FAQ

QUALI PROBLEMI POSSONO CREARE A CHI SI AUTODETERMINA CON LORO?

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In teoria nessuno, perché l’autodeterminazione è un diritto soggettivo di ogni essere umano, ma si sa che l’italia fonda sé stessa sull’inganno e la frode e la sua autorità è contestabile per il difetto assoluto di giurisdizione, ab origine, cioè dal suo costituirsi sui nostri territori.

L’autodeterminazione non è un modulo di adesione o associativo, spesso come fanno i partiti politici.

Il MLNV, infatti, non fa iscritti ma chiede, a chi ne condivide i principi etici e la finalità, di autodeterminarsi sotto la propria egida per autotuelarsi  (i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro…”), e per dimostrare allo stato straniero italiano  che tale sua personale volontà è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale.

L’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività.

Ecco perché l’autodeterminazione del Cittadino Veneto, sotto l’egida del MLNV, lo rende corresponsabile, (perché ne ha titolo), ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo.

Riconoscersi di nazionalità Veneta è ben diverso dal dover accettare l’imposizione di una cittadinanza di uno stato che occupa la propria Patria.

Noi Veneti non siamo mai diventati italiani e l’imposta cittadinanza italiana è una violazione dell’art.15 della Dichiarazione universale dei diritti dell‘uomo che è un documento sui diritti individuali, firmato a Parigi il 10 dicembre 1948 e la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri.

In particolare tale dichiarazione recita:

  1. Ogni individuo ha diritto ad una nazionalità.
  2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Quindi autodeterminarsi significa anche tutto questo.

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CHE VALORE GIURIDICO HANNO I GRUPPI TIPO CNLV, VENETKENS?

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Il Diritto internazionale si riferisce a queste entità col termine “GRUPPI ORGANIZZATI IN LOTTA” in nome di un intero Popolo, per realizzare il principio di autodeterminazione dei Popoli e in particolare per liberare il Popolo dal giogo coloniale.

Questi gruppi in lotta possono anche essere denominati “Movimenti di Liberazione Nazionale”, ma non è detto che lo siano.

Il tratto caratteristico dei Movimenti di Liberazione Nazionale è la circostanza che la loro lotta è distinto da quella dei partiti insurrezionali, ed è legittimata dal diritto internazionale giacché essa mira alla realizzazione del Principio di Autodeterminazione dei Popoli.

Il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV), già esiste perché è stato fondato il 29 settembre 2009 ai sensi e per gli effetti del Diritto Internazionale e con tutto ciò che da esso ne deriva.

Il 3 febbraio 2012, il MLNV ha reso noto, a pubblica menzione; di aver concluso le prime due delle tre fasi del proprio programma operativo.

  1. PRIMA FASE:

La rivendicazione del diritto all’autodeterminazione del Popolo Veneto previsto e regolato dal diritto internazionale è stata esercitata dal Popolo Veneto attraverso la denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano e rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto notificata allo stato straniero occupante italiano e depositata all’O.N.U. in data 28.09.2010 da questo MLNV.

Ad oggi nessun disconoscimento formale della propria denuncia è mai stato notificato al MLNV dall’O.N.U., da un qualsiasi Stato Terzo e neppure dallo stesso governo italiano.

La formalità della rivendicazione è pertanto di diritto compiuta e perfezionata anche dall’assenza di qualsiasi atto formale di manifesta opposizione.

Nessuno ha confutato la nostra denuncia.

  1. SECONDA FASE

Il diritto di liberare la Patria dallo stato straniero occupante italiano è legittimo e legale perché conforme alle norme del diritto internazionale.

Considerato che il MLNV con precauzione e riguardo ha inutilmente atteso, anche ben oltre i limiti consuetudinari, la notifica e la formalità di un qualsiasi atto di manifesta resistenza, rifiuto o mera opposizione alle enunciate espressioni di diritto da noi MLNV ritenute legali, legittime e rivendicate “secundum legem”, è così portata a compimento anche la seconda fase.

La costituzione del MLNV ha quindi generato “diritto” producendo negli effetti ciò che si tenta di non considerare.

Così, oggi, nel dar seguito all’adempimento dei propri doveri che il MLNV si è dato nei confronti della Serenissima Patria, rimanendo con inflessibile osservanza nell’alveo delle norme di diritto internazionale e uniformandosi al principio di stretta legalità, si da avvio alla costituzione del Governo Provvisorio.

Il Popolo Veneto è nella condizione di non dover elemosinare a nessuno il diritto di essere ciò che è: da sempre un Popolo, e una Nazione per oltre un millennio.

Il documento si è concluso con l’appello a tutti per partecipare all’attività del Governo Veneto Provvisorio: “Il MLNV quale “Soggetto di diritto” riconosciuto dalle norme internazionali  che agisce in quanto tale perché qualificato dalla legittimazione internazionale, basata sul diritto all’autodeterminazione, chiama tutti i Patrioti a condividere incarichi, mansioni e competenze nell’ambito del Governo Provvisorio.”

Ma nessuno dei convenuti ha voluto partecipare e condividere tale onore e onere.

E già nel 2012 nessuno ha voluto partecipare … pensate a quanto tempo abbiamo perso.

Ora ci sono molti gruppi che, copiando anche male, si propongono come Movimenti di Liberazione Nazionale in alternativa a questo MLNV che è l’unico che ha intrapreso il legittimo, legale e non violento, percorso di liberazione.

Perché questa sconsiderata deriva?

Perché il MLNV è un “soggetto transitorio”, che ha il solo scopo di rivendicare il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto e di condurlo al ripristino della propria sovranità.

Fatto questo il MLNV cessa di esistere.

Il MLNV è, infatti,  garante dei propri doveri nei confronti della Serenissima Patria e dell’intero Popolo Veneto, lavorando cioè senza alcun interesse personale e impegnandosi a non candidarsi politicamente, una volta garantito il ripristino di sovranità su tutti i propri territori, sempre che non lo voglia il Popolo.

Questo è un impegno sacro e doveroso nei confronti della Serenissima Patria, ma non ha bisogno di un’irragionevole ambizione personale, bramosia di potere e lucrose opportunità che il ripristino di una Nazione spesso comporta.

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QUALI SONO I PUNTI FONDAMENTALI DELL’ ORDINAMENTO GIURIDICO VENETO PROVVISORIO (OGVP)

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L’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP) è lo strumento legale di riferimento di cui si dota il Governo Veneto Provvisorio (GVP) per la gestione della fase di transizione.

L’OGVP si rifà al Diritto di Natura:

«Il diritto di natura, che gli autori chiamano comunemente jus naturale, è la libertà che ciascuno ha di usare il proprio potere a suo arbitrio per la conservazione della sua natura, cioè della sua vita e conseguentemente di fare qualsiasi cosa che, secondo il suo giudizio e la sua ragione, egli concepisca come il mezzo più idoneo a questo fine. »

Gli argomenti affrontati nell’ambito della dottrina del diritto naturale concernono al diritto, perché pongono in discussione la legittimità delle leggi, alla morale, ossia l’intima coscienza dell’uomo, presumendo limiti al potere dello Stato e alla politica.

Un forte condizionamento ideologico grava sull’analisi storica: l’unitarismo italico ha teso a proiettare su Roma la paternità di qualsivoglia espressione culturale degna di essere studiata.

Un poco d’umiltà, invece, insegnerebbe ad apprezzare la grandezza di altri Popoli europei.

[…] Attratto nell’orbita della romanità, il Popolo Veneto, è stato solo in parte influenzato dai modelli culturali tipici dell’urbs.

[…] restò marginale l’impronta romana nell’assetto politico e giuridico.

Si è ben lontani dal dimostrare che il nostro Popolo abbia fatto propri tutti gli istituti giuridici e tutti i modelli culturali dei Romani e le fonti a disposizione sono comunque sufficienti a dimostrare il contrario.

