SEZIONE 02 – ARTICOLO 04
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NO ALLA PENA DI MORTE
L’OGVP non prevede l’applicazione della pena di morte (o pena capitale).
Nessuna sanzione penale può determinare la privazione della vita di un condannato.
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NO ALL’ERGASTOLO
L’OGVP non prevede l’applicazione di una pena detentiva equivalente alla reclusione a vita.
L’OGVP non prevede l’applicazione di una pena detentiva equivalente alla reclusione a vita.
Nessuna sanzione penale può determinare la reclusione a vita di un condannato.