11 – ISPETTORATI DISTRETTUALI, SEZIONI NAZIONALI E DIVISIONE FEDERALE DEL LAVORO

SEZIONE 17 – ARTICOLO 11
(Organizzazione territoriale e giurisdizionale del lavoro)

L’Ordinamento Giuridico Veneto Provisorio (OGVP) dispone che il Dipartimento del Lavoro istituisca, su base territoriale, i seguenti livelli amministrativi e giurisdizionali in materia di lavoro:

1. ISPETTORATO DISTRETTUALE DEL LAVORO

(Competenza: Distretto Amministrativo – ex Comune)

L’Ispettorato Distrettuale del Lavoro è l’ufficio periferico del Dipartimento del Lavoro, con competenza su tutte le attività lavorative del proprio territorio.
Esso è preposto a:

  • assistere cittadini e imprese per l’avviamento e la gestione dei rapporti di lavoro in ambito privato;
  • esercitare funzioni di vigilanza e controllo in materia di normativa sul lavoro, salute, sicurezza e collocamento.

Commissione Distrettuale del Lavoro – 1ᵃ Istanza

Presso ciascun Ispettorato è istituita la Commissione Distrettuale del Lavoro di 1 Istanza, con funzione di concordato stragiudiziale.
Le decisioni della Commissione hanno valore legale se vi è accordo fra le parti e ne esauriscono la procedibilità.
In caso di mancato accordo, le parti possono ricorrere alla Commissione Nazionale del Lavoro – 2 Istanza.

2. SEZIONE NAZIONALE DEL LAVORO

(Competenza: Contea – ex Provincia / Stato Federato)

La Sezione Nazionale del Lavoro è l’ufficio distrettuale di livello intermedio, con competenza su tutte le attività lavorative in ambito statale e dei relativi uffici periferici.

Commissione Nazionale del Lavoro – 2ᵃ Istanza

Presso ciascuna Sezione è istituita la Commissione Nazionale del Lavoro di 2 Istanza, alla quale le parti possono ricorrere in caso di fallimento del concordato di 1ᵃ Istanza.
Avverso le decisioni di tale Commissione è ammesso ricorso alla Commissione Federale del Lavoro – 3 Istanza.

3. DIVISIONE FEDERALE DEL LAVORO

(Competenza: Federale e Internazionale)

La Divisione Federale del Lavoro è l’ufficio centrale del Dipartimento del Lavoro con competenza:

  • sulle attività istituzionali federali,
  • sulle sedi periferiche ed estere.

Commissione Federale del Lavoro – 3ᵃ Istanza

Presso la Divisione è istituita la Commissione Federale del Lavoro di 3 Istanza, con funzione di giudizio avverso le decisioni della 2ᵃ Istanza.
Avverso le decisioni della Commissione di 3ᵃ Istanza è ammesso ricorso finale al Presidente della Republica Federale de Venethia.


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