Autore: sergio
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OFFENSIVITÀ – PRINCIPIO DI …
Tale principio è un elemento essenziale della concezione liberal-democratiaca del reato, insieme al principio di materialità, e al principio di colpevolezza.
Escluderebbe la punibilità di fatti in cui manca una effettiva lesione del bene giuridico protetto.
Lo stesso principio si contrappone all'esigenza che a volte sussiste di prevenire anticipatamente la lesione di un bene giuridico, punendo anche la sola condotta del soggetto.
es.: casi di tipicità apparente, quali il furto di un acino d'uva o di un chiodo, i falsi grossolani o innocui.
Il brocardo di riferimento è nullum crimen sine iniuria il reato deve quindi caratterizzarsi nell'offesa ad un bene giuridico, il principio di offensivita si desume dall'art. 49 comma 2, che esclude la punibilità del reato impossibile, e dagli art. 25 e 27 Cost.
Si è quindi in base a ciò affermato che la nozione di reato tipico ricomprende, insieme con altri requisiti, l'offesa del bene tutelato.
MATERIALITA’ – DEL REATO
Il principio di materialità ha la sua fonte nella Costituzione Italiana e precisamente all'art. 25, il quale articolo parla di punibilità per un "… fatto commesso".
Tale principio sancisce l'assenza del reato in mancanza di una volontà criminosa che si materializzi in un comportamento esterno.
Vi è una massima che lo esprime "cogitationis poenam nemo patitur", il senso è che può considerarsi reato solo un comportamento umano che si estrinseca nel mondo esteriore, quindi che si possa percepire con i sensi.
La conseguenza è che non si possono considerare reati:
- gli atteggiamenti volontari semplicemente interni;
- quelle intenzioni meramente dichiarative (ad es. un proposito omicida che non si tradurrà mai in atti idonei ad uccidere);
- i modi di essere della persona (tratti caratteriali).
Non si può, quindi, essere puniti per aver pensato o elaborato mentalmente un reato ma, invece, è necessaria l'estrinsecazione di tale "pensieri" o "elaborazione" in un reale comportamento fattuale.
COGITATIONIS POENAM NEMO PATITUR
La locuzione latina cogitationis poenam nemo patitur (Trad. nessuno può subire una pena per i suoi pensieri) esprime il cd. principio di materialità del Diritto Penale.
Secondo tale principio non può mai esservi reato, né di conseguenza pena, se la volontà criminosa non si materializza in un comportamento esterno. (Es. non è reato di omicidio il pensare di uccidere qualcuno).
Si tratta della concretizzazione del principio di materialità di cui all'art. 1 del codice penale che, per l'applicabilità di una sanzione penale, fa esplicito riferimento a "un fatto" espressamente preveduto dalla legge come reato.
Può trattarsi di un'azione direttamente posta in essere dall'agente ovvero, come previsto dal secondo comma dell'art. 40 c.p., di una omissione che essa stessa ha comportato il verificarsi del fatto che l'agente aveva, invece, l'obbligo giuridico di impedire che si realizzasse.
Il codice penale italiano ha accolto il principio in esame anche in altre disposizioni:
all'art. 115 laddove esclude la punibilità per le ipotesi di accordi o istigazioni che non siano seguite dal reato.
La norma ribadisce che ai fini della sanzione penale non è sufficiente un'intenzione criminale ma sia necessaria una reale offesa del bene protetto.
COSPIRAZIONE
- segretezza;
- numero chiuso o controllato di partecipanti;
- pianificazione di azioni dimostrative o insurrezionali.
Tutti i partecipanti alle attività di cospirazione volte al cambiamento di situazioni insostenibili o alla liberazione degli stati nazionali hanno subito, a volte anche eroicamente resistito, alle iniziative di contrasto di stati totalitari e dispotici subendone personalmente e coscientemente le conseguenze fino al dono della propria vita in difesa degli ideali comuni nei quali credevano.
Gli stati temono le cospirazioni e cercano di difendersi con attività investigative e con leggi più o meno restrittive.
Per proteggersi dalle cospirazioni gli stati attivano servizi di polizia politica che opera con mezzi quali:
- l'indagine personale
- l'infiltrazione di falsi adepti
- gli arresti
Si opera in modo che gli infiltrati diventino agenti provocatori, le indagini personali siano trasformate in vessazioni continue o in informative costruite ad arte.
- la corruzione (con fondi occulti o segreti),
- il finanziamento di gruppi di contrasto interni o alternativi,
- l'arresto preventivo.
Diversamente, sono maggiormente perseguibili le azioni che potrebbero avere origine dall'attività di cospirazione; in ogni caso, la difesa dello Stato – anche in alcuni ordinamenti democratici – autorizza un arretramento del momento iniziale della persecuzione penale, mediante i reati di attentato e quelli associativi.
Quando le esigenze della persecuzione giudiziaria registra una distonia tra gli ordinamenti di diversi Stati, la qualificazione del fatto come reato politico può aiutare l'imputato ad evitare l'estradizione (come avvenne nel caso della dottrina Mitterrand).
Resta, però, nei fatti, più aleatoria la persecuzione dei mandanti di azioni penalmente rilevanti originatesi da attività di cospirazione quando la segretezza, che ne è una caratteristica peculiare, non riesce ad essere penetrata dalle attività di investigazione.
In alcuni casi si assiste ad un crescendo di iniziative di contrasto fino alla promulgazione di leggi speciali e alla istituzione anche di tribunali speciali.
Questo sottrae ai probabili partecipanti alle attività di cospirazione la possibilità di difendersi adeguatamente e autorizza l'impiego di metodi che possono diventare cruenti.
In questi casi si assiste, quasi sempre, al diffondersi di:
- arresti senza adeguate motivazioni
- interrogatori senza garanzie
- detenzione in luoghi di confino
- pressioni psicologiche, fisiche
- torture.
APOLOGIA DI REATO
EVERSIONE
Negli ordinamenti liberal-democratici l'associazione è ritenuta sovversiva solo se è finalizzata alla sovversione con mezzi violenti, altrimenti è lecita e tutelata dalla Costituzione.
Il reato derivante può anche escludere in sé l'attentato, rientrante nella fattispecie dell'omicidio, il delitto comune o il terrorismo, ma configurarsi solo nell'associazione per delinquere per commettere cospirazione o sovversione.
Le associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, secondo l'ordinamento giuridico italiano, sono quelle associazioni definite dagli articoli 270 bis del codice penale, come modificato e/o sostituito dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 2001, n.438, sono propriamente quelle «che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico» (art. 270-bis). L'associazione sovversiva semplice (art. 270 c.p., come modificato dalla legge 24 febbraio 2006, n.85) si configura nella seguente formulazione: "Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni."