La Polisia Nasionale Veneta (Polisia) è istituita nell’ambito della Repubblica Veneta col compito di salvaguardare la sicurezza personale dei cittadini, i loro beni, la tranquilla e rispettosa convivenza civile, il rispetto delle leggi, prevenendo il compiersi di illeciti e di assicurarne i responsabili alla giustizia.
La Polisia ha il compito di salvaguardia delle Istituzioni democratiche, delle Autorità costituite a livello Federale, di Contea e Municipale, nonché dei beni immobili, mobili e strumentali dello Stato stesso.
La Polisia concorre con le Forze Armate alla difesa territoriale della Nazione nel quadro operativo dell’impiego strategico di difesa militare e al concorso nelle attività di protezione e difesa civile in caso di calamità naturali e di ogni altra necessità.
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Vedi:
– DECRETO COSTITUTIVO
– REGOLAMENTO DI POLISIA
– PROSPETTO RETRIBUTIVO
– RUOLI E QUALIFICHE
– SERVIZI E SPECIALIZZAZIONI
Autore: sergio
NOME … IDENTITA’ PERSONALE
POPOLAZIONE
La parola popolo nel suo significato più specifico è un termine giuridico che indica l’insieme delle persone fisiche che sono in rapporto di cittadinanza con uno Stato tali da essere titolari della sovranità che il più delle volte non viene esercitata in maniera diretta, ma delegata a uno o a più rappresentanti.
“Popolo” non è da confondere con la parola “popolazione”, che indica genericamente l’insieme degli individui che abitano uno stesso territorio.
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La popolazione, dunque, differisce dal popolo in quanto, da un lato, comprende anche gli stranieri e gli apolidi che risiedono sul territorio dello Stato mentre, dall’altro, non comprende i cittadini residenti all’estero.
La divergenza tra popolo e popolazione è accentuata negli stati interessati da un forte flusso migratorio, in entrata o in uscita.
STATO GIURIDICO E STATO CIVILE
Lo stato civile è in pratica l’archivio certificato dei fatti giuridici di ogni soggetto, fisico o giuridico, che entra a far parte della comunità.
ANAGRAFE
– Registro dei Cittadini Veneti residenti
– Registro dei Cittadini Veneti residenti all’estero
– Registro degli Stranieri residenti (oltre i 30 giorni di permanenza)
– Registro dei Turisti (fino a 30 giorni di permanenza)
– Registro dei soggetti giuridici attivi
– Registro dei soggetti giuridici cessati
VIOLENZA E VIOLENZA PRIVATA
« Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339. »
Ma come si configura la violenza ?
La violenza è un’azione compiuta mediante l’abuso della forza di una o più persone che operano con lo scopo di costringere altri ad agire o a piegarsi contro la propria volontà.
L’abuso della forza può essere non solo fisico (con o senza armi), ma anche espressione di violenza solo verbale, o psicologica (ricatti, intimidazioni, minacce).
La violenza non necessariamente implica un danno fisico.
Essa può anche avere lo scopo di indurre a un certo comportamento.
Alcuni esempi di violenza non fisica:
– la minaccia;
– il plagio;
– l’imposizione d’autorità contro la volontà del soggetto.
La vasta tipologia di azioni del tipo sopra indicato si esprime in un’attività chiamata coercizione o coartazione, in termini immediati, a lunga scadenza, subdolamente, con secondi fini.
In tutti questi casi la violenza ha lo scopo di indurre nell’altro comportamenti che altrimenti non avrebbe.
TRANSIZIONE … FASE DI
TERRORISMO DI STATO E STRATEGIA DELLA TENSIONE
Un ulteriore modo, proprio degli stati e non replicabile da soggetti non statali, di fare terrorismo è l’istituire un ordinamento giuridico e di pubblica sicurezza estremamente punitivi: tramite organizzazioni di polizia segreta e regolamenti molto rigidi si instaura un clima di paura in cui ogni cittadino diventa passibile di punizione, in pratica “colpevole fino a prova contraria”.
Si basa generalmente su una serie preordinata di atti terroristici, volti a creare uno stato di tensione e di paura diffusa nella popolazione, tali da far giustificare o auspicare svolte politiche di stampo autoritario.
Può anche essere attuata sottoforma di tattica militare che consiste nel commettere attentati dinamitardi e attribuirne la paternità ad altri.
TASSE … O ESTORSIONI DI STATO ITALIANE
La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.
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Ratio Legis
Tale disposizione trova il proprio fondamento non solo nella necessità di tutelare il patrimonio individuale, ma anche la libertà di autodeterminazione del singolo.
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La violenza o la minaccia devono essere dirette a coartare la volontà della vittima affinchè questa compia un atto di disposizione patrimoniale, rimanendo indifferenti le modalità con cui queste condotte si realizzano.
Nello specifico la minaccia può concretarsi anche in un comportamento omissivo come nell’ipotesi in cui il proprietario di un immobile rifiuti la conclusione di un contratto di locazione in caso di mancato pagamento di un canone superiore a quello stabilito dalla legge.
La costrizione può avere ad oggetto il compimento di un atto di disposizione patrimoniale positivo (come ad esempio la donazione di una somma di danaro) o negativo (si pensi alla remissione di un debito), anche annullabile, ma necessariamente produttivo di effetti giuridici (gli atti radicalmente nulli non integrano la fattispecie in esame).
Il profitto non ha rilevanza solo economica o patrimoniale, ma può quindi trattarsi di un diverso vantaggio, a differenza del danno che deve invece essere esclusivamente di natura patrimoniale.
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ecco cosa dice Wikipedia:
L’estorsione, in diritto, è un reato commesso da chi, con violenza o minaccia, costringa uno o più soggetti a fare o a non fare qualche atto al fine di trarne un ingiusto profitto con altrui danno.
È tipico reato commesso con la cooperazione della vittima.
La coercizione sulla vittima è relativa perché in essa residua un minimum di capacità di autodeterminazione che viene coartata dall’agente al fine di far compiere un atto dispositivo (dare,fare,non fare).
È reato di evento in cui la cooperazione della vittima è carpita con la forza intesa come coazione relativa.
Tra forza e la coazione deve sussistere un rapporto strumentale di mezzo a fine altrimenti si avrà solo induzione.
La condotta consiste nella costrizione mediante violenza o minaccia a determinati comportamenti attivi o omissivi.
La minaccia estorsiva può avere adoggetto anche una omissione con la pospettazione da parte dell’ agente di non impedire ciò che ha il dovere giuridico di impedire. L’evento è quadruplice: 1) stato di coazione psichica, volontà viziata 2)atto dispositivo patrimoniale 3)danno altrui 4) profitto ingiusto per l ‘agente o altri.
È una tipica attività spesso utilizzata dalle organizzazioni criminali (soprattutto le organizzazioni di tipo mafioso) a cui si ricorre per acquisire capitali ingenti, ma soprattutto per controllare il territorio.
TAMQUAM NON ESSET
Tale massima è usata in riferimento a norme giuridiche (o parti di esse) ritenute dalla giurisprudenza vessatorie, lacunose o imperfette, così da essere considerate come non esistenti, come non scritte: incapaci cioè di produrre effetti giuridici.
Parimenti la massima è usata in diritto penale e precisamente nella teoria della causalità naturale per escludere il nesso di causalità solo se si verifica una causa autonoma, rispetto alla quale la precedente è da considerarsi tamquam non esset e trova, nell’attività dell’imputato, soltanto l’occasione per svilupparsi.