SEZIONE 02 – ARTICOLO 02
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Con riferimento e per gli effetti dell’art.6 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani l’OGVP assicura ad ogni individuo il diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Essere titolari di personalità giuridica significa “esistere” con tutti i diritti, i doveri e le responsabilità che ne derivano rispetto alle altre persone e allo stesso OGVP.