SEZIONE 04 – ARTICOLO 02
L' OGVP riconosce come Popolo qualsiasi comunità di esseri umani liberamente accomunata da un duraturo sentimento di appartenenza e avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica, sviluppate su un territorio geograficamente determinato.
La nazionalità è l’espressione dell’identità di un Popolo che accomuna liberamente ogni proprio membro per il senso di appartenenza a tale specifica collettività per lingua, cultura, tradizione, religione, storia.
La nazionalità è l’espressione dell’identità di un Popolo che accomuna liberamente ogni proprio membro per il senso di appartenenza a tale specifica collettività per lingua, cultura, tradizione, religione, storia.
Per l'OGVP tutti i Popoli godono di soggettività giuridica internazionale e hanno diritto di costituirsi come Nazione e di scegliere liberamente la forma di stato e di governo e di relazionarsi con gli altri Stati.
commento
per Popolo si deve così intendere quel complesso di individui di uno stesso paese che, avendo origine, lingua, tradizioni religiose e culturali, istituti, leggi e ordinamenti comuni, sono costituiti in collettività etnica e nazionale, o formano comunque una nazione, indipendentemente dal fatto che l'unità e l'indipendenza politica siano state realizzate.