CLANDESTINITÀ

SEZIONE 06 – ARTICOLO 16
 
L'OGVP attribuisce lo status di "clandestino" allo straniero che si è trasferito e soggiorna illegalmente nei territori della SRV con tutte le conseguenze derivanti sotto il profilo penale e amministrativo.
Anche la mancanza, l'improprio utilizzo o la scadenza dei termini dell'autorizzazione al soggiorno costituisce per lo straniero condizione di clandestinità.
La condizione di "clandestinità" è reato penale se l'illegale ingresso e permanenza nei territori della SRV  derivano da interessi e motivazioni discordi e incompatibili con lo stato di necessità che hanno costretto lo straniero a scappare dal proprio Paese di origine a causa di una guerra, per calamità naturali, discriminazioni politiche, religiose, razziali o di nazionalità o perché appartenente ad una categoria sociale di persone perseguitate.
Sempre che non sussistano le suindicate ragioni è ammessa l'espulsione immediata del clandestino e il divieto di ritorno nella SRV e/o la richiesta di autorizzazione al soggiorno per i successivi anni, così come stabilito dal relativo regolamento di esecuzione.
 
COMMENTO
L'immigrazione illegale
 (o immigrazione clandestina o immigrazione irregolare) è l'ingresso o il soggiorno di stranieri in violazione delle leggi di immigrazione previste da questo OGVP.