ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

SEZIONE 09 – ARTICOLO 03

L’OGVP prevede l’istituzione dell’Alta Corte di Giustizia (ACG) nei confronti della quale il GVP ha il dovere:
  • assicurare la sua istituzione;
  • salvaguardare la sua sicurezza, in tutti i suoi aspetti;
  • assicurare i lavori dell’AC;
  • garantire la completa autogestione e autonomia decisionale.
L’ACG svolge funzioni di:
  • consulenza giuridica per l’attività del GVP;
  • consulenza giuridica per l’attività dell’Assemblea Costituente;
L’ACG ha competenza, relaziona e giudica riguardo:
  • i membri del GVP, i Governatori di Contea e i Reggenti Distrettuali limitatamente ai crimini commessi nell’esercizio delle loro funzioni contro il Popolo Veneto e la Nazione;
  • i conflitti di attribuzione e competenza tra le norme, gli Organi e le Istituzioni di ogni ordine e grado a livello federale, di contea e distrettuale.
L’ACG è composta dai seguenti membri:
  • un (1) membro nominato dall’Assemblea Costituente;
  • un (1) membro nominato dal Governo Veneto Provvisorio;
  • un (1) membro nominato da ogni Contea (Nazione Federata).
Il Presidente dell’Alta Corte di Giustizia è nominato a rotazione annuale fra tutti i membri del supremo Collegio.
L’ACG fruisce di personalità giuridica originaria, quale estrinsecazione delle finalità per le quali è costituita.
 

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