Autore: sergio

04 – NO A PENA DI MORTE ED ERGASTOLO

SEZIONE 02 – ARTICOLO 04
NO ALLA PENA DI MORTE
L’OGVP non prevede l’applicazione della pena di morte (o pena capitale).
Nessuna sanzione penale può determinare la privazione della vita di un condannato.
NO ALL’ERGASTOLO
L’OGVP non prevede l’applicazione di una pena detentiva equivalente alla reclusione a vita.
Nessuna sanzione penale può determinare la reclusione a vita di un condannato.

03 – RIFIUTO DELLA GUERRA E DI OGNI FORMA DI AGGRESSIONE

SEZIONE 02 – ARTICOLO 03
La Repubblica Veneta rifiuta il ricorso alla guerra e qualsiasi espediente che arrechi offesa o minacci la libertà, la sovranità e la sicurezza degli altri Popoli.
La Repubblica Veneta ha il dovere di opporsi, difendersi, resistere e nel caso contrastare ogni forma di aggressione che arrechi offesa o minacci la libertà, la sovranità e la sicurezza della Nazione a qualsiasi livello.

02 – FINE COMUNE DEL POPOLO VENETO

SEZIONE 02 – ARTICOLO 02
L’OGVP deve assicurare al Popolo Veneto:
  1. la pacifica e serena convivenza civile;
  2. la giustizia;
  3. il perseguimento del bene comune dell’intera comunità;
  4. le giuste libertà individuali e sociali;
  5. la libertà religiosa.
Il Popolo Veneto, consapevole che la propria forza e dignità si commisura al benessere dei più deboli dei propri membri, promuove e concorre a garantire loro la soddisfazione dei diritti soggettivi assoluti (primari bisogni umani) quali:
  • il diritto alla vita (nascita e morte)
  • il diritto al nutrimento
  • il diritto all’abitazione
  • il diritto all’igiene e alla salute
  • il diritto al riposo
  • il diritto alla sicurezza personale
  • il diritto alla giustizia
  • il diritto all’istruzione e allo studio
  • il diritto al benessere della persona
  • il diritto alla famiglia
  • il diritto al lavoro
  • il diritto alla proprietà privata
  • il diritto all’identità personale
  • il diritto alle relazioni sociali
  • il diritto alla libera circolazione e di viaggiare
  • il diritto alla dignità e alla reputazione personale
  • il diritto all’affermazione individuale, professionale e sociale
  • il diritto e la libertà di culto.

01 – ETICA E LAICITÀ DELLO STATO

SEZIONE 02 – ARTICOLO 01

L’OGVP non può violare i diritti naturali di alcun individuo e l’apparato istituzionale provvisorio istituito non può assumere un carattere assolutista né porsi al di sopra della legge stessa.
Pur riconoscendo che il Popolo Veneto e la Serenissima Repubblica Veneta affondano le proprie radici storiche, culturali ed etiche nelle origini cristiane, l’OGVP garantisce incondizionatamente, in ambito politico, la libertà di scelta, partecipazione e azione, indipendentemente da qualsiasi ideologia o credo religioso comunemente e normalmente condiviso.

Commento
L’etica che ha ispirato la costituzione del MLNV e del GVP richiede una piena coerenza tra l’azione politica e quella moralmente giusta.
Una politica valida, intesa come azione politicamente efficace, non può prescindere dal suo riconoscimento come moralmente giusta e orientata al bene comune.
È indispensabile che l’azione politica si realizzi attraverso un uso del potere basato su criteri e principi eticamente giusti.
Tali principi devono ispirarsi e fondarsi sulla priorità della libertà e dei diritti naturali e fondamentali della persona umana, rispettando rigorosamente la concezione pattizia del diritto, in contrapposizione alle concezioni autoritarie tipiche del diritto romano.
Il principio del “pacta sunt servanda” (i patti devono essere rispettati) diventa il pilastro fondamentale per garantire che il potere politico non si trasformi in un’arbitraria imposizione, ma rimanga vincolato da accordi liberamente sottoscritti e orientati alla tutela della dignità e dei diritti umani.

09 – RIPRISTINO DI SOVRANITÀ

SEZIONE 01 – ARTICOLO 09
La conclusione della fase di transizione è determinata dall’instaurazione delle nuove Istituzioni previste dall’Ordinamento Giuridico che il Popolo Veneto avrà deciso di darsi secondo i tempi e modi che riterrà di porre in essere.
Sarà decisa con la proclamazione (anche unilaterale) dell’incondizionato e totale ripristino di sovranità del Popolo Veneto sulle proprie terre.

