Autore: sergio

NATURALIZZAZIONE

SEZIONE 06 – ARTICOLO 11
 
La cittadinanza veneta può essere acquisita anche con richiesta di naturalizzazione da parte di:
  1. figlio/a di madre veneta anche quando ha acquisito la cittadinanza a seguito di precedente matrimonio con cittadino veneto;
  2. figlio/a nato/a da precedenti relazioni e a seguito di naturalizzazione per matrimonio di uno dei genitori che ha ottenuto la cittadinanza veneta;
  3. figlio/a nato/a da precedenti relazioni e a seguito di naturalizzazione del genitore che convivendo costituisce una coppia di fatto con un cittadino veneto;
La naturalizzazione è l'acquisizione della cittadinanza da parte dello straniero che accetta l'attribuzione della pienezza e dei limiti dei diritti e dei doveri civili e politici che la Serenissima Repubblica conferisce ai membri della società che liberamente hanno deciso di farvi parte e che si trovi nelle condizioni previste dalla legge.
Il conseguimento della naturalizzazione è subordinato alla sussistenza nella persona richiedente dei requisiti previsti dalla legge quali:
  • aver vissuto ininterrottamente nella Repubblica Veneta per almeno vent’ anni (20) anni consecutivi;
  • aver contratto matrimonio con persona di cittadinanza veneta da almeno sei (6) anni;
  • essere convivente e costituendo coppia di fatto legalmente certificata dal almeno sei (6) anni con persona di cittadinanza veneta;
  • conoscenza della lingua, della cultura e delle tradizioni venete;
  • assenza di condanne e precedenti penali;
  • non sussistano sospetti e la fondata pericolosità per la sicurezza nazionale ovunque nel mondo.
 

APOLIDIA

SEZIONE 06 – ARTICOLO 12
 
L'apolidia è la condizione dei soggetti privi di qualunque cittadinanza.
 
COMMENTO
Si diventa apolidi:
– per origine, quando non si è mai goduto di diritti né mai sottoposti ai doveri di alcuno Stato;
– per derivazione a causa di varie ragioni, tutte conseguenti alla perdita di una pregressa cittadinanza e alla mancanza di una contestuale acquisizione di una nuova.
Le ragioni possono essere:
– annullamento della cittadinanza da parte dello Stato, per ragioni politiche, etniche, di sicurezza o altro;
– perdita di privilegi acquisiti in precedenza (per esempio la cittadinanza acquisita per matrimonio);
– rinuncia volontaria alla cittadinanza.
Circa 10 milioni di persone nel mondo sono apolidi.
Spesso, questa condizione significa che non possono andare a scuola, essere visitati da un medico, avere un lavoro, aprire un conto in banca, comprare una casa e persino sposarsi.
L’apolidia è la condizione di un individuo che nessuno Stato considera come suo cittadino e al quale, di conseguenza, non viene riconosciuto il diritto fondamentale alla nazionalità né assicurato il godimento dei diritti ad essa correlati.
Invisibile è il termine più comunemente usato per descrivere cosa si prova a vivere senza nazionalità. Per i bambini e i giovani che vivono in situazioni di apolidia, essere ‘invisibili’ significa dover rinunciare a un’istruzione, essere emarginati nel parco giochi, non poter ricevere cure mediche, essere privi di opportunità di lavoro e non poter far sentire la propria voce.
Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per rifugiati
Oltre a fornire la definizione di persona apolide, la Convenzione del 1954 sullo status delle persone apolidi delinea i diritti e le misure di protezione che devono essere garantite alle persone prive di cittadinanza.
L’obbligo di proteggere le persone apolidi si traduce quindi in un implicito obbligo di doverle preventivamente identificare, proprio al fine di garantire loro adeguata protezione.
A questo fine, alcuni Paesi si sono dotati di procedure per la determinazione dello status di apolide.
Per garantire il godimento dei diritti elencati dalla Convenzione di cui sono titolari le persone apolidi, l’Italia ha istituito una procedura per il riconoscimento dello status di apolidia esperibile in via amministrativa o giudiziaria.
 
 

RIFUGIATO

SEZIONE 06 – ARTICOLO 14
 
L'OGVP riconosce lo status di rifugiato e la relativa protezione attraverso l'asilo politico al profugo di cui sia accertata la reale titolarità dei diritti previsti dalle convenzioni internazionali e sempre che ciò non costituisca prevalente rischio per la sicurezza nazionale.
 

PROFUGO

SEZIONE 06 – ARTICOLO 13
 
L'OGVP riconosce la condizione di profugo a chiunque sia scappato dal Paese di origine per motivi di calamità naturali, discriminazioni politiche, religiose, razziali o di nazionalità o perché appartenente ad una categoria sociale di persone perseguitate, o a causa di una guerra presente nel suo Paese.
Con il riconoscimento di tale provvisoria condizione il profugo può accedere allo status di rifugiato.
 

