PRINCIPIO DI SUSSIDARIETÀ

SEZIONE 09 – ARTICOLO 11
 
L’OGVP prescrive che il principio di sussidiarietà, in ragione del quale i Cittadini esercitano la propria sovranità, si estrinseca nel perseguimento del comune interesse generale, con la loro diretta partecipazione a livello politico e istituzionale, avvalendosi degli Organi e delle Istituzioni di Municipalità e di Contea integrando quelle dello Stato Federale.
Contee e Municipalità godono ed esercitano la propria sovranità nell’ambito della Federazione Nazionale poiché sono forniti, per i loro territori, della diretta responsabilità politica e istituzionale di determinate e specifiche funzioni.
Ogni Organo politico e ogni Istituzione, deve disporre di adeguata capacità funzionale avendo cura del progresso del proprio ufficio.
Nell’interesse generale della Nazione, quando e dove se ne concreta la necessità, ogni Organo politico e ogni Istituzione deve sempre operare, per il livello di propria competenza, a reciproca integrazione con tutte le altre.
Ogni funzione istituzionale, pertanto, deve equamente essere appropriata alla capacità operativa del livello in cui opera e disporre e garantire dell’adeguata integrazione del servizio nel contesto generale.
 
COMMENTO:
Per il principio di sussidiarietà un'autorità di livello federale si sostituisce ad una di livello statale o municipale solo ed esclusivamente quando quest'ultima non sia in grado di compiere gli atti di sua competenza.
 

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