Il MLNV ritiene che l’esercizio di sovranità dello Stato, espressione delle tre funzioni cardine, (esecutiva, legislativa e giudiziaria) debba essere subordinata al Popolo ed esercitata con competenze attribuite a livello federale, contea e municipale, non in maniera subordinata l’una all’altra ma a reciproca integrazione.

La sovranità popolare è garantita dalla diretta partecipazione dei cittadini che nelle forme e termini che si andranno a stabilire avranno competenza sulle attività delegate ai vari organi e a tutti i livelli, sia con facoltà ispettive e di controllo, abrogative e di revoca di mandati conferenti autorità e funzioni rappresentative.

Tale facoltà esercitata dai cittadini non può essere soggetta al controllo e al vincolo del potere esecutivo, legislativo e giudiziario dello Stato se non nei limiti e nei termini che si andranno a stabilire.

In tal modo non possono esistere organismi di Stato, a qualsiasi livello e funzione, svincolati o non soggetti al controllo e alla volontà popolare.

L’OGVP identifica in ogni ESSERE UMANO e nel POPOLO VENETO il Soggetto dotato di “personalità giuridica originaria” perché fonte ed archetipo stesso del suo diritto alla sovranità.

L’originarietà della personalità giuridica di ogni essere umano e del Popolo Veneto è:

  1. naturale (generatrice)
  2. esclusiva (unica)
  3. inalienabile (intoccabile)
  4. irrinunciabile (perché necessaria)
  5. incedibile (non trasferibile per incompatibilità naturale)
  6. imprescrittibile (inestinguibile)

Anche se l’OGVP prevede la personalità giuridica originaria la sua attribuzione non è assoggettata e/o vincolata, per sua natura, ad alcun suo riconoscimento perché antecedente allo stesso OGVP.

L’OGVP riconosce l’originarietà della Sovranità del Popolo, anche rispetto a quella dello Stato, derivando essa dal suo diritto di autodeterminazione.

‘OGVP riconosce l’originarietà della sovranità popolare senza la quale non può derivarsi la sovranità dello Stato, ovvero la sua capacità di “imperio” delegata dal Popolo, attraverso il mutuo consenso.

Gli Organi con “personalità giuridica originaria” usufruiscono di una posizione giuridicamente rilevante rispetto ad ogni altro soggetto o organo giuridico pubblico e/o privato riconosciuto ed esistono perché generati dal Popolo Veneto e dal suo dovere e necessità di autodeterminarsi.

Per loro natura essi sono assoggettabili unicamente al Popolo Veneto e non possono essere sciolti e deposti se non al naturale e integrale compimento delle loro funzioni.

L’OGVP recepisce come organo dotato di “personalità giuridica primaria” la Pubblica Amministrazione (PA) ovvero quel complesso organizzato di persone e di beni al quale il Popolo Veneto conferisce, attraverso il mutuo consenso, la capacità giuridica di conseguire scopi sociali secondo i comuni interessi.

La rilevanza della personalità giuridica primaria è destinata all’esclusivo esercizio delle funzioni assegnate alle istituzioni della pubblica amministrazione che devono essere esercitate nell’esclusivo interesse del Popolo Veneto.

Gli Organi che sono dotati di personalità giuridica primaria non possono essere di natura privata e perseguire interessi privati.

Gli Organi della PA sono subordinati agli Organi Originari.

L’OGVP è anche lo strumento legale che il MLNV propone per il nostro futuro stato etico.

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PERCHÈ IL GVP VIENE DEFINITO “PROVVISORIO”?

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Il Governo Veneto Provvisorio (GVP) si chiama così perché è transitorio, proprio perché gestisce la “fase di transizione”.

In stato di occupazione non è possibile effettuare libere elezioni da parte dei Cittadini e anche il Governo non può essere da loro eletto.

Si parla di Governo Provvisorio perché ha poteri esecutivi limitati ed esclusivamente deputato al ripristino di sovranità del Popolo Veneto su tutte le proprie Terre d’Origine.

Infatti, sempre il Diritto Internazionale precisa che il Diritto di Autodeterminazione di un Popolo non è determinato dal consenso popolare, ma dal proprio diritto all’autodeterminazione.

