L’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP) è lo strumento legale di riferimento di cui si dota il Governo Veneto Provvisorio (GVP) per la gestione della fase di transizione.
L’OGVP si rifà al Diritto di Natura:
«Il diritto di natura, che gli autori chiamano comunemente jus naturale, è la libertà che ciascuno ha di usare il proprio potere a suo arbitrio per la conservazione della sua natura, cioè della sua vita e conseguentemente di fare qualsiasi cosa che, secondo il suo giudizio e la sua ragione, egli concepisca come il mezzo più idoneo a questo fine. »
Gli argomenti affrontati nell’ambito della dottrina del diritto naturale concernono al diritto, perché pongono in discussione la legittimità delle leggi, alla morale, ossia l’intima coscienza dell’uomo, presumendo limiti al potere dello Stato e alla politica.
Un forte condizionamento ideologico grava sull’analisi storica: l’unitarismo italico ha teso a proiettare su Roma la paternità di qualsivoglia espressione culturale degna di essere studiata.
Un poco d’umiltà, invece, insegnerebbe ad apprezzare la grandezza di altri Popoli europei.
[…] Attratto nell’orbita della romanità, il Popolo Veneto, è stato solo in parte influenzato dai modelli culturali tipici dell’urbs.
[…] restò marginale l’impronta romana nell’assetto politico e giuridico.
Si è ben lontani dal dimostrare che il nostro Popolo abbia fatto propri tutti gli istituti giuridici e tutti i modelli culturali dei Romani e le fonti a disposizione sono comunque sufficienti a dimostrare il contrario.
Il MLNV ritiene che l’esercizio di sovranità dello Stato, espressione delle tre funzioni cardine, (esecutiva, legislativa e giudiziaria) debba essere subordinata al Popolo ed esercitata con competenze attribuite a livello federale, contea e municipale, non in maniera subordinata l’una all’altra ma a reciproca integrazione.
La sovranità popolare è garantita dalla diretta partecipazione dei cittadini che nelle forme e termini che si andranno a stabilire avranno competenza sulle attività delegate ai vari organi e a tutti i livelli, sia con facoltà ispettive e di controllo, abrogative e di revoca di mandati conferenti autorità e funzioni rappresentative.
Tale facoltà esercitata dai cittadini non può essere soggetta al controllo e al vincolo del potere esecutivo, legislativo e giudiziario dello Stato se non nei limiti e nei termini che si andranno a stabilire.
In tal modo non possono esistere organismi di Stato, a qualsiasi livello e funzione, svincolati o non soggetti al controllo e alla volontà popolare.
L’OGVP identifica in ogni ESSERE UMANO e nel POPOLO VENETO il Soggetto dotato di “personalità giuridica originaria” perché fonte ed archetipo stesso del suo diritto alla sovranità.
L’originarietà della personalità giuridica di ogni essere umano e del Popolo Veneto è:
- naturale (generatrice)
- esclusiva (unica)
- inalienabile (intoccabile)
- irrinunciabile (perché necessaria)
- incedibile (non trasferibile per incompatibilità naturale)
- imprescrittibile (inestinguibile)
Anche se l’OGVP prevede la personalità giuridica originaria la sua attribuzione non è assoggettata e/o vincolata, per sua natura, ad alcun suo riconoscimento perché antecedente allo stesso OGVP.
L’OGVP riconosce l’originarietà della Sovranità del Popolo, anche rispetto a quella dello Stato, derivando essa dal suo diritto di autodeterminazione.
‘OGVP riconosce l’originarietà della sovranità popolare senza la quale non può derivarsi la sovranità dello Stato, ovvero la sua capacità di “imperio” delegata dal Popolo, attraverso il mutuo consenso.
Gli Organi con “personalità giuridica originaria” usufruiscono di una posizione giuridicamente rilevante rispetto ad ogni altro soggetto o organo giuridico pubblico e/o privato riconosciuto ed esistono perché generati dal Popolo Veneto e dal suo dovere e necessità di autodeterminarsi.
Per loro natura essi sono assoggettabili unicamente al Popolo Veneto e non possono essere sciolti e deposti se non al naturale e integrale compimento delle loro funzioni.
L’OGVP recepisce come organo dotato di “personalità giuridica primaria” la Pubblica Amministrazione (PA) ovvero quel complesso organizzato di persone e di beni al quale il Popolo Veneto conferisce, attraverso il mutuo consenso, la capacità giuridica di conseguire scopi sociali secondo i comuni interessi.
La rilevanza della personalità giuridica primaria è destinata all’esclusivo esercizio delle funzioni assegnate alle istituzioni della pubblica amministrazione che devono essere esercitate nell’esclusivo interesse del Popolo Veneto.
Gli Organi che sono dotati di personalità giuridica primaria non possono essere di natura privata e perseguire interessi privati.
Gli Organi della PA sono subordinati agli Organi Originari.
L’OGVP è anche lo strumento legale che il MLNV propone per il nostro futuro stato etico.