Autore: sergio

AUTORIZZAZIONE AL SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO

SEZIONE 06 – ARTICOLO 09
 
L'autorizzazione  al soggiorno per motivi di lavoro è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento Anagrafe ed è costituito dall'attribuzione personale di un codice unico provvisorio, con una validità annuale dal momento dell'ingresso nel territorio nazionale.
L'attribuzione del codice unico provvisorio è subordinato  alla richiesta inoltrata on-line a mezzo il sito del Dipartimento Anagrafe almeno sessanta (60) prima del previsto ingresso nel territorio nazionale.
Il codice unico può essere attribuito esclusivamente se abbinato ad un documento di identità e idoneità previsto per il cittadino straniero.
Almeno trenta (30) giorni prima dello scadere del periodo previsto il cittadino straniero, che intende rinnovare per motivi di lavoro il soggiorno sul territorio nazionale, ha il dovere di riformulare la richiesta on-line che, se nulla osta, verrà rinnovata.
 

AUTORIZZAZIONE AL SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO

SEZIONE 06 – ARTICOLO 08
 
L'autorizzazione  al soggiorno per motivi di studio è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento Anagrafe ed è costituito dall'attribuzione personale di un codice unico provvisorio, con una validità annuale dal momento dell'ingresso nel territorio nazionale.
L'attribuzione del codice unico provvisorio è subordinato  alla richiesta inoltrata on-line a mezzo il sito del Dipartimento Anagrafe almeno sessanta (60) prima del previsto ingresso nel territorio nazionale.
Il codice unico può essere attribuito esclusivamente se abbinato ad un documento di identità e idoneità previsto per il cittadino straniero.
Almeno trenta (30) giorni prima dello scadere del periodo previsto il cittadino straniero, che intende rinnovare per motivi di studio il soggiorno sul territorio nazionale, ha il dovere di riformulare la richiesta on-line che, se nulla osta, verrà rinnovata.
 

AUTORIZZAZIONE AL SOGGIORNO PER TURISMO

SEZIONE 06 – ARTICOLO 07
 
L'autorizzazione  al soggiorno per turismo è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento Anagrafe ed è costituito dall'attribuzione personale di un codice unico provvisorio, con una validità di giorni trenta (30) dal momento dell'ingresso nel territorio nazionale.
L'attribuzione del codice unico provvisorio è subordinato  alla richiesta inoltrata on-line a mezzo il sito del Dipartimento Anagrafe almeno dieci prima del previsto ingresso nel territorio nazionale.
Il codice unico può essere attribuito esclusivamente se abbinato ad un documento di identità e idoneità previsto per il cittadino straniero.
Nel caso il cittadino straniero non abbia potuto, per qualsivoglia ragione, formulare nei termini previsti la richiesta di attribuzione del codice unico, al momento dell'ingresso nel territorio nazionale dovrà presentarsi e farne esplicita richiesta presso il preposto ufficio del Dipartimento Anagrafe e di attenderne il rilascio se nulla osta.
Allo scadere del periodo previsto il cittadino straniero, che intende prolungare il soggiorno sul territorio nazionale, ha il dovere di rinnovare la richiesta on-line che verrà automaticamente rinnovata una sola volta per i successivi trenta (30) giorni, se nulla osta.

 

SOGGIORNO SPECIALE DIPLOMATICO

SEZIONE 06 – ARTICOLO 06
 
L'autorizzazione  al soggiorno speciale è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento Anagrafe a carico dei diplomatici accreditati presso il Governo Veneto a seguito di nulla-osta del Dipartimento Esteri.
Il rilascio dell'autorizzazione è soggetta all'accreditamento diplomatico e si esaurisce con esso.
Il Diplomatico accreditato viene munito di un documento con codice unico che ha valore equipollente con quello emesso per i  cittadini Veneti.
 

