GLOSSARIO

KOSOVO E RICONOSCIMENTO ITALIANO … CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MLNV.

L’Italia ha riconosciuto l’indipendenza del Kosovo il 21 febbraio 2008, pochi giorni dopo la sua dichiarazione unilaterale di indipendenza dalla Serbia (17 febbraio 2008).
Questo riconoscimento implica, tra le altre cose, che l’Italia ha accettato e riconosciuto il Movimento di Liberazione del Kosovo (l’ex UÇK – Ushtria Çlirimtare e Kosovës, ovvero l’Esercito di Liberazione del Kosovo) come un attore legittimo nel processo di autodeterminazione.

  1. Il precedente del Kosovo: un caso applicabile al MLNV?

Il caso del Kosovo può essere un forte argomento di reciprocità per il MLNV, poiché l’Italia:

✅ Ha riconosciuto l’indipendenza del Kosovo basata su una dichiarazione unilaterale, senza un accordo con la Serbia.

✅ Ha accettato che un Movimento di Liberazione Nazionale (UÇK) potesse diventare parte del governo del nuovo Stato.

✅ Ha sostenuto il diritto all’autodeterminazione del Kosovo nonostante la Serbia si opponesse e lo considerasse parte integrante del proprio territorio.

✅ Ha fatto questo anche senza un plebiscito popolare chiaro e trasparente sul tema dell’indipendenza (a differenza di altri casi come la Crimea o il Donbass, dove ci sono stati referendum).

Il MLNV potrebbe quindi invocare il principio di reciprocità, evidenziando che:

  1. L’Italia non può riconoscere il Kosovo e negare il diritto di autodeterminazione al Popolo Veneto.
  2. L’Italia ha riconosciuto una dichiarazione unilaterale d’indipendenza del Kosovo, quindi dovrebbe riconoscere anche la DUI della Repubblica de Venethia.
  3. L’Italia ha accettato che un Movimento di Liberazione Nazionale (UÇK) diventasse parte dello Stato kosovaro, quindi perché non riconosce il MLNV?
  4. Se l’Italia si oppone al MLNV, sta violando il principio di coerenza diplomatica e internazionale.
  5. Come può il MLNV usare il precedente del Kosovo?

Ecco alcuni punti chiave da includere in una dichiarazione ufficiale o in un Affidavit per rafforzare la richiesta di reciprocità:

  • Richiamo al riconoscimento italiano del Kosovo

“Lo Stato italiano ha riconosciuto l’indipendenza del Kosovo a seguito di una dichiarazione unilaterale di indipendenza, senza previa consultazione con la Serbia e senza un referendum popolare chiaro e trasparente.”

 

  • L’Italia ha riconosciuto un Movimento di Liberazione Nazionale

“L’Italia ha riconosciuto il Movimento di Liberazione del Kosovo (UÇK), un’organizzazione che si è trasformata nel governo della nuova Repubblica. È dunque evidente che l’Italia riconosce il diritto dei Popoli all’autodeterminazione anche senza il consenso dello Stato sovrano di origine.”

  • L’Italia applica un doppio standard?

“Se l’Italia ha riconosciuto il diritto all’autodeterminazione del Kosovo e la legittimità del suo Movimento di Liberazione, allora, per principio di reciprocità, deve riconoscere il diritto all’autodeterminazione del Popolo Veneto e del MLNV.”

  • L’Italia deve rispettare i propri precedenti diplomatici

“Il riconoscimento del Kosovo da parte dell’Italia è un precedente internazionale che non può essere ignorato: l’Italia ha accettato che un Popolo possa autodeterminarsi senza il consenso dello Stato di origine. Ne consegue che l’opposizione italiana alla dichiarazione di indipendenza del Popolo Veneto è in contraddizione con la sua politica estera.”

  • Richiamo al principio di non ingerenza

“Se l’Italia non riconosce il MLNV e il Governo Veneto Provvisorio, allora non può esercitare alcuna giurisdizione su di essi, così come non potrebbe farlo nei confronti del Kosovo o di qualsiasi altro Stato indipendente.”

  1. Possibili obiezioni e contromosse

L’Italia potrebbe rispondere con alcune obiezioni, ma il MLNV può già prepararsi a contestarle:

Obiezione 1: “Il Kosovo è stato riconosciuto perché aveva il supporto della comunità internazionale.”
Contromossa: “Il diritto di autodeterminazione non dipende dal riconoscimento altrui, ma è un diritto fondamentale sancito dalle Nazioni Unite e dai Patti di New York.”

