Autore: sergio

03 – CRITERI DI COMPETENZA DELLE NORME

SEZ. 01 – ART. 03
 
Le norme giuridiche sono suddivise  per competenza territoriale ovvero:
  • norme federali, quelle emanate dal GVP attraverso il Consiglio Federale Provvisorio.
  • norme statali, quelle emanate dal GVP attraverso i Consigli di Contea e applicabili a materie di – specifica competenza degli Stati federati.
  • norme municipali, quelle emanate dal GVP attraverso i Consigli Municipali e applicabili a materie di specifica loro competenza.
Le norme giuridiche sono suddivise anche per competenza integrativa:
  • regolamenti, ovvero tutti gli atti normativi emanati da organi dello stato, enti pubblici e privati per disciplinare, laddove sia necessario, determinate materie o il proprio funzionamento.
  • usi e consuetudini, (dette anche fonti non scritte) che si ispirano e si richiamano alle tradizioni e alla tipicità culturale del Popolo Veneto.
Tutte le norme sono emanate e applicabili secondo il criterio di competenza territoriale attribuito alla “Fonte” stessa della norma, (Federale – Contea – Municipalità) e determinandone l’eventuale vizio di competenza.
 

02 – CRITERI DI UNIFORMITÀ DELLE NORME

​SEZ. 01 – ART. 02

Tutte le norme giuridiche devono uniformarsi ai seguenti criteri:

  • devono essere di carattere generale e fondamentali per la vita del Paese;
  • devono essere fra loro coerenti e armonizzate;
  • devono essere equilibrate con la tipicità culturale e con la tradizione dei Popoli della Venethia;
  • devono essere comprensibili, sintetiche e semplici.
Tale ordinamento deve consentire al Popolo di identificarsi nelle leggi che lo governano e non di subirle.

SOMMARIO

 
SEZIONE 01 – REQUISITI FONDAMENTALI DELL’OGVP​​
 
     
 
 
 
SEZIONE 02 – PRINCIPI  ETICI
 
     
 
 
 
SEZIONE 03 – LA PERSONA UMANA
 
     
 
 
 
SEZIONE 04 – POPOLAZIONE, POPOLI E NAZIONI, NAZIONALITA' E STATI
 
     
 
 
 
SEZIONE 05 – POPOLO VENETO E NAZIONE VENETA
 
     
 
 
 
SEZIONE 06 – POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI
 
     
 
  1. ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA
  2. STATO GIURIDICO E CIVILE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA
 
  SEZIONE 07 – PERSONALITA’ GIURIDICA  
     
 
 
 
SEZIONE 08 – LE RELAZIONI GIURIDICHE
 
     
 
 
 
SEZIONE 09 – ASSETTO PROVVISORIO DELLO STATO VENETO
 
     
 
 
 
SEZIONE 10 – INDIRIZZO POLITICO DEL GOVERNO VENETO PROVVISORIO
 
     
 
  1. RISORSE E SERVIZI NAZIONALI (non privatizzabili)
  2. OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA MODERATA
  3. PREVIDENZA SOCIALE
  4. SUSSIDIARIETA' POLITCO/AMMINISTRATIVA – NO AI PARTITI POLITICI
 
 
SEZIONE 11 – LO STATO FEDERALE
 
     
 
  1. GLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE FEDERALE
  2. IL GOVERNO FEDERALE
  3. LA PRESIDENZA
  4. LA VICE PRESIDENZA
  5. IL MINOR CONSIGLIO (Governo riuntio in sede congiunta con i Dipartimenti)
  6. IL MAGGIOR CONSIGLIO (o Assemblea Federale)
  7. IL PRESIDENTE DEL MAGGIOR CONSIGLIO
  8. I DIPARTIMENTI (O MINISTERI)
  9. I PROVVEDITORATI GENERALI
  10. LA SEGRETERIA DI STATO
  11. L'AGENZIA SICUREZZA NAZIONALE (ASN)
  12. IL COMANDO OPERATIVO FEDERALE (COF)
 
  SEZIONE 12 – LE CONTEE (o Stati Federati)  
     
 
  1. IL GOVERNO STATALE
  2. IL GOVERNATORE DI CONTEA
  3. L'ASSEMBLEA DEI COMUNI
  4. ELENCO DELLE CONTEE (O STATI FEDERATI)
  5. ISTITUZIONI STATALI – PROVVEDITORATI AMMINISTRATIVI
 
 
SEZIONE 13 – LE MUNICIPALITA'
 
     
 
  1. LE MUNICIPALITA'
  2. IL GOVERNO MUNICIPALE (o Governo Locale)
  3. IL REGGENTE
  4. IL CONSIGLIO MUNICIPALE
  5. ISTITUZIONI MUNICIPALI – DIREZIONI AMMINISTRATIVE
  6. ELENCO DELLE MUNICIPALITA'
 
 
SEZIONE 14 – I DISTRETTI
 
     
 
  1. IL MARIGO
  2. ISTITUZIONI DISTRETTUALI – DISTRETTI AMMINISTRATIVI
 
 
SEZIONE 15 – LE COMUNITA' LOCALI
 
     
 
  1. ISTITUZIONI LOCALI – PRESIDI AMMINISTRATIVI
  2. ELENCO DELLE COMUNITA' LOCALI
 
 
SEZIONE 16 – GIUSTIZIA VENETA E MAGISTRATURA
 
     
 