OFFENSIVITÀ – PRINCIPIO DI …

Tale principio è un elemento essenziale della concezione liberal-democratiaca del reato, insieme al principio di materialità, e al principio di colpevolezza.
Escluderebbe la punibilità di fatti in cui manca una effettiva lesione del bene giuridico protetto.
Lo stesso principio si contrappone all'esigenza che a volte sussiste di prevenire anticipatamente la lesione di un bene giuridico, punendo anche la sola condotta del soggetto.
es.: casi di tipicità apparente, quali il furto di un acino d'uva o di un chiodo, i falsi grossolani o innocui.
Il brocardo di riferimento è nullum crimen sine iniuria il reato deve quindi caratterizzarsi nell'offesa ad un bene giuridico, il principio di offensivita si desume dall'art. 49 comma 2, che esclude la punibilità del reato impossibile, e dagli art. 25 e 27 Cost.
Si è quindi in base a ciò affermato che la nozione di reato tipico ricomprende, insieme con altri requisiti, l'offesa del bene tutelato.
 

MATERIALITA’ – DEL REATO

Il principio di materialità ha la sua fonte nella Costituzione Italiana e precisamente all'art. 25, il quale articolo parla di punibilità per un "… fatto commesso". 
Tale principio sancisce l'assenza del reato in mancanza di una volontà criminosa che si materializzi in un comportamento esterno.
Vi è una massima che lo esprime "cogitationis poenam nemo patitur", il senso è che può considerarsi reato solo un comportamento umano che si estrinseca nel mondo esteriore, quindi che si possa percepire con i sensi.
La conseguenza è che non si possono considerare reati:

  1. gli atteggiamenti volontari semplicemente interni;
  2. quelle intenzioni meramente dichiarative (ad es. un proposito omicida che non si tradurrà mai in atti idonei ad uccidere);
  3. i modi di essere della persona (tratti caratteriali).

Non si può, quindi, essere puniti per aver pensato o elaborato mentalmente un reato ma, invece, è necessaria l'estrinsecazione di tale "pensieri" o "elaborazione" in un reale comportamento fattuale.
 

COGITATIONIS POENAM NEMO PATITUR

La locuzione latina cogitationis poenam nemo patitur (Trad. nessuno può subire una pena per i suoi pensieri) esprime il cd. principio di materialità del Diritto Penale. 
Secondo tale principio non può mai esservi reato, né di conseguenza pena, se la volontà criminosa non si materializza in un comportamento esterno. (Es. non è reato di omicidio il pensare di uccidere qualcuno).
Si tratta della concretizzazione del principio di materialità di cui all'art. 1 del codice penale che, per l'applicabilità di una sanzione penale, fa esplicito riferimento a "un fatto" espressamente preveduto dalla legge come reato. 
Può trattarsi di un'azione direttamente posta in essere dall'agente ovvero, come previsto dal secondo comma dell'art. 40 c.p., di una omissione che essa stessa ha comportato il verificarsi del fatto che l'agente aveva, invece, l'obbligo giuridico di impedire che si realizzasse.
Il codice penale italiano ha accolto il principio in esame anche in altre disposizioni:
all'art. 115 laddove esclude la punibilità per le ipotesi di accordi o istigazioni che non siano seguite dal reato. 
La norma ribadisce che ai fini della sanzione penale non è sufficiente un'intenzione criminale ma sia necessaria una reale offesa del bene protetto.

 

