DDF

DDF – SEZ.02 – ART.02 – LA COMUNITA’ DI CONVIVENZA

  1. La Comunintà di Convivenza è costituita da almeno due individui, che mutuamente compartecipano alla vita di ciascuno l’uno/a dell’altro/a, secondo i comuni espressi interessi.
  2. I componenti della Comunità di Convivenza, non devono essere significativamente legati da sentimenti, ma da valori e interessi comuni, per il cui perseguimento si renda necessaria la condivisione della medesima realtà abitativa.

 

DDF – SEZ.02 – ART.01 – LA CONVIVENZA

  1. Qual’ora più soggetti decidano di condividere spazi abitativi comuni, per necessità dettate da valori e interessi comuni, si costituiscono in Comunità di Convivenza, vincolate dal regolamento di attuazione depositato a pubblica menzione.
  2. Qual’ora due soggetti non ancora emancipati, decidano di stabilire una convivenza, per il suo attuarsi è necessario il consenso e il benestare di entrambe le famiglie originarie.
  3. Qualsiasi Convivenza determinata da condizioni temporanee si costituisce in via provvisoria e se superiore ai trenta giorni, deve essere comunicata alle autorità del Distretto ove avviene la coabitazione.

DDF – SEZ.01 – ART.01 – LA FAMIGLIA

  1. La Famiglia è il nucleo sociale primario, costituito da almeno due individui, che mutuamente compartecipano alla vita di ciascuno l’uno/a dell’altra/o.
  2. I componenti della Famiglia, sono significativamente legati da sentimenti, valori, vincoli di parentela e interessi comuni, nonchè dalla condivisione della medesima abitazione.
  3. Considerato che ogni persona umana è ciò che è, vale a dire espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità e come tale titolare di una propria identità, la Famiglia deve concorrere al naturale compimento di tali peculiarità di ciascuno dei propri membri.