STATO GIURIDICO E CIVILE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA

SEZIONE 06 – ARTICOLO 18

Lo stato giuridico di ogni individuo straniero presente nei Territori della Serenissima Repubblica Veneta è disciplinato dai principi e dalle normative transitorie previste dall’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP).


Tale stato giuridico si articola come segue:

Condizione di Straniero Regolare

Sono considerati regolari gli individui stranieri che:

  • Risiedono nei Territori della Serenissima Repubblica con un permesso di soggiorno valido rilasciato dall’autorità competente del Governo Veneto Provvisorio.
  • Dimostrano il rispetto delle normative locali, incluse quelle relative alla residenza, all’attività lavorativa e agli obblighi fiscali.

 Condizione di Straniero Irregolare

Sono considerati irregolari gli individui stranieri che:

  • Non possiedono i documenti richiesti o sono sprovvisti di un titolo valido per la permanenza.
  • Violano le disposizioni dell’OGVP relative alla registrazione, al soggiorno o all’attività nei Territori della Serenissima Repubblica.

Gli stranieri in questa condizione saranno soggetti a procedure di regolarizzazione, ove possibile, o ad altre misure stabilite dall’autorità competente.

 

Diritti e Doveri degli Stranieri

Indipendentemente dalla loro condizione giuridica, ogni straniero presente nei Territori della Serenissima Repubblica gode dei seguenti diritti fondamentali:

  • Diritto alla dignità e al rispetto della persona, senza discriminazioni di alcun tipo.
  • Accesso alle cure sanitarie di base in situazioni di emergenza.
  • Diritto a un equo trattamento durante eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari.

Gli stranieri sono tenuti a:

  • Rispettare le leggi e i regolamenti vigenti.
  • Collaborare con le autorità per garantire la correttezza dei dati anagrafici e giuridici.

 Stato Civile della Popolazione Straniera

Lo stato civile degli stranieri (matrimonio, unione civile, filiazione, ecc.) è riconosciuto nei Territori della Serenissima Repubblica se conforme alle leggi dello Stato di origine, salvo disposizioni contrarie dell’OGVP.

Relazioni con lo Stato di Origine

Il Governo Veneto Provvisorio può stipulare accordi bilaterali con gli Stati d’origine della popolazione straniera per agevolare il riconoscimento reciproco dello stato giuridico e per garantire la protezione dei diritti fondamentali.

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