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CHE RUOLO HA IL GOVERNO VENETO PROVVISORIO (GVP)

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GVP è l’acronimo di Governo Veneto Provvisorio.

I Movimenti di Liberazione Nazionale, per essere considerati soggetti di diritto internazionale, devono disporre di un “apparato istituzionale” che possa gestire le proprie relazioni internazionali.

In questo senso dispone chiaramente l’art.96 par.3 del I Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949 (sul diritto umanitario applicabile ai “conflitti armati” di natura internazionale, cui sono equiparate le guerre di liberazione Nazionale che i Movimenti hanno diritto di intraprendere).

Nell’indicare le categorie di Popoli che possono dichiarare di voler rispettare il Protocollo, la norma precisa che tali dichiarazioni possono essere effettuate dall’autorità che rappresenta il Popolo impegnato in un conflitto armato del tipo di cui all’art.1 par. 4, contro un’ “Alta Parte” contraente, ossia un conflitto contro una potenza coloniale, razzista o straniera.

Non è invece necessario, ai fini della soggettività internazionale, il riconoscimento da parte di altri soggetti della società internazionale.

Riflettete … chi dispone di un “apparato istituzionale?”, di chi sono le “istituzioni?” … solo uno Stato dispone di istituzioni ed è per questo che i Movimenti di Liberazione Nazionale sono considerati al pari di uno stato perché il proprio apparato istituzionale deve garantire soprattutto i rapporti internazionali e, come già detto, il Diritto Internazionale, riconosce solo il rapporto fra stati.

RESISTERE PER ESISTERE

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PERCHÈ UNA PERSONA DOVREBBE AUTODETERMINARSI CON IL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE NAZIONALE?

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Perché è l’unico soggetto previsto dalle norme del Diritto Internazionale deputato a rivendicare il diritto di autodeterminazione di un Popolo.

Infatti, il Diritto Internazionale riconosce il diritto di autodeterminazione solo ai Popoli piegati da una delle tre condizioni previste:

  1. stato occupante
  2. regime razzista
  3. regime colonialista.

Il Diritto Internazionale riconosce solo il “rapporto fra Stati” e non si riferisce all’autodeterminazione come diritto del singolo individuo.

I Movimenti di Liberazione Nazionale, secondo le norme del Diritto Internazionale stesso, agiscono al pari di uno Stato proprio in virtù delle finalità per cui si è costituito ed è questa una conseguenza del fatto che tali Movimenti sono degli Enti autonomi e indipendenti a livello internazionale.

Il Movimento di Liberazione Nazionale è un soggetto di diritto internazionale, destinatario delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro.

È questa una conseguenza del fatto che tali Movimenti sono degli Enti autonomi e indipendenti a livello internazionale.

Gli stati stranieri che occupano e opprimono i Popoli sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare, a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi.

Il Popolo Veneto, in questo caso, vanta un vero e proprio diritto nei confronti dell’italia oltre a una serie di diritti e pretese nei riguardi degli Stati terzi che sono legittimati a sostenere il Popolo Veneto, fornendo loro ogni forma di assistenza diversa dall’invio di truppe armate.

Nel settore dell’uso della forza l’affermazione del principio di autodeterminazione ha una duplice conseguenza:

  • Ha ampliato la portata del divieto di cui all’art.2 par.4 della Carta delle Nazioni Unite, proibendo agli stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione.
  • I Movimenti di Liberazione Nazionale in lotta per il diritto di autodeterminazione hanno il diritto di ricorrere alla forza per reagire contro lo stato che impedisce con la forza tale diritto.

Il principio di autodeterminazione ha avuto anche una grande incidenza su uno dei settori più tradizionali del diritto internazionale, quello concernente l’acquisizione, il trasferimento e la perdita dei titoli di sovranità su  un territorio, mettendo in discussione la conquista coloniale.