Obiezione 2: “Il Kosovo era vittima di persecuzioni e pulizia etnica da parte della Serbia.”
Contromossa: “L’autodeterminazione non è concessa solo in caso di violenze o genocidi, ma è un diritto universale di ogni Popolo, come sancito dal diritto internazionale.”

Obiezione 3: “Il Kosovo ha ottenuto l’indipendenza con il supporto NATO e ONU.”
Contromossa: “Il diritto all’autodeterminazione non deve dipendere dal supporto militare esterno, ma dalla volontà del Popolo, esattamente come il MLNV sostiene per il Popolo Veneto.”

  1. Conclusione
  • Sì, il principio di reciprocità può essere invocato dal MLNV nei confronti dell’Italia, utilizzando il riconoscimento del Kosovo come precedente giuridico e diplomatico.
  • L’Italia, riconoscendo l’indipendenza del Kosovo e il suo MLN, ha stabilito un principio che ora dovrebbe rispettare anche per il MLNV.
  • Se l’Italia rifiuta, dimostra di applicare un doppio standard, violando i principi di coerenza e reciprocità in diritto internazionale.

 

RECIPROCITA’ – PRINCIPIO DI… – PER IL MLNV

La questione del principio di reciprocità applicato a un Movimento di Liberazione Nazionale (MLN) rispetto a uno Stato è complessa e dipende da diversi fattori giuridici e politici. Analizziamola in dettaglio.

  1. Cosa significa il “principio di reciprocità”?

Nel diritto internazionale, il principio di reciprocità si riferisce alla pratica secondo cui due soggetti (Stati, organizzazioni internazionali, entità riconosciute) si trattano in modo equo e simmetrico rispetto a diritti, obblighi o accordi bilaterali.
Di norma, la reciprocità si applica tra soggetti di diritto internazionale riconosciuti (ad esempio, tra Stati sovrani o tra uno Stato e un’organizzazione con status riconosciuto a livello internazionale).

  1. Un MLN può invocare la reciprocità nei confronti di uno Stato?

In linea generale, la reciprocità si applica tra soggetti che si riconoscono vicendevolmente. Qui sta la questione principale:

  • Se l’Italia riconoscesse ufficialmente il MLNV come Movimento di Liberazione Nazionale e interlocutore legittimo, allora si potrebbe ipotizzare un’applicazione del principio di reciprocità.
  • Tuttavia, se l’Italia non riconosce formalmente il MLNV, non esisterebbe una relazione bilaterale regolata dal diritto internazionale che possa fondare un obbligo di reciprocità.

Detto ciò, la reciprocità può essere invocata de facto, ovvero come principio morale, politico o strategico, anche se non formalmente riconosciuto da entrambe le parti.

  1. Casi in cui la reciprocità può essere applicata a un MLN

Ci sono alcune situazioni particolari in cui un Movimento di Liberazione Nazionale potrebbe rivendicare la reciprocità nei confronti di uno Stato, basandosi su normative internazionali esistenti:

  1. A) Riconoscimento del MLN nel Diritto Internazionale

Secondo il diritto internazionale consuetudinario e alcune convenzioni ONU, i Movimenti di Liberazione Nazionale possono acquisire soggettività giuridica internazionale quando rappresentano un popolo che esercita il diritto di autodeterminazione (es. lotta di liberazione contro un’occupazione straniera).
Se il MLNV rientrasse in questa categoria, potrebbe teoricamente chiedere che l’Italia si comporti in modo reciprocamente equo, rispettando diritti e doveri che gli Stati devono riconoscere ai MLN.

  1. B) Trattati e Norme Internazionali firmate dall’Italia

L’Italia ha ratificato la Carta ONU, il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) e il Primo Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra (art. 96.3, 1977).
Questi documenti riconoscono il diritto all’autodeterminazione e in alcuni casi impongono agli Stati di riconoscere i Movimenti di Liberazione.

  • Se l’Italia riconosce questi principi nei confronti di altri MLN nel mondo, si potrebbe chiedere che applichi lo stesso trattamento anche al MLNV per reciprocità.
  • In particolare, il Primo Protocollo Aggiuntivo del 1977 alle Convenzioni di Ginevra (art. 96.3) riconosce il diritto dei Movimenti di Liberazione di firmare trattati e di essere considerati attori legittimi nel diritto dei conflitti armati.
  1. C) Applicazione del Principio di Non-Ingerenza

Secondo il diritto internazionale, uno Stato non dovrebbe interferire negli affari interni di un Movimento di Liberazione che rivendica la propria autodeterminazione.
Se l’Italia richiede l’applicazione della sua giurisdizione sul MLNV senza riconoscerlo come entità autonoma, si potrebbe argomentare che non c’è reciprocità, poiché l’Italia non riconosce il MLNV, ma allo stesso tempo pretende di esercitare autorità su di esso.

