SEZIONE 02 – ARTICOLO 02
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L’OGVP deve assicurare al Popolo Veneto:
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la pacifica e serena convivenza civile;
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la giustizia;
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il perseguimento del bene comune dell’intera comunità;
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le giuste libertà individuali e sociali;
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la libertà religiosa.
Il Popolo Veneto, consapevole che la propria forza e dignità si commisura al benessere dei più deboli dei propri membri, promuove e concorre a garantire loro la soddisfazione dei diritti soggettivi assoluti (primari bisogni umani) quali:
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il diritto alla vita (nascita e morte)
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il diritto al nutrimento
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il diritto all’abitazione
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il diritto all’igiene e alla salute
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il diritto al riposo
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il diritto alla sicurezza personale
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il diritto alla giustizia
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il diritto all’istruzione e allo studio
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il diritto al benessere della persona
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il diritto alla famiglia
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il diritto al lavoro
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il diritto alla proprietà privata
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il diritto all’identità personale
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il diritto alle relazioni sociali
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il diritto alla libera circolazione e di viaggiare
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il diritto alla dignità e alla reputazione personale
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il diritto all’affermazione individuale, professionale e sociale
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il diritto e la libertà di culto.