SEZIONE 03 – ARTICOLO 01
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L’OGVP identifica e riconosce come persona tutti gli esseri umani viventi fin dal loro concepimento e a prescindere dalla capacità di mettere in atto quelle particolari qualità o funzioni proprie della natura personale, quali la razionalità, l’autocoscienza, l’autonomia.
Ogni persona umana è ciò che è, vale a dire espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità e come tale titolare di una propria identità.
Ogni persona umana è ciò che è, vale a dire espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità e come tale titolare di una propria identità.
L’OGVP riconosce l’inviolabilità di diritti che ogni essere umano possiede dalla nascita:
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Libertà;
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Uguaglianza;
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Proprietà.
Ogni persona, fin dal proprio concepimento, acquisisce unicità e soggettività giuridica originaria divenendo titolare dei diritti fondamentali dell’uomo che l’ordinamento veneto riconosce come:
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naturali;
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incedibili;
- inalienabili.
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