Autore: sergio

CRIMINI CONTRO L’UMANITA’

La locuzione crimine contro l'umanità definisce le azioni criminali che riguardano violenze ed abusi contro popoli o parte di popoli, o che comunque siano percepite, per la loro capacità di suscitare generale riprovazione, come perpetrate in danno dell'intera umanità.
I crimini contro l'umanità sono in genere distinti dai crimini di guerra e talvolta anche dal genocidio; non tutti gli ordinamenti giuridici prevedono direttamente figure di crimini contro l'umanità, mentre alcuni le prevedono indirettamente, in forma recettizia di trattati internazionali.
L'accusa di crimine contro l'umanità include fra i casi perseguiti: il genocidio, la cosiddetta pulizia etnica, lo sterminio di massa, il democidio, la deportazione, la sparizione forzata, la tortura e talvolta anche i crimini di guerra, lo schiavismo o la distruzione di opere d'arte di grande valore.
 
 

PERSECUZIONE

Si intende per persecuzione l'insieme delle azioni di forza e di atti ostili, diretti contro una o più persone.
Di solito le persecuzioni sono rivolte a comprimere un movimento politico o religioso o a eliminare un gruppo etnico o sociale.
Una definizione di ciò che s'intende come persecuzione è indicato dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (17 luglio 1998) che all'articolo 7, riguardante i crimini contro l'umanità, recita che per: «"persecuzione" s'intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività».
Nello stesso Statuto viene indicata una casistica di ciò che rientra nel crimine di persecuzione: «Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte»
COMMENTO
Che strana somiglianza esiste anche in questo caso con taluni comportamenti posti in essere dalle autorità d'occupazione straniere italiane contro i Cittadini del Popolo Veneto.
 

STALKING

Per stalking si intende l'atteggiamento persecutorio di un soggetto che molesta la propria vittima fino a generare stati di paura e di ansia e compromettendone anche il normale svolgimento della vita quotidiana.
In inglese, il termine stalking starebbe soprattutto ad indicare un soggetto che cammina in modo furtivo, con circospezione, come un ladro in agguato insomma.
il termine inglese intende soprattutto indicare l'insieme di comportamenti molesti e continui, come appostamenti e pedinamenti fino a vere e proprie intrusioni nella vita privata della vittima.
Tutto ciò è caratterizzato dall'insistenza con la quale il delinquente pretende di avere un contatto personale con la vittima e la tormenta anche con telefonate e comunicazioni fastidiose, oscene o minacciose.
Il tutto di solito degenera anche in aggressioni fisiche e addirittura con l'uccisione della vittima.
L'insistenza e la tenace persistenza dell'aggressore può provocare anche un malessere psicologico nella vittima e chi li attua è un soggetto che commette un atto criminale.
COMMENTO
"Stranamente" ecco un altro atteggiamento crimnale che assomiglia moltissimo a quelli adottati dai mercenari dello stato italiano anche contro i Cittadini del Popolo Veneto.

 

POLISIA PENALE (O DI DETENSIONE)

Nell'ambito della Poliisa Nasionale è istituita la specialità di Polisia Penale (o di detensione) il cui organico, servizi e mezzi sono così articolati:

SERVISIO DETENTIVO FEDERALE con competenza sull'applicazione delle sentenze detentive disposte da Alta Corte di Giustisia e della Corte di Giustisia Federale.
Il servizio è istituito presso il Provveditorato Generale dellla Polisia Nasionale.,

SERVIZIO DETENTIVO STATALE con competenza sull'applicazione delle sentenze detentive disposte da Corti di Justixia Statali e Municipali.
Il servizio è istituito presso ogni Provveditorato di Contea,

 