COSPIRAZIONE

Una cospirazione (anche complotto o congiura) è un'azione condotta da più persone, mediante un accordo segreto, mirante ad alterare o sovvertire una situazione sociale consolidata.
Benché nella storia dell'umanità siano ricordate anche cospirazioni di tipo economico ovvero congiure interne a formazioni sociali non statuali, la cospirazione politica è foriera degli sviluppi più dirompenti o potenzialmente duraturi: essa è instaurata per modificare, sovvertire, cambiare radicalmente, a volte con uso di mezzi violenti e coercitivi, un regime, uno stato, una forma di governo, una situazione politica o di altro tipo.
Molte delle caratteristiche dell'attività di cospirazione ovvero:
  1. segretezza;
  2. numero chiuso o controllato di partecipanti;
  3. pianificazione di azioni dimostrative o insurrezionali.
Ad esse fanno ricorso anche i movimenti patriottici insurrezionali o di liberazione nazionale.
Tutti i partecipanti alle attività di cospirazione volte al cambiamento di situazioni insostenibili o alla liberazione degli stati nazionali hanno subito, a volte anche eroicamente resistito, alle iniziative di contrasto di stati totalitari e dispotici subendone personalmente e coscientemente le conseguenze fino al dono della propria vita in difesa degli ideali comuni nei quali credevano.
Gli stati temono le cospirazioni e cercano di difendersi con attività investigative e con leggi più o meno restrittive.
Per proteggersi dalle cospirazioni gli stati attivano servizi di polizia politica che opera con mezzi quali:
  1. l'indagine personale
  2. l'infiltrazione di falsi adepti
  3. gli arresti
Per contrastare le cospirazioni, vere o presunte, le polizie politiche a ciò incaricate, con l'intento di prevenirne la diffusione e nella difficoltà di applicare norme di legge ordinarie, a volte sono tentate o spinte ad usare metodi illegittimi o, addirittura, criminali.
Si opera in modo che gli infiltrati diventino agenti provocatori, le indagini personali siano trasformate in vessazioni continue o in informative costruite ad arte.
Si pongono in essere altri strumenti quali:
  1. la corruzione (con fondi occulti o segreti),
  2. il finanziamento di gruppi di contrasto interni o alternativi,
  3. l'arresto preventivo.
La cospirazione, per la sua natura inizialmente di mera pianificazione, è di difficile definizione alla luce del principio Cogitationis poenam nemo patitur; in questa fase la perseguibilità delle ideologie, anche se contrarie all'ordine costituito, è assai difficoltosa attraverso leggi ordinarie in uno Stato attento alla tutela delle libertà personali. 
Diversamente, sono maggiormente perseguibili le azioni che potrebbero avere origine dall'attività di cospirazione; in ogni caso, la difesa dello Stato – anche in alcuni ordinamenti democratici – autorizza un arretramento del momento iniziale della persecuzione penale, mediante i reati di attentato e quelli associativi. 
Quando le esigenze della persecuzione giudiziaria registra una distonia tra gli ordinamenti di diversi Stati, la qualificazione del fatto come reato politico può aiutare l'imputato ad evitare l'estradizione (come avvenne nel caso della dottrina Mitterrand).
Resta, però, nei fatti, più aleatoria la persecuzione dei mandanti di azioni penalmente rilevanti originatesi da attività di cospirazione quando la segretezza, che ne è una caratteristica peculiare, non riesce ad essere penetrata dalle attività di investigazione.
In alcuni casi si assiste ad un crescendo di iniziative di contrasto fino alla promulgazione di leggi speciali e alla istituzione anche di tribunali speciali.
Questo sottrae ai probabili partecipanti alle attività di cospirazione la possibilità di difendersi adeguatamente e autorizza l'impiego di metodi che possono diventare cruenti.
In questi casi si assiste, quasi sempre, al diffondersi di:
  1. arresti senza adeguate motivazioni
  2. interrogatori senza garanzie
  3. detenzione in luoghi di confino
  4. pressioni psicologiche, fisiche
  5. torture.
Facilmente si cade, in queste situazioni, negli incidenti con ferimenti e decessi, negli omicidi per eccesso di utilizzo di metodi e di elementi violenti, o negli omicidi pianificati. Ultima e tragica fase è la repressione fisica selettiva o generalizzata di tutti gli oppositori.
 

