Autore: sergio

03 – DIRITTI SOGGETTIVI DELL’ESSERE UMANO

SEZIONE 03 – L’ESSERE UMANO
ARTICOLO 03 – I DIRITTI SOGGETTIVI DELL’ESSERE UMANO


I diritti soggettivi dell’essere umano sono inalienabili, inviolabili, imprescrittibili e non subordinabili a norme di diritto positivo che ne limitino la natura originaria.
Essi non derivano da concessioni statuali o autorità costituite, ma sono connaturati all’essere umano stesso in quanto tale, e ne costituiscono la base giuridica primaria.
Tra i diritti soggettivi fondamentali dell’essere umano si riconoscono:

  • il diritto alla vita e alla morte naturale
  • il diritto alla libertà fisica e spirituale
  • il diritto alla propria integrità personale
  • il diritto alla coscienza e alla verità
  • il diritto alla proprietà del proprio corpo e della propria identità
  • il diritto alla parola, al pensiero, alla cultura e all’espressione
  • il diritto a rifiutare trattamenti imposti contro la propria volontà
  • il diritto a stabilire liberamente i propri legami affettivi e familiari
  • il diritto a disporre dei frutti del proprio lavoro e della propria creatività
  • il diritto di resistere a ogni forma di oppressione, abuso, schiavitù o sfruttamento.

L’OGVP riconosce questi diritti come fondamento dell’ordinamento e come limite invalicabile all’esercizio di qualsiasi potere.
L’OGVP riconosce come innati i diritti soggettivi assoluti così come sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
Tali diritti valgono erga omnes, cioè verso tutti, e sono fondamentalmente di due tipi:

  • diritti della personalità o diritti fondamentali dell’uomo, tutti di natura non patrimoniale (diritto alla vita, all’integrità fisica, alla salute, all’immagine, all’onore, alla privacy, diritti di libertà personale, di pensiero, di religione, di associazione, di riunione…).
  • diritti patrimoniali i quali hanno ad oggetto i beni; sono diritti sulle cose e il principale fra questi diritti è il diritto di proprietà che garantisce al soggetto il potere pieno ed esclusivo di godere delle utilità ricavabili da un bene entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge.

02 – PERSONALITÀ GIURIDICA DELL’ESSERE UMANO

SEZIONE 03 – L’ESSERE UMANO
ARTICOLO 02 – LA PERSONALITÀ GIURIDICA DELL’ESSERE UMANO


L’essere umano è titolare della propria personalità giuridica originaria e naturale, che sussiste indipendentemente da qualsiasi atto di registrazione, attribuzione o riconoscimento da parte di enti, autorità o ordinamenti esterni.
La personalità giuridica dell’essere umano nasce con lui, si fonda sulla sua esistenza concreta e sulla sua capacità di relazioni e responsabilità, ed è inviolabile.
L’OGVP riconosce e tutela questa personalità giuridica, la quale non può essere sostituita né soppressa da entità fittizie, giuridiche o commerciali create artificialmente (come codici fiscali, identità legali o rappresentazioni digitali).
Ogni tentativo di ridurre l’essere umano a soggetto passivo di diritto, numero identificativo o oggetto contrattuale è contrario ai principi fondamentali dell’ordinamento veneto e della dignità umana.

01 – LA PERSONA UMANA

EZIONE 03 – L’ESSERE UMANO
ARTICOLO 01 – L’ESSERE UMANO – PERSONA


L’essere umano è titolare inalienabile di dignità, libertà e coscienza.
È al centro dell’ordinamento etico, giuridico e sociale del Popolo Veneto e dell’OGVP, che ne riconosce e garantisce l’unicità, la completezza e il valore assoluto, a prescindere da qualsiasi condizione fisica, psichica, sociale, culturale o anagrafica.
La persona umana non può mai essere considerata mezzo, strumento o oggetto di potere.
Ogni atto pubblico o privato deve riconoscerne la soggettività, il valore intrinseco e la capacità naturale di autodeterminarsi.
L’essere umano è libero sin dalla nascita, e tale libertà non può essere limitata, alienata o subordinata ad alcun potere politico, religioso o economico, salvo per il rispetto dei diritti e delle libertà altrui.
Pertando l’OGVP riconosce l’inviolabilità di diritti che ogni essere umano possiede dalla nascita:

  1. Libertà;
  2. Uguaglianza;
  3. Proprietà.
Ogni persona, fin dal proprio concepimento, acquisisce unicità e soggettività giuridica originaria divenendo titolare dei diritti fondamentali dell’uomo che l’ordinamento veneto riconosce come:
  • naturali;
  • incedibili;
  • inalienabili.

