Autore: sergio

APOLOGIA DI REATO

Nel diritto italiano l'apologia di reato è prevista in due differenti aspetti: il più noto divieto di Apologia del fascismo, che, peraltro, sanziona la propaganda a favore della ricostituzione del partito Fascista e non la semplice "difesa elogiativa" (Corte Costituzionale, sentenza 1/1957), e il divieto di apologia di delitto previsto all'art 414, comma 3 del codice penale.
Va sottolineato, a tal proposito, che l'ordinamento italiano sanziona solo l'apologia dei reati particolarmente gravi, i delitti, lasciando l'apologia delle contravvenzioni un comportamento legittimo.
Differente è l'istigazione a delinquere, trattata dall'art. 414 c.p., che sanziona l'istigazione a commettere reati, delitti o contravvenzioni che siano.Secondo una pronuncia della Suprema Corte,  "l'elemento oggettivo dell'apologia di uno o più reati punibile ai sensi dell'art. 414, comma terzo c.p., non si identifica nella mera manifestazione del pensiero, diretta a criticare la legislazione o la giurisprudenza o a promuovere l'abolizione della norma incriminatrice o a dare un giudizio favorevole sul movente dell'autore della condotta illecita, ma consiste nella rievocazione pubblica di un episodio criminoso diretta e idonea a provocare la violazione delle norme penali, nel senso che l'azione deve avere la concreta capacità di provocare l'immediata esecuzione di delitti o, quanto meno, la probabilità che essi vengano commessi in un futuro più o meno prossimo." 

EVERSIONE

Un'associazione sovversiva è un gruppo che si prefigge di sovvertire, anche con l'uso della violenza, l'ordine politico e sociale di uno Stato.
Negli ordinamenti liberal-democratici l'associazione è ritenuta sovversiva solo se è finalizzata alla sovversione con mezzi violenti, altrimenti è lecita e tutelata dalla Costituzione.
Il reato derivante può anche escludere in sé l'attentato, rientrante nella fattispecie dell'omicidio, il delitto comune o il terrorismo, ma configurarsi solo nell'associazione per delinquere per commettere cospirazione o sovversione.
Le associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, secondo l'ordinamento giuridico italiano, sono quelle associazioni definite dagli articoli 270 bis del codice penale, come modificato e/o sostituito dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 2001, n.438, sono propriamente quelle «che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico» (art. 270-bis). L'associazione sovversiva semplice (art. 270 c.p., come modificato dalla legge 24 febbraio 2006, n.85) si configura nella seguente formulazione: "Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni."
La loro costituzione è naturalmente un reato associativo, alla configurabilità del quale è perciò sufficiente una condotta – fra quelle idonee a concretizzare ragionevolmente un reale pericolo – di idonea "progettazione" di un futuro concorso in uno o più reati violenti, soprattutto dopo la modifica dell'art. 270 c.p. avvenuta nel 2006.
La norma infatti punisce sia chi «promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia» queste associazioni, con la reclusione da sette a quindici anni, che chi più semplicemente vi partecipa, con la reclusione da cinque a dieci anni.
Le finalità previste per la configurabilità del reato sono quelle di terrorismo, «anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale».
Una condotta diventa reato perseguibile penalmente se c'è una parte lesa, persona fisica o giuridica. La semplice dichiarazione di opinioni, per quanto antidemocratiche o che incentivino la violenza non è in sé reato, finché questo non si traduce in concrete azioni illecite. 
Sono tuttavia applicabili i reati di Istigazione a delinquere e Apologia di reato (art. 414 c.p.) nei casi in cui vi è concreto pericolo che vi consegua la commissione di reati.

La Corte suprema di cassazione italiana a più riprese è intervenuta per interpretare l'applicazione dell'articolo 270, mutuato da una legge concepita ben prima della nascita della Repubblica Italiana e della sua Carta Costituzionale, e per limitare i casi di applicazione dei reati associativi e di pericolo presunto.
In particolare: in merito ai reati associativi di natura eversiva è principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale
"la semplice idea eversiva non accompagnata da propositi concreti ed attuali di violenza non realizza il reato, ricevendo tutela proprio dall’assetto costituzionale dello Stato che essa, contraddittoriamente, mira a travolgere".
La giurisprudenza della Suprema Corte, sia pure facendo riferimento al diverso fenomeno delle associazioni mafiose, ha più volte chiarito che:
"si definisce intraneus a un contesto associativo colui che risultando inserito stabilmente ed organicamente nella struttura organizzativa della associazione i contestazione, non solo “è” ma “fa parte” della stessa: locuzione da intendersi in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all’effettivo ruolo in cui si è immessi ed ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l’associazione raggiunga i suoi scopi. Di talché sul piano della dimensione probatoria della partecipazione rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali si ricavi la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Deve trattarsi dunque di indizi gravi e precisi dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo".
 

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA MODERATA

SEZIONE 10 – ART.10

Le imposte sono applicabili solo ed esclusivamente sui prodotti di consumo e servizi.
L'imposta è unica ed è fissata al 10% del prezzo di vendita del prodotto e/o del servizio.
Il Dipartimento Economico e le istituzioni di ogni ordine e grado, qual'ora delegate, possono applicare, motivandola, un'aliquota d'imposta eventualmente inferiore al 10% del valore di vendita del prodotto e/o del servizio.
La Cassa Nazionale Veneta di ogni Municipalità è incaricata della riscossione dell'imposta sul  territorio di propria competenza mantenendo il 50% a disposizione della collettività locale e assegnando il 20% del totale alla Cassa Nazionale Veneta di Contea  (Stato Federato), un altro 20% del totale al Dipartimento Economico (Stato Federale) e un ulteriore 10% al fondo di risparmio e solidarietà istituito per necessità ed urgenze.

 
IMPOSTA SUI CARBUTANTI
Il costo finale del carburante è stabilito dal Dipartimento Economico di concerto con il Dipartimento dei Trasporti.
Il costo del caraburante deve intendersi comprensivo della raffinazione e del trasporto e degli oneri spettanti al gestore del distributore pari al 10% del valore per litro erogato.
Spetta allo Stato provvedere alla fornitura dei carburanti a prezzi calmierati e rivenderli poi, raffinati, al gestore del distributore.
Alla gestione della distribuzione dei carburanti non sono ammesse compagnie petrolifere.
 
 
 
 
FONDO DI RISPARMIO E SOLIDARIETA'
Il 10% del gettito fiscale è destinato al fondo per necessità ed urgenze, gestito direttamente dal Dipartimento Economico

 

SOVRANITÀ MONETARIA

SEZIONE 10 – ARTICOLO 08
 
L'OGVP statuisce che l'emissione e la stampa di propria moneta è diritto e prerogativa della SRV.
La Cassa Nazionale Veneta svolge la funzione di istituto di emissione pubblico, secondo le direttive di politica monetaria del Dipartimento economico, garantendo il finanziamento diretto della spesa pubblica, del credito privato e degli scambi commerciali.  
La moneta emessa dalla Cassa Nazionale Veneta è l'unica a corso legale sui propri territori ed ammessa per i pagamenti.
 

ANARCHIA

L'anarchia (dal greco antico: ἀν-ἀρχή, (dal greco antico, ἀν, assenza + ἀρχός, leader o governatore) è l'organizzazione societaria agognata dall'anarchismo basata sull'idea libertaria di un ordine fondato sull'autonomia e la libertà degli individui, contrapposto ad ogni forma di potere costituito compreso quello statale.

 

AMINISTRAZIONE PUBLICA PROVISORIA

L’Amministrazione Pubblica Provvisoria è costituita dalle Istituzioni la cui attività è riservata a curare gli interessi della collettività e che sono predeterminati in sede di indirizzo politico.
In senso oggettivo: il termine “amministrazione pubblica” indica la funzione amministrativa.
In senso soggettivo: il termine “amministrazione pubblica” indica l’insieme delle istituzioni che esercitano tale funzione.