APOLOGIA DI REATO

Nel diritto italiano l'apologia di reato è prevista in due differenti aspetti: il più noto divieto di Apologia del fascismo, che, peraltro, sanziona la propaganda a favore della ricostituzione del partito Fascista e non la semplice "difesa elogiativa" (Corte Costituzionale, sentenza 1/1957), e il divieto di apologia di delitto previsto all'art 414, comma 3 del codice penale.
Va sottolineato, a tal proposito, che l'ordinamento italiano sanziona solo l'apologia dei reati particolarmente gravi, i delitti, lasciando l'apologia delle contravvenzioni un comportamento legittimo.
Differente è l'istigazione a delinquere, trattata dall'art. 414 c.p., che sanziona l'istigazione a commettere reati, delitti o contravvenzioni che siano.Secondo una pronuncia della Suprema Corte,  "l'elemento oggettivo dell'apologia di uno o più reati punibile ai sensi dell'art. 414, comma terzo c.p., non si identifica nella mera manifestazione del pensiero, diretta a criticare la legislazione o la giurisprudenza o a promuovere l'abolizione della norma incriminatrice o a dare un giudizio favorevole sul movente dell'autore della condotta illecita, ma consiste nella rievocazione pubblica di un episodio criminoso diretta e idonea a provocare la violazione delle norme penali, nel senso che l'azione deve avere la concreta capacità di provocare l'immediata esecuzione di delitti o, quanto meno, la probabilità che essi vengano commessi in un futuro più o meno prossimo." 

EVERSIONE

Un'associazione sovversiva è un gruppo che si prefigge di sovvertire, anche con l'uso della violenza, l'ordine politico e sociale di uno Stato.
Negli ordinamenti liberal-democratici l'associazione è ritenuta sovversiva solo se è finalizzata alla sovversione con mezzi violenti, altrimenti è lecita e tutelata dalla Costituzione.
Il reato derivante può anche escludere in sé l'attentato, rientrante nella fattispecie dell'omicidio, il delitto comune o il terrorismo, ma configurarsi solo nell'associazione per delinquere per commettere cospirazione o sovversione.
Le associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, secondo l'ordinamento giuridico italiano, sono quelle associazioni definite dagli articoli 270 bis del codice penale, come modificato e/o sostituito dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 2001, n.438, sono propriamente quelle «che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico» (art. 270-bis). L'associazione sovversiva semplice (art. 270 c.p., come modificato dalla legge 24 febbraio 2006, n.85) si configura nella seguente formulazione: "Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni."
La loro costituzione è naturalmente un reato associativo, alla configurabilità del quale è perciò sufficiente una condotta – fra quelle idonee a concretizzare ragionevolmente un reale pericolo – di idonea "progettazione" di un futuro concorso in uno o più reati violenti, soprattutto dopo la modifica dell'art. 270 c.p. avvenuta nel 2006.
La norma infatti punisce sia chi «promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia» queste associazioni, con la reclusione da sette a quindici anni, che chi più semplicemente vi partecipa, con la reclusione da cinque a dieci anni.
Le finalità previste per la configurabilità del reato sono quelle di terrorismo, «anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale».
Una condotta diventa reato perseguibile penalmente se c'è una parte lesa, persona fisica o giuridica. La semplice dichiarazione di opinioni, per quanto antidemocratiche o che incentivino la violenza non è in sé reato, finché questo non si traduce in concrete azioni illecite. 
Sono tuttavia applicabili i reati di Istigazione a delinquere e Apologia di reato (art. 414 c.p.) nei casi in cui vi è concreto pericolo che vi consegua la commissione di reati.

La Corte suprema di cassazione italiana a più riprese è intervenuta per interpretare l'applicazione dell'articolo 270, mutuato da una legge concepita ben prima della nascita della Repubblica Italiana e della sua Carta Costituzionale, e per limitare i casi di applicazione dei reati associativi e di pericolo presunto.
In particolare: in merito ai reati associativi di natura eversiva è principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale
"la semplice idea eversiva non accompagnata da propositi concreti ed attuali di violenza non realizza il reato, ricevendo tutela proprio dall’assetto costituzionale dello Stato che essa, contraddittoriamente, mira a travolgere".
La giurisprudenza della Suprema Corte, sia pure facendo riferimento al diverso fenomeno delle associazioni mafiose, ha più volte chiarito che:
"si definisce intraneus a un contesto associativo colui che risultando inserito stabilmente ed organicamente nella struttura organizzativa della associazione i contestazione, non solo “è” ma “fa parte” della stessa: locuzione da intendersi in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all’effettivo ruolo in cui si è immessi ed ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l’associazione raggiunga i suoi scopi. Di talché sul piano della dimensione probatoria della partecipazione rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali si ricavi la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Deve trattarsi dunque di indizi gravi e precisi dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo".