L’OGVP non prevede l’applicazione di una pena detentiva equivalente alla reclusione a vita.
04 – NO A PENA DI MORTE ED ERGASTOLO
L’OGVP non prevede l’applicazione di una pena detentiva equivalente alla reclusione a vita.
L’OGVP non può violare i diritti naturali di alcun individuo e l’apparato istituzionale provvisorio istituito non può assumere un carattere assolutista né porsi al di sopra della legge stessa.
Pur riconoscendo che il Popolo Veneto e la Serenissima Repubblica Veneta affondano le proprie radici storiche, culturali ed etiche nelle origini cristiane, l’OGVP garantisce incondizionatamente, in ambito politico, la libertà di scelta, partecipazione e azione, indipendentemente da qualsiasi ideologia o credo religioso comunemente e normalmente condiviso.
Commento
L’etica che ha ispirato la costituzione del MLNV e del GVP richiede una piena coerenza tra l’azione politica e quella moralmente giusta.
Una politica valida, intesa come azione politicamente efficace, non può prescindere dal suo riconoscimento come moralmente giusta e orientata al bene comune.
È indispensabile che l’azione politica si realizzi attraverso un uso del potere basato su criteri e principi eticamente giusti.
Tali principi devono ispirarsi e fondarsi sulla priorità della libertà e dei diritti naturali e fondamentali della persona umana, rispettando rigorosamente la concezione pattizia del diritto, in contrapposizione alle concezioni autoritarie tipiche del diritto romano.
Il principio del “pacta sunt servanda” (i patti devono essere rispettati) diventa il pilastro fondamentale per garantire che il potere politico non si trasformi in un’arbitraria imposizione, ma rimanga vincolato da accordi liberamente sottoscritti e orientati alla tutela della dignità e dei diritti umani.