SOVRANITÀ SANITARIA

SEZIONE 10 – ARTICOLO 08
 
L'OGVP intende per sovranità sanitaria l'esercizio dei poteri sovrani dello Stato Veneto finalizzati alla difesa e promozione della salute, dell'igiene e della fornitura dei relativi servizi igienico/sanitari.
La salute è un bene e un diritto fondamentale per ogni essere umano.
La medicina, in ogni sua espressione  scientifica e di prestazione professionale, costituisce per la salute pubblica un servizio dal prevalente interesse sociale.
Tutti i cittadini hanno diritto alla salute e all'accesso gratuito ai necessari e inderogabili servizi igienico/sanitari.
L'OGVP promuove e concorre a garantire una particolare attenzione e riservati servizi igienico/sanitari e di assistenza sociale a tutte le donne in stato di gravidanza, ai bambini, alle persone di terza età, alle persone con disabilità e alle persone soggette, anche temporaneamente, a particolari situazioni di difficoltà e disagio personale.
L'OGVP prevede che la politica sanitaria nazionale tuteli la Popolazione anche rispetto alla produzione e distribuzione di beni di consumo che costituiscono fattori di rischio o che alimentano stili di vita non salubri (alimenti contaminati, farmaci contraffatti, tabacco,alcool, stupefacenti), o allo sviluppo dell’industria globale della salute (farmaceutica e non solo).
L'OGVP prevede che la SRV, pur conservando la propria sovranità in materia di politica sanitaria nazionale, non escluda l'adozione di provvedimenti per la tutela della salute pubblica uniformandosi di volta in volta alle reali necessità dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) soprattutto in materia di epidemie e pandemie.
La medicina e la salute pubblica non possono in alcun modo essere condizionate da vincoli imprenditoriali o da speculazioni di tipo finanziario ma non è esclusa la possibilità per il Cittadino di rivolgersi a strutture sanitarie private.
In ambito sanitario sono fondamentali taluni diritti specifici del Cittadino:
  • il diritto di verificare il proprio corpo e di decidere che cibo, bevande e medicine prendere e il loro uso;
  • il diritto di integrare una dieta con vitamine, minerali, erbe, aminoacidi ed enzimi;;
  • il diritto alla medicina alternativa in tutti i suoi aspetti e trattamenti;
  • il diritto per i medici alternativi di determinare l'utilizzo di trattamenti ritenuti più idonei ai propri pazienti;
  • il diritto/dovere per i produttori e distributori di integratori alimentari di fornire veritiere informazioni sui prodotti e sulla ricerca realizzata;
  • il diritto di accedere a prodotti farmaceutici e/o medicali muniti di etichetta veritiera, attendibile e semplice;
  • il diritto di informazione sulla ricerca e lo sviluppo di farmaci e medicamenti senza alcuna restrizione;
  • il diritto di mangiare cibo pulito e fresco senza alcuna sostanza chimica nociva;
  • il diritto di respirare aria pulita senza alcuna sostanza nociva;
  • il diritto di dissetarsi con acqua pulita senza alcuna sostanza nociva;
  • il diritto di proteggere se stessi e i propri figli da vaccinazioni obbligatorie;
  • il diritto di proteggere e di mantenere confidenziali i propri dati sanitari e clinici.
COMMENTO:
L'attività di prevenzione sanitaria deve tendere ad assicurare un ambiente salubre, condizioni di vita sane ed equilibrate e cibi genunini alla luce delle conoscenze biomediche.
Trattamenti medici di massa nei confronti delle persone sane, comprese vaccinazioni e costosi programmi di screening sono inutili e dannosi.
 

RISORSE E SERVIZI NAZIONALI

SEZIONE 10 – ARTICOLO 07
 
L'OGVP dispone da subito che tutte le risorse e i servizi siano nazionalizzati ovvero che sia assicurato il prevalente interesse pubblico di quei beni, strutture e prestazioni che risultano essenziali per la società.
L' appropriazione di diritto di tutte le risorse naturali e servizi presenti sui territori della Nazione Veneta costituiscono la prima necessaria condizione per venire poi valorizzati, potenziati e consolidati.
Sono nulle le privatizzazioni di risorse, beni e servizi che risultino monopolizzati da interessi privati e/o gestiti da attività imprenditoriali non pubbliche.
Tutte le fonti di sostentamento di cui la popolazione ha bisogno normalmente per vivere sono considerate indispensabili risorse territoriali, siano esse utili per l'approvvigionamento di cibo, di acqua, di aria, di energia, di ogni materia prima e/o derivata.

