DIRITTO INTERNAZIONALE E RELAZIONI INTERNAZIONALI

SEZIONE 04 – ARTICOLO 05
 
L’OGVP assimila il diritto internazionale, quale parte del diritto che regola la vita della comunità internazionale e il rapporto fra Stati sovrani e indipendenti e gli altri soggetti da esso riconosciuti.
L’OGVP tuttavia, proprio perché ammette e condivide i principi cardine dei diritti universalmente accettati e condivisi dalla comunità internazionale, accetta e ammette relazioni stabili solo con quegli Stati che siano reale espressione giuridico/organizzativa dei rispettivi Popoli e dotati di una forma di governo che pratichi effettivamente la potestà d'imperio a titolo originario, cioè con il potere derivante e delegato dal proprio Popolo.
 
commento
L’OGVP identifica e riconosce il diritto per ogni Popolo di essere libero e sovrano sulle proprie terre d’origine, di determinare criteri, organizzazione e livelli di autonomia sociale armonizzando, attraverso il mutuo consenso, l’interazione fra i propri membri per il perseguimento dello sviluppo e il comune progresso secondo i propri usi, costumi e tradizioni.
L’OGVP, dunque, riconosce solo quegli Stati che si ergono e si formano se è il Popolo a legiferare e stabilire il proprio ordinamento con statuti, codici, norme, e regolamenti che in quanto tali hanno valore e forza legale su tutti i membri della società che liberamente hanno deciso di farvi parte.
L’OGVP, a differenza dell'ordinamento internazionale, che semplicemente prende atto dell’esistenza di uno Stato, individua e riconosce solo quegli Stati le cui modalità di costituzione siano conformi al rispetto dei diritti fondamentali umani, civili e politici.
 

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