AUTODETERMINAZIONE

SEZIONE 04 – ARTICOLO 07
 
L'OGVP riconosce il diritto di autodeterminazione in base al quale:
  • tutti i Popoli possono liberamente scegliere il proprio sistema di governo (autodeterminazione interna);
  • tutti i Popoli devono essere liberi da ogni dominazione esterna, in particolare dal dominio coloniale (autodeterminazione esterna).
  • tutti i Popoli (e non gli Stati) hanno diritto di sovranità sui territori di origine;
  • tutti i Popoli (e poi gli Stati) godono di soggettività giuridica internazionale;
L'OGVP disconosce quei territori la cui sovranità non appartenga al Popolo originario ma ad uno stato straniero che li occupa militarmente, ne utilizza le risorse naturali e lo amministra con un ordinamento giuridico particolare in base al quale i diritti delle popolazioni autoctone non sono equiparati a quelli dei cittadini dello Stato occupante.
 
commento
Il principio di autodeterminazione dei popoli sancisce l'obbligo, in capo alla comunità degli stati, a consentire che un popolo sottoposto a dominazione straniera (colonizzazione o occupazione straniera con la forza), o facente parte di uno stato che pratica l'apartheid, possa determinare il proprio destino in uno dei seguenti modi: ottenere l'indipendenza, associarsi o integrarsi a un altro stato già in essere, o, comunque, a poter scegliere autonomamente il proprio regime politico[
Tuttavia, tale principio, nell'ambito del diritto internazionale, esplica i suoi effetti solo sui rapporti tra gli stati e non sancisce alcun diritto all'autodeterminazione in capo a un popolo: quest'ultimo, infatti, non è titolare di un diritto ad autodeterminare il proprio destino ma è solo il materiale beneficiario di tale principio di diritto internazionale, i cui effetti, invece, si ripercuotono solo sui rapporti tra stati: questi, se ne ricorrono le anzidette condizioni, sono tenuti ad acconsentire all'autodeterminazione.
Proposto durante la Rivoluzione francese e poi sostenuto, con diverse accezioni, da statisti quali Lenin e Wilson, tale principio implica la considerazione dei diritti dei popoli, in contrapposizione a quella degli Stati intesi come apparati di governo.
In tal senso, si pone potenzialmente in conflitto con la concezione tradizionale della sovranità statale; la sua attuazione deve inoltre essere contemperata con il principio dell’integrità territoriale degli Stati.
Nella prassi, si è in ogni caso escluso di assegnare al principio di autodeterminazione effetti retroattivi tali da consentire di rimettere in discussione situazioni territoriali definite a seguito dei più importanti eventi bellici del XX secolo, poiché metterebbero in discussione la certezza dei confini nazionali.
Ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani, il soggetto titolare del diritto all'autodeterminazione è il popolo come soggetto distinto dallo stato.
Ma in nessuna norma giuridica internazionale c'è la definizione di popolo. 
Questa reticenza concettuale non è dovuta al caso. 
Gli stati giocano sull'ambiguità, non essendo ancora disposti ad ammettere espressamente che i popoli hanno una propria soggettività giuridica internazionale.
La Corte suprema del Canada, valutando le rivendicazioni di indipendenza del Québec rispetto al Canada, ha analizzato attentamente tale principio definendone i limiti: di esso sono autorizzati ad avvalersi ex colonie, popoli soggetti a dominio militare straniero, e gruppi sociali cui le autorità nazionali rifiutino un effettivo diritto allo sviluppo politico, economico, sociale e culturale. (Sentenza 385/1996).
 

 

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