02 – FINE COMUNE DEL POPOLO VENETO

SEZIONE 02 – ARTICOLO 02
L’OGVP deve assicurare al Popolo Veneto:
  1. la pacifica e serena convivenza civile;
  2. la giustizia;
  3. il perseguimento del bene comune dell’intera comunità;
  4. le giuste libertà individuali e sociali;
  5. la libertà religiosa.
Il Popolo Veneto, consapevole che la propria forza e dignità si commisura al benessere dei più deboli dei propri membri, promuove e concorre a garantire loro la soddisfazione dei diritti soggettivi assoluti (primari bisogni umani) quali:
  • il diritto alla vita (nascita e morte)
  • il diritto al nutrimento
  • il diritto all’abitazione
  • il diritto all’igiene e alla salute
  • il diritto al riposo
  • il diritto alla sicurezza personale
  • il diritto alla giustizia
  • il diritto all’istruzione e allo studio
  • il diritto al benessere della persona
  • il diritto alla famiglia
  • il diritto al lavoro
  • il diritto alla proprietà privata
  • il diritto all’identità personale
  • il diritto alle relazioni sociali
  • il diritto alla libera circolazione e di viaggiare
  • il diritto alla dignità e alla reputazione personale
  • il diritto all’affermazione individuale, professionale e sociale
  • il diritto e la libertà di culto.

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