04 – NO A PENA DI MORTE ED ERGASTOLO

SEZIONE 02 – PRINCIPI ETICI
ARTICOLO 04 – NO ALLA PENA DI MORTE E ALL’ERGASTOLO


L’OGVP considera inviolabile la dignità della persona umana e si oppone in modo assoluto alla pena di morte e alla pena dell’ergastolo, ritenendole misure disumane, inique e contrarie ai principi fondamentali della civiltà del diritto e del rispetto della vita.
Ogni sistema di giustizia deve avere come obiettivo il reinserimento sociale dell’individuo e non la sua eliminazione o la sua esclusione perpetua dalla comunità.
La punizione non può mai assumere la forma della vendetta istituzionalizzata, ma deve essere proporzionata, umana, finalizzata alla responsabilizzazione personale, alla riparazione del danno e al recupero del condannato come essere umano dotato di dignità.

03 – RIFIUTO DELLA GUERRA E DI OGNI FORMA DI AGGRESSIONE

SEZIONE 02 – PRINCIPI ETICI
ARTICOLO 03 – RIFIUTO DELLA GUERRA E DI OGNI FORMA DI AGGRESSIONE


L’OGVP afferma il principio della pace come fondamento dell’azione politica e sociale, ripudiando la guerra in ogni sua forma, come mezzo di offesa alla libertà degli altri popoli e come strumento di risoluzione dei conflitti.
Il Popolo Veneto riconosce la legittimità della difesa della propria vita, della propria libertà e della propria sovranità solo nel rispetto dei principi del diritto naturale e delle convenzioni internazionali, escludendo qualsiasi forma di aggressione, imposizione, invasione o coercizione.
L’OGVP si impegna a promuovere relazioni pacifiche e rispettose tra i popoli, fondandosi sul dialogo, la cooperazione e la solidarietà, al fine di contribuire alla costruzione di un ordine mondiale giusto, equo e fondato sul diritto.

02 – FINE COMUNE DEL POPOLO VENETO

SEZIONE 02 – PRINCIPI ETICI
ARTICOLO 02 – FINE COMUNE DEL POPOLO VENETO


L’Organizzazione di Governo Veneto Provvisorio (OGVP) si impegna a garantire al Popolo Veneto:

  • la pacifica e serena convivenza civile;
  • la giustizia;
  • il perseguimento del bene comune dell’intera comunità;
  • le giuste libertà individuali e sociali;
  • la libertà religiosa.

Il Popolo Veneto, consapevole che la propria forza e dignità si commisura al benessere dei più deboli dei propri membri, promuove e concorre a garantire loro la soddisfazione dei diritti soggettivi assoluti (primari bisogni umani) quali:

  • il diritto alla vita (nascita e morte);
  • il diritto al nutrimento;
  • il diritto all’abitazione;
  • il diritto all’igiene e alla salute;
  • il diritto al riposo;
  • il diritto alla sicurezza personale;
  • il diritto alla giustizia;
  • il diritto all’istruzione e allo studio;
  • il diritto al benessere della persona;
  • il diritto alla famiglia;
  • il diritto al lavoro;
  • il diritto alla proprietà privata;
  • il diritto all’identità personale;
  • il diritto alle relazioni sociali;
  • il diritto alla libera circolazione e di viaggiare;
  • il diritto alla dignità e alla reputazione personale;
  • il diritto all’affermazione individuale, professionale e sociale;
  • il diritto e la libertà di culto.

01 – ETICA E LAICITÀ DELLO STATO

SEZIONE 02 – PRINCIPI ETICI
ARTICOLO 01 – ETICA E LAICITÀ DELLO STATO


L’Organizzazione di Governo Veneto Provvisorio (OGVP) si impegna a non violare i diritti naturali di alcun individuo.
L’apparato istituzionale provvisorio non può assumere carattere assolutista né porsi al di sopra della legge, ma resta vincolato ai principi pattizi e al rispetto dell’ordine giuridico liberamente stabilito dal Popolo Veneto.
Pur riconoscendo che il Popolo Veneto e la Serenissima Repubblica Veneta affondano le proprie radici storiche, culturali ed etiche nelle origini cristiane, l’OGVP garantisce in modo incondizionato, in ambito politico e istituzionale, la libertà di scelta, partecipazione e azione.
Nessun individuo può essere discriminato o favorito sulla base della propria ideologia o credo religioso.