  1. SISTEMA COMMON LAW
  2. GIURAMENTO DI VERITA'
  3. GIUDICE
  4. GIURATI GIUDICANTI
  5. CARCERI E DIRITTO PENITENSIARIO
  6. PROCEDIMENTO GIUDISIARIO
 
 
SEZIONE 17 – LAVORO E ATTIVITA' D'IMPRESA
 
     
 
  1. ANAGRAFE DELLE ATTIVITA' D'IMPRESA
  2. ATTIVITA' D'IMPRESA VENETE
  3. ATTIVITA' D'IMPRESE STRANIERE OPERANTI NELLA NAZIONE
  4. ATTIVITA' D'IMPRESA IN COOPERAZIONE
  5. ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE
  6. PRESTATORI D'OPERA (LAVORATORI)
  7. INVESTITORI (DATORI DI LAVORO)
  8. UFFICI DI COLLOCAMENTO
 
 
SEZIONE 18 – DIRITTO SINDACALE
 
     
 
  1. SINDACATO NAZIONALE VENETO
  2. AUTONOMIA SINDACALE
  3. ATTIVITA' SINDACALE
  4. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE
  5. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE PER CATEGORIE
  6. DIRITTO DI SCIOPERO
  7. RIVENDICAZIONE DEI DIRITTI E LOTTA SINDACALE
 
 
 
 
 

01 – ELEMENTI ESSENZIALI

SEZ. 01 – ART. 01
L’OGVP è un ordinamento giuridico:
  • a carattere generale (finalizzato al bene comune)
  • originario (derivante cioè solo dal Popolo Veneto e dal suo diritto di autodeterminarsi).
È costituito dall’insieme delle norme emanate dal Governo Veneto Provvisorio (GVP) in tutte le sue espressioni ed articolazioni.
Tutte le norme sono subordinate e tenute al rispetto di questi elementi fondamentali:
  • il Creato, ovvero la Natura universale in tutte le sue espressioni;
  • la Persona umana in vita, sovrana del proprio corpo fisico, della propria sfera intellettuale e della propria sfera spirituale;
  • il Popolo Veneto, soggetto originario fonte e destinatario delle norme;
  • la Comunità internazionale comprensiva di tutti i soggetti riconosciuti, di quelli che ne rivendicano il diritto e delle norme consuetudinarie del diritto internazionale applicabili.

PERCHE’ UN ORDINAMENTO GIURIDICO

L’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP) è lo strumento legale di riferimento di cui si dota il Governo Veneto Provvisorio (GVP) per la gestione della fase di transizione.
È un complesso di norme giuridiche e istituzioni con cui lo Stato regola in via generale lo svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.
L’OGVP concretizza il nostro diritto positivo che si identifica col diritto naturale affinché la percezione di legalità coincida concretamente con il nostro comune senso di giustizia.
 
commento
Il MLNV ritiene che l’esercizio di sovranità dello Stato, espressione delle tre funzioni cardine, (esecutiva, legislativa e giudiziaria) debba essere subordinata al Popolo ed esercitata con competenze attribuite a livello federale, contea e municipale, non in maniera subordinata l’una all’altra ma a reciproca integrazione.
La sovranità popolare è garantita dalla diretta partecipazione dei cittadini che nelle forme e termini che si andranno a stabilire avranno competenza sulle attività delegate ai vari organi e a tutti i livelli, sia con facoltà ispettive e di controllo, abrogative e di revoca di mandati conferenti autorità e funzioni rappresentative.
Tale facoltà esercitata dai cittadini non può essere soggetta al controllo e al vincolo del potere esecutivo, legislativo e giudiziario dello Stato se non nei limiti e nei termini che si andranno a stabilire.
In tal modo non possono esistere organismi di Stato, a qualsiasi livello e funzione, svincolati o non soggetti al controllo e alla volontà popolare.
 

PREMESSA

« Jus naturale est libertas, quam habet unusquisque potentia sua ad naturae suae conservationem suo arbitrio utendi, et per consequens illa omnia, quae eo videbuntur tender, faciendi »
 
COMMENTO
«Il diritto di natura, che gli autori chiamano comunemente jus naturale, è la libertà che ciascuno ha di usare il proprio potere a suo arbitrio per la conservazione della sua natura, cioè della sua vita e conseguentemente di fare qualsiasi cosa che, secondo il suo giudizio e la sua ragione, egli concepisca come il mezzo più idoneo a questo fine. »
Gli argomenti affrontati nell’ambito della dottrina del diritto naturale concernono al diritto, perché pongono in discussione la legittimità delle leggi, alla morale, ossia l'intima coscienza dell'uomo, presumendo limiti al potere dello Stato e alla politica.
 
GENESI DEL DIRITTO VENETO (radici autoctone)
Un forte condizionamento ideologico grava sull'analisi storica: l'unitarismo italico ha teso a proiettare su Roma la paternità di qualsivoglia espressione culturale degna di essere studiata.
Un poco d'umiltà, invece, insegnerebbe ad apprezzare la grandezza di altri Popoli europei.
[…] Attratto nell'orbita della romanità, il Popolo Veneto, è stato solo in parte influenzato dai modelli culturali tipici dell'urbs.
[…] restò marginale l'impronta romana nell'assetto politico e giuridico.
Si è ben lontani dal dimostrare che il nostro Popolo abbia fatto propri tutti gli istituti giuridici e tutti i modelli culturali dei Romani e le fonti a disposizione sono comunque sufficienti a dimostrare il contrario.
(vedi "Giustizia Veneta" di Edoardo Rubini – Filippi Editore Venezia)