 

CULTURA E ISTRUZIONE

SEZIONE 10 – ARTICOLO 06
 
Per cultura deve intendersi il patrimonio individuale e collettivo di conoscenze, competenze e idoneità che, nel loro insieme, contribuiscono a stimare il livello di civiltà raggiunto dal Popolo Veneto.
L'OGVP riconosce che ogni civiltà determina il livello di progresso del rispettivo Popolo secondo le proprie usanze, tradizioni, credenze e cultura ma solo nell'alveo e nel rispetto dei principi universali dei diritti umani.
Scolasticamente l'istruzione deve essere intesa come quel complesso di criteri d'insegnamento che favoriscano la conoscenza di materie di studio, o di un'arte, così come l'esercizio di una particolare attività professionale.
L'istruzione è gratuita e pubblica per tutti i livelli e grado di formazione, quindi egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
Considerato anche che il valore sociale dell'istruzione è tale che senza di essa non può esserci progresso, deve intendersi obbligatoria l'istruzione almeno fino all'emancipazione di ogni singolo soggetto.
Anche in considerazione dell'art.36 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, l'istruzione è indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli
 
COMMENTO:
Cultura e istruzione sono due facce della stessa medaglia, parti indispensabili per lo sviluppo personale e il progresso della nostra società.
Concorrono al risveglio della coscienza individuale e al suo rinnovamento anche quale manifestazione di un' identità collettiva che accomuna tutti i Veneti per la comune lingua, cultura, tradizioni, religione, storia.
Cultura e istruzione devono assicurare il progresso individuale e lo sviluppo della nostra civiltà intesa come complesso di manifestazioni politiche, economiche, sociali, artistiche e spirituali e che accomunano anche ogni singolo membro della società che in esse vi si identifica.
Il nostro modello di istruzione e di formazione dovrà soprattutto educare, realizzare e salvaguardare il principio per cui non è la posizione che assicura la competenza, ma la competenza che valida la posizione.
La qualità dell’istruzione di oggi rappresenterà la qualità di vita del nostro futuro.
Non è solo il conseguimento tecnologico e scientifico, l'organizzazione politico/amministrativa della società e/o l'alternativa economica, ma soprattutto i valori che stanno alla base della nostra moderna convivenza civile che assumono valore incondizionato di riferimento.
Le consuetudini, le usanze, la padronanza, l'arte, le leggi e le credenze, i principi morali, che caratterizzano anche la cultura e la civiltà del Popolo Veneto, costituiscono il valore universale di riferimento per riconoscersi nella pluralità di civiltà dell'intera umanità.
 

 

 

SERENA CONVIVENZA SOCIALE

SEZIONE 10 – ARTICOLO 05
 
Per convivenza sociale si deve intendere la condizione di coabitazione collettiva la cui concordia e unione d'intenti è data anche dalla capacità di modulare in armonia l'insieme delle diverse e personali  esistenze di ciascun membro della società.
La convivenza sociale è serena nel momento in cui l'esistenza di ciascuna persona può progredire e realizzarsi secondo le proprie aspettative, desideri, aspirazioni, essendo ogni persona libera di fare ciò che vuole purché non comprometta anche in parte il medesimo diritto degli altri o arrechi loro danno.
La serena convivenza sociale si identifica nella c.d. società civile che oltrepassa la politica e il necessario e indefettibile riconoscimento e rispetto dei diritti e dei doveri da parte delle istituzioni e  di tutti i membri della società che hanno deciso di farvi parte.
 
COMMENTO:
Una serena convivenza sociale rispecchia l'elevato grado di civiltà di una società e tale saggezza è desumibile più di tutto dal progresso di una condivisa e comune disciplina dei rapporti tra gli interessi individuali e collettivi dei cittadini.