L’AUTORIZZAZIONE DI SOGGIORNO

SEZIONE 06 – ARTICOLO 05
 
L'autorizzazione  al soggiorno è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento Anagrafe ed è costituito dall'attribuzione personale di un codice unico provvisorio a carico del cittadino straniero che ne ha fatto richiesta.
Ogni autorizzazione al soggiorno ha diversa validità temporale dal momento dell'ingresso nel territorio nazionale e attribuisce diversificate facoltà giuridiche all'avente diritto.
La mancanza, l'improprio utilizzo o la scadenza dei termini dell'autorizzazione al soggiorno costituisce per lo straniero condizione di clandestinità con tutte le conseguenze derivanti sotto il profilo penale e amministrativo.
Le autorizzazioni al soggiorno sono così diversificate:
  1. diplomatico
  2. turismo
  3. studio
  4. lavoro
  5. salute
  6. profugo o esule
  7. rifugiato politico

 

 

I TERRITORI DELLA NAZIONE VENETA

SEZIONE 05 – ARTICOLO 03
Il territorio della Nazione e costituito dalla superficie terrestre determinata dai confini geopolitici dello stato, dal mare costiero, lo spazio aereo e dal sottosuolo.
Sono considerati territorio della nazione le navi e gli aerei ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.
La Nazione Veneta è territorialmente stabilita entro i propri naturali e storici confini delimitati a nord dai territori del Südtirol e dalle Contee di Brescia, Verona, Vicenza e Belluno, a est dai territori della Repubblica di Slovenja e del Territorio Libero di Trieste e dalle Contee di Udine e Gorizia, a sud dai territori italiani e delle Contee di Rovigo e Mantova, a ovest dai territori italiani e dalle Contee di Crema (e Cremona) e Bergamo.
Le Contee di Venezia, Udine, Gorizia e Rovigo costituiscono anche i confini marittimi.
Le Contee ovvero le Nazioni libere e sovrane sulle proprie terre e che compongono la Federazione della Repubblica Veneta sono:
BELLUNO,
BERGAMO,
BRESCIA,
CREMA (CREMONA),
PADOVA,
PORDENONE,
ROVIGO,
TREVISO,
UDINE,
VENEZIA,
VERONA
e VICENZA.
Le Contee, ovvero le Nazioni vicine che volendo potrebbero confluire per poi raggiungere il proprio totale ripristino di sovranità, se non già libere, sono:
SüDTIROL (Bozen)
GORIZIA
MANTOVA
TRENTIN (Trento-SüDTIROL)
TRIESTE (Territorio Libero di Trieste)

LA RICHIESTA DI SOGGIORNO

SEZIONE 06 – ARTICOLO 04
 
La richiesta di soggiorno è l'atto mediante il quale lo straniero domanda di poter soggiornare, per un prescritto periodo di tempo, nei territori della Serenissima Repubblica Veneta (SRV) e per i motivi previsti dalla legge.
La richiesta deve essere presentata agli uffici diplomatici della SRV accreditati presso il Paese di provenienza o attraverso il modulo online del Dipartimento Anagrafe del Governo Veneto Provvisorio.
Alla richiesta segue il visto di ingresso da utilizzarsi entro e non oltre un mese dalla sua emissione, salvo se diversamente previsto dall'autorità emittente.
 

POPOLAZIONE RESIDENTE

SEZIONE 06 – ARTICOLO 02
 
L'OGVP identifica la popolazione come l'insieme degli esseri viventi (umani e animali), stanzianti, viaggianti e/o comunque presenti sui territori della Serenissima Repubblica Veneta al momento presente.
 
commento
L'elevata concentrazione di popolazione (sia umana che di animali) rispetto ai limitati spazi che il territorio offre costituisce una condizione di sovrappopolazione che si configura anche rispetto all’insufficienza delle indispensabili risorse territoriali (cibo e acqua) di cui la popolazione ha bisogno normalmente per vivere.
 

IUS SOLI (DIRITTO DEL SUOLO)

SEZIONE 06 – ARTICOLO 01

L'OGVP non prevede, quale automatismo giuridico di attuazione, lo “Ius soli”.
La nascita in territorio Veneto non conferisce nazionalità e la successiva cittadinanza al nascituro.

commento
Ius soli (in latino «diritto del suolo») è un'espressione giuridica che indica l'acquisizione della cittadinanza di un dato Paese come conseguenza del fatto giuridico di essere nati sul suo territorio indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori.
In considerazione del fatto che l'OGVP prevede l'attribuzione della cittadinanza veneta a richiesta del membro emancipato della società e di nazionalità veneta e per richiesta di naturalizzazione da parte del cittadino straniero residente secondo i requisiti richiesti, non c'è alcuna necessità di contrapposizione giuridica al concetto di "ius sanguini" non dovendo l'OGVP oscillare fra i due istituti.
Vedi anche richiesta di naturalizzazione da parte del cittadino straniero.