POLISIA JUDISIARIA

SEZIONE 16 – ART.09
 
Il servizio di Polisia Judisiaria è istituito nell'ambito della Polisia Nasionale e si avvale degli organici, degli strumenti e di ogni mezzo investigativo messo a disposizione dalla SRV.
Attualmente è prevista una (1) Divisione Investigativa Federale con competenza d'indagine sui reati contro il Popolo e la Nazione Veneta, ed è istituita nell'ambito del Provveditorato Generale di Polisia Nasionale e messa a disposizione della relativa Corte di Giustizia Federale.
Attualmente sono previste sedici (16) Divisioni Investigative Statali (o di Contea) con competenza d'indagine sui reati contro la persona e contro il patrimonio ed è istituita nell'ambito di ciascun Provveditorato di Polisia Nasionale e messa a disposizione della relativa Corte Statale di Giustizia.
A livello Municipale la Corte di Giutizia locale si avvale della Sezione Investigativa del Commissariato della Polisia Nasionale per tutti i reati di propria competenza, generalmente contro il patrimonio.
 

CORTE MUNICIPALE DI GIUSTIZIA

SEZIONE 16 – ART.08

La Corte Municipale di Giustizia è competente per tutti e tre i gradi di giudizio e per tutte le materie di giudizio di loro spettanza, per i procedimenti civili, penali e amministrativi.
In ambito penale, la Corte Distrettuale e’ competente per i reati contro il patrimonio.

CORTE STATALE DI GIUSTIZIA (CORTE DI CONTEA)

La Corte Statale di Giustizia (o di Contea) è competente per tutti e tre i gradi di giudizio e per tutte le materie di giudizio di loro spettanza, per i procedimenti civili, penali e amministrativi.
In ambito penale, la Corte di Contea e’ competente per i reati contro la persona.

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

SEZIONE 16 – ART. 06

La corte federale di giustizia e' competente per tutti e tre i gradi di giudizio e per tutte le materie di giudizio di sua spettanza, ovvero per i procedimenti civili, penali, amministrativi e militari.
In ambito penale, la Corte Federale di Giustizia e’ competente per i reati contro il Popolo Veneto e la Nazione Veneta.

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

SEZIONE 16 – ART.05

Nell'ambito dell'OGVP svolge funzioni di:
– consulenza giuridica per l'attività del GVP
– azione di controllo sulla legalità e legittimità dell'attività del GVP
ha competenza istruttoria e di giudizio:
– sulle accuse promosse contri i membri del GVP
– sulle controversie relative alla legittimità delle leggi
– sui conflitti di attribuzione e di competenza tra i servizi dello Stato Federale le Contee e le Municipalità.

I membri designati a presiedere l'Alta Corte di Giustizia sono designati:
– dall'Assemblea Costituente (nr.01 membro)
– dal Consiglio di Stato (nr.01 membro)
– dal GVP (nr.01 membro)
– dai Governatori di Contea (nr.1 per ogni Contea)  16 membri

Il Presidente dell'Alta Corte di Giustizia è eletto fra i membri del supremo Collegio a scrutigno segreto.

AUTORIZZAZIONE AL SOGGIORNO PER MOTIVI SANITARI

SEZIONE 06 – ARTICOLO 10
 
L'autorizzazione  al soggiorno per motivi sanitari è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento Anagrafe ed è costituito dall'attribuzione personale di un codice unico provvisorio, con una validità di novanta (90) giorni dal momento dell'ingresso nel territorio nazionale previo nulla osta del Dipartimento della Salute.
L'attribuzione del codice unico provvisorio è subordinato  alla richiesta inoltrata on-line a mezzo il sito del Dipartimento Anagrafe almeno sessanta (60) giorni prima del previsto ingresso nel territorio nazionale sempre che non si tratti di emergenza sanitaria autorizzata dalle autorità diplomatiche Venete presenti nel territorio di provenienza del richiedente.
Anche i familiari previsti (al massimo tre parenti) per l'accompagnamento del cittadino straniero che ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione al soggiorno per motivi sanitari devono richiedere analogo documento.
Il codice unico può essere attribuito esclusivamente se abbinato ad un documento di identità e idoneità previsto per il cittadino straniero.
Almeno trenta (30) giorni prima dello scadere del periodo previsto il cittadino straniero e ogni suo familiare, che ha necessità di rinnovare per motivi sanitari il soggiorno sul territorio nazionale, ha il dovere di riformulare la richiesta on-line che, se nulla osta, verrà rinnovata.