ASSEMBLEA COSTITUENTE

SEZIONE 09 – ARTICOLO 04
 
L’OGVP prevede l’istituzione dell’Assemblea Costituente (AC).
Nei confronti dell’AC il GVP agisce al fine di:
  • assicurare la sua istituzione;
  • salvaguardare la sua sicurezza, in tutti i suoi aspetti;
  • assicurare i lavori dell’AC;
  • garantire la completa autogestione e autonomia decisionale.
Possono chiedere di partecipare all’AC i Delegati che non abbiano mai concorso o ricoperto cariche istituzionali e o rappresentative di partiti e/o organizzazioni politiche e/o amministrative di qualsivoglia ragione e/o colore politico in ambito straniero italiano e che non ricoprano cariche istituzionali nell’ambito del GVP.
Appena insediata l’Assemblea Costituente deve provvedere alla nomina di un Presidente di Assemblea scelto a maggioranza assoluta fra tutti i Delegati e provvedere alla stesura e all’approvazione di un proprio e autonomo “regolamento” (RAC) che ne disciplini il funzionamento e che diverrà parte integrante dello stesso OGVP.
L’AC fruisce di personalità giuridica originaria, quale estrinsecazione delle finalità per le quali è costituita.
 

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