra di Liberazione Nazionale”, (ovvero il periodo che noi chiamiamo di Transizione) i Movimenti di Liberazione Nazionale non hanno il diritto di disporre del territorio oggetto di contesa o delle sue risorse naturali.
In ogni caso, durante questo periodo, tale diritto non spetta neppure allo stato occupante, così come precisato dal Tribunale arbitrale nella sentenza del 31 luglio 1989 che dispone che il governo dello stato occupante non può stipulare accordi internazionali relativo al Territorio su cui è stanziato il Popolo in lotta per l’autodeterminazione.
Tutte le sedi istituzionali italiane sono abusivamente stanziate sui nostri territori e anche la presenza dell’Eurogendfor, con una caserma a lei destinata a Vicenza, è illegale.