07 – PRINCIPIO DI LEGALITÀ E CRITERI DI ATTUAZIONE

SEZIONE 01 – ARTICOLO 07
Il principio di legalità afferma che tutti gli organi dello Stato sono tenuti ad agire secondo la legge in modo formale e sostanziale.
Tale principio ammette che il potere venga esercitato in modo discrezionale, ma non in modo arbitrario e deve sempre essere improntato a finalità di pubblico interesse.
Sotto il profilo formale, il principio di legalità conferisce alla pubblica amministrazione la giurisdizione e i soli poteri conferiti dalla legge.
Sotto il profilo sostanziale, il principio di legalità conferisce alla pubblica amministrazione sia la giurisdizione che la facoltà di esercizio dei loro poteri in conformità con i contenuti prescritti dalla legge.
L’amministrazione pubblica è tenuta non solo a perseguire i fini determinati dalla legge (legalità-indirizzo), ma anche a operare in conformità alle disposizioni normative stesse (legalità-garanzia).
L’Amministrazione del Governo Veneto Provvisorio (GVP), agisce in tutte le sue espressioni ed articolazioni attraverso l’emanazione, l’applicazione e il potere di far osservare le norme emanate e che possono essere solo di esclusivo pubblico interesse.

06 – FINALITÀ DELL’ORDINAMENTO

SEZ. 01 – ART. 06
 
Dovere dell’OGVP è disciplinare il ripristino di sovranità del Popolo Veneto sui propri territori mediante tale provvisoria piattaforma di riferimento giuridico/amministrativa.
Avendo attenzione al principio per cui l’esistenza di ogni persona umana è un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e che come tale non può che estrinsecarsi liberamente, ogni Popolo determina criteri, organizzazione e livelli di autonomia sociale armonizzando, attraverso il  mutuo consenso, l’interazione fra i propri membri per il perseguimento dello sviluppo e il comune progresso secondo i propri usi, costumi e tradizioni; a tale scopo ogni Popolo legifera e comunemente stabilisce il proprio ordinamento con statuti, codici, norme, e regolamenti che in quanto tali hanno valore e forza legale su tutti i membri della società che liberamente hanno deciso di farvi parte.

05 – CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE NORME

SEZ. 01 – ART. 05
L’applicabilità di ogni norma prevista dal presente OGVP deve essere ponderata e coerente col proposito per la quale è emessa.
Vi è equilibrio giuridico fra scopo della norma e la sua applicabilità solo se si concreta in una fattibile e concreta attuabilità alla specifica realtà cui viene applicata.
Le norme giuridiche sono suddivise  in base ai criteri di applicazione, ovvero:
DECRETI
Un decreto è un provvedimento provvisorio avente forza di legge.
Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Governo Provvisorio.
Il Governo Provvisorio emette solo ed esclusivamente decreti legge che devono ispirarsi ai principi generali e consuetudinari universalmente accettati.
TRATTATI INTERNAZIONALI E PROTOCOLLO
Il trattato internazionale è espressione di volontà di due o più realtà statuali legittime e destinate a disciplinare i rapporti intercorrenti tra essi.
Col termine protocollo viene indicato il trattato con il quale si stabiliscono norme integrative rispetto a quelle contenute in un altro, o si disciplina l’attuazione di un altro trattato in attesa della sua entrata in vigore (protocollo di firma), o viene regolata una questione specifica.
Essendo fonti di secondo grado, i trattati sono subordinati alle norme consuetudinarie che ne disciplinano il processo di formazione (diritto dei trattati).
ORDINANZE
​Nello Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP) con il termine “ordinanza” si designano atti aventi forza di legge urgenti e di prevalente necessità pubbliche che creano doveri positivi (di fare o dare) o negativi (di non fare o di non dare) e che entrano subito in vigore con la loro emanazione.
L’ordinanza è emanata dalle preposte Istituzioni in casi straordinari e di particolare gravità.
L’ordinanza deve essere sempre adeguatamente motivata.
L’ordinanza può essere rinnovata per il medesimo motivo, purché non vi sia interruzione temporale, col precedente periodo di applicazione.
L’ordinanza non comporta deroghe all’ OGVP vigente e ha valore temporale limitato e per un massimo di cento (100) giorni.
Il presupposto per l’emanazione delle ordinanze è l’urgenza derivante dalla prevalente necessità e dalla impossibilità di differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente.
SENTENZE
La sentenza è un provvedimento giurisdizionale con il quale il giudice definisce in tutto o in parte la controversia che gli è stata sottoposta al fine di risolvere le questioni in fatto e in diritto proposte dalle parti.