Il diritto di autodeterminazione dei Popoli ha valore “ius cogens” che nel diritto internazionale, indica norme di carattere imperativo (ossia cogenti, inderogabili).
Oltre al diritto all’autodeterminazione dei popoli, vi rientrano il divieto di aggressione e le forme più gravi di violazione di diritti umani fondamentali (genocidio e democidio, schiavitù, tortura, apartheid).

Come tutto il diritto internazionale, il principio di autodeterminazione è stato anche ratificato dallo stato italiano con la legge nr.881/1977.

Nell’ordinamento italiano il principio vale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno (Cass. pen. 21-3 1975).

Il Diritto Internazionale afferma altresì che finché perdura la “Guerra di Liberazione Nazionale”, (ovvero il periodo che noi chiamiamo di Transizione) i Movimenti di Liberazione Nazionale non hanno il diritto di disporre del territorio oggetto di contesa o delle sue risorse naturali.

In ogni caso, durante questo periodo, tale diritto non spetta neppure allo stato occupante, così come precisato dal Tribunale arbitrale nella sentenza del 31 luglio 1989 che dispone che il governo dello stato occupante non può stipulare accordi internazionali relativo al Territorio su cui è stanziato il Popolo in lotta per l’autodeterminazione.

Tutte le sedi istituzionali italiane sono abusivamente stanziate sui nostri territori e anche la presenza dell’Eurogendfor, con una caserma a lei destinata a Vicenza, è illegale.

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COS’È UN MOVIMENTO DI LIBERAZIONE NAZIONALE ?

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L’emergere di “gruppi organizzati in lotta” in nome di un intero Popolo, per realizzare il principio di autodeterminazione dei Popoli e in particolare per liberare il Popolo dal giogo coloniale, sono comunemente denominati “Movimenti di Liberazione Nazionale”.

Non bisogna confondere i Movimenti di Liberazione Nazionale con i partiti insurrezionali che, come avvenuto in italia, hanno costituito il Comitato di Liberazione Nazionale, quale coalizione di partiti per la liberazione dal fascismo.

Il tratto caratteristico dei Movimenti di Liberazione Nazionale è la circostanza che la loro lotta, è legittimata dal diritto internazionale giacché essa mira alla realizzazione del “principio di autodeterminazione dei Popoli”.

Il diritto internazionale promuove la formazione di entità internazionali basate sulle libere aspirazioni della Popolazione, mettendo fine agli imperi multinazionali e ai regimi coloniali.

I Movimenti di Liberazione Nazionale sono legittimati ad agire in nome di un intero Popolo e questo principio è fermamente radicato nel sistema normativo internazionale specificatamente in tre aree:

  • Come postulato anticoloniale;
  • Contro il divieto all’instaurazione e mantenimento di regimi di occupazione straniera, quindi colonialisti;
  • Contro il divieto all’instaurazione e mantenimento di regimi razzisti,

Il diritto all’autodeterminazione, nella sua eccezione esterna, spetta ancor più ai Popoli sottoposti a regime militare straniero, se essi precedentemente facevano parte di uno Stato indipendente o comunque possiedono uno “status” distinto da quella dello stato occupante … in questo caso il Popolo Veneto ha uno status differenziato da quello italiano e la Venetia è una Repubblica, tutt’ora esistente e con più di mille anni di storia.

Il diritto di autodeterminazione dei Popoli ha valore “ius cogens” che nel diritto internazionale, significa norme di carattere imperativo (ossia cogenti, inderogabili).
Il Movimento di Liberazione Nazionale è un soggetto di diritto internazionale, destinatario delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro.

È questa una conseguenza del fatto che tali Movimenti sono degli Enti autonomi e indipendenti a livello internazione.

A differenza per quanto accade per gli insorti, il controllo effettivo di parte del territorio non è, per i Movimenti di Liberazione Nazionale, una condizione essenziale per l’acquisizione della soggettività internazionale.

In sostanza, i Movimenti di Liberazione Nazionale hanno uno status giuridico internazionale rilevante, in ragione degli scopi politici da essi perseguiti e cioè la lotta per liberarsi dalla dominazione di uno stato straniero, da un regime razzista o da un regime colonialista.

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