Commento interpretativo
L’etica che ha ispirato la costituzione del MLNV e del GVP richiede una piena coerenza tra l’azione politica e quella moralmente giusta.
Un’azione è politicamente efficace solo se riconosciuta come moralmente fondata e orientata al bene comune.
Il potere politico deve essere esercitato secondo criteri di giustizia, trasparenza e rispetto della dignità umana.
I principi etici dell’OGVP si fondano sulla priorità della libertà e dei diritti naturali e fondamentali della persona, opponendosi radicalmente a ogni forma autoritaria ispirata al diritto romano o ad altri sistemi coercitivi.
Il principio di “pacta sunt servanda” – i patti devono essere rispettati – rappresenta la base imprescindibile per assicurare che il potere politico rimanga vincolato alla volontà pattizia, escludendo ogni arbitraria imposizione e riaffermando la sovranità del Popolo Veneto come fonte legittima di ogni autorità.

09 – CONCLUSIONE DELLA FASE TRANSITORIA E RIPRISTINO DELLA SOVRANITÀ

SEZIONE 01 – PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 09 – CONCLUSIONE DELLA FASE TRANSITORIA E RIPRISTINO DELLA SOVRANITÀ


La conclusione della fase di transizione è determinata dall’instaurazione delle nuove Istituzioni sovrane previste dall’ordinamento giuridico che il Popolo Veneto, in piena libertà e responsabilità, avrà deciso di darsi,
secondo i tempi e le modalità che esso stesso riterrà opportuno porre in essere.
Tale passaggio storico sarà sancito mediante la Proclamazione – anche unilaterale – dell’incondizionato e totale ripristino della sovranità del Popolo Veneto sulle proprie terre e sul proprio ordinamento politico-giuridico.

08 – PERIODO DI TRANSIZIONE E VIGENZA PROVVISORIA

SEZIONE 01 – PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 08 – PERIODO DI TRANSIZIONE E VIGENZA PROVVISORIA


Il presente ordinamento giuridico ha efficacia durante il periodo transitorio, che:
Ha inizio con il formale costituirsi del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) e del Governo Veneto Provvisorio (GVP) e termina con il completo e definitivo ripristino della Nazione Veneta, compreso l’insediamento pieno e legittimo del suo apparato istituzionale sovrano.
Durante tale periodo:

  • il GVP opera come struttura giuridico-amministrativa provvisoria,
  • con il compito di garantire continuità giuridica, tutela dei diritti fondamentali e il progressivo ristabilimento della legalità veneta originaria.

07 – PRINCIPIO DI LEGALITÀ

SEZIONE 01 – PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 07 – PRINCIPIO DI LEGALITÀ


Il principio di legalità stabilisce che tutti gli organi dello Stato, in ogni loro articolazione, sono tenuti ad agire in conformità alla legge, sia sotto il profilo formale che sostanziale.
Tale principio ammette che il potere pubblico possa essere esercitato in forma discrezionale, ma mai arbitraria, ed è sempre vincolato al perseguimento esclusivo del pubblico interesse.

1. LEGALITÀ FORMALE
Sotto il profilo formale, il principio di legalità:

  • conferisce alla Pubblica Amministrazione la giurisdizione e
  • le attribuisce unicamente i poteri conferiti dalla legge, senza possibilità di ampliamenti arbitrari.

2. LEGALITÀ SOSTANZIALE

Sotto il profilo sostanziale, il principio di legalità:

  • riconosce alla Pubblica Amministrazione la giurisdizione e la facoltà di esercizio dei poteri attribuiti,
  • con l’obbligo di esercitarli in conformità ai contenuti e alle finalità prescritte dalla legge.

3. LEGALITÀ COME INDIRIZZO E GARANZIA

L’Amministrazione è pertanto tenuta:

  • a perseguire i fini determinati dalla legge (legalità come indirizzo);
  • e a operare nel pieno rispetto delle norme vigenti (legalità come garanzia).

L’Amministrazione del Governo Veneto Provvisorio (GVP) agisce, in tutte le sue espressioni istituzionali e articolazioni operative, mediante:

  • l’emanazione di norme,
  • la loro applicazione effettiva, e
  • il potere di farle osservare nei limiti previsti dall’ordinamento.

Ogni atto dell’Amministrazione deve avere come unico fine il pubblico interesse, restando inammissibile qualsiasi finalità di natura privata o arbitraria.