LA PERSONALITÀ GIURIDICA PRIMARIA

SEZIONE 07 – ARTICOLO 03
 
L’OGVP recepisce come organo dotato di personalità giuridica primaria la Pubblica Amministrazione (PA) ovvero quel complesso organizzato di persone, di servizi e di beni al quale il Popolo Veneto conferisce, attraverso il mutuo consenso, la capacità giuridica di conseguire scopi sociali secondo i comuni interessi.
La rilevanza della personalità giuridica primaria è destinata all’esclusivo esercizio delle funzioni assegnate alle istituzioni della pubblica amministrazione che devono essere esercitate nell’esclusivo interesse del Popolo Veneto.
Gli Organi che sono dotati di personalità giuridica primaria non possono essere di natura privata e perseguire interessi privati.
Gli Organi della PA sono subordinati agli Organi Originari.
L’OGVP identifica gli Organi dotati di personalità giuridica primaria in:
  1. Governo Veneto Provvisorio (GVP)
  2. Assemblea Costituente (AC)
  3. Alta Corte di Giustizia (ACG)