SEZIONE 15 – ARTICOLO 03
Lo Stato si avvale dei Presidi Amministrativi quale massima espressione del decentramento amministrativo del servizio messo a disposizione della Comunità Locale dal pubblico ufficio.
I Presidi amministrativi possono essere istituiti anche temporaneamente e vengono coordinati dai Distretti Amministrativi istituiti nell'ambito della Municipalità territorialmente competente.
E' la Municipalità che decide in ambito di Consiglio Municipale l'istituzione di un Presidio (Polizia, ufficio anagrafe…) sentito il competente Dipartimento.