  1. Quando il principio di reciprocità non è applicabile?

Ci sono alcuni limiti all’applicazione del principio di reciprocità in questo contesto:

  1. Mancanza di riconoscimento bilaterale → Se l’Italia non riconosce il MLNV come soggetto giuridico internazionale, non è obbligata a garantire reciprocità.
  2. Non esistenza di un accordo formale → La reciprocità si applica spesso quando esistono accordi bilaterali tra le parti, che qui non sussistono.
  3. Asimmetria di status → Uno Stato ha poteri e prerogative che un MLN non possiede automaticamente, a meno che non sia riconosciuto come entità autonoma sotto il diritto internazionale.
  1. Come si può comunque invocare la reciprocità?

Anche se giuridicamente non è sempre automatico, il principio di reciprocità può essere richiamato strategicamente in tre modi:

  • 1. Principio di equità internazionale → Se l’Italia applica certi principi ai Movimenti di Liberazione di altri Stati (es. riconoscendo alcuni come legittimi), dovrebbe fare lo stesso con il MLNV.
  • 2. Parità di trattamento → Se l’Italia esercita poteri giurisdizionali su membri del MLNV, allora il MLNV potrebbe richiedere di essere trattato con lo stesso rispetto e le stesse garanzie legali che l’Italia pretende all’estero.
  • 3. Principio di non ingerenza → Se l’Italia non riconosce il MLNV, allora non dovrebbe applicare la sua giurisdizione sul MLNV, altrimenti si tratterebbe di un’interferenza unilaterale.
  1. Conclusione

È possibile parlare di principio di reciprocità tra il MLNV e lo Stato italiano?
Sì, in un’ottica strategica e politica, se si vuole denunciare un comportamento asimmetrico dello Stato italiano (es. applica il diritto unilaterale senza riconoscere il MLNV).
Sì, in termini di diritto internazionale, se il MLNV è considerato un soggetto legittimo in base alle Convenzioni di Ginevra o alla Carta ONU.
No, in termini strettamente giuridici se l’Italia non riconosce formalmente il MLNV, perché la reciprocità si basa su riconoscimento e accordi bilaterali.

Dunque, se il MLNV vuole invocare il principio di reciprocità, può farlo con queste argomentazioni:

  1. Denunciare l’asimmetria → L’Italia non riconosce il MLNV ma pretende di esercitare poteri su di esso.
  2. Invocare gli obblighi internazionali dell’Italia → L’Italia riconosce il diritto di autodeterminazione in altri contesti, quindi dovrebbe farlo anche per il Popolo Veneto.
  3. Richiamare il rispetto della non-ingerenza → Se non riconosce il MLNV, non può esercitare giurisdizione su di esso.

 

RIGETTO DI NOTIFICA

Il rigetto di notifica è un atto formale mediante il quale ogni cittadino che si identifica come appartenente al Popolo Veneto esprime dissenso e opposizione a pratiche considerate illegittime, messe in atto dalle autorità italiane ritenute prive di giurisdizione.

Con questo atto, i cittadini segnalano le responsabilità delle autorità interessate, facendo riferimento alle norme vigenti, incluse quelle dell’UCC (Uniform Commercial Code).

I rigetti di notifica non sono ricorsi formali secondo la giurisdizione italiana; piuttosto, rappresentano un’espressione della volontà del cittadino veneto, autodeterminato e consapevole della propria identità nazionale veneta.

Attraverso questi atti, il cittadino intende rifiutare le pretese dell’ordinamento italiano che impongono obblighi fiscali, controlli e provvedimenti ritenuti ingiustificati.

Il Governo Veneto Provvisorio (GVP), tramite l’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG), promuove la responsabilizzazione degli autori degli atti o provvedimenti oggetto di rigetto.

Questo processo è finalizzato a sviluppare il principio di effettività, che mira a garantire l’esecuzione concreta delle norme dell’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio.

L’obiettivo è disconoscere la legittimità dello Stato italiano rispetto alla sua sovranità sul territorio veneto, in linea con il principio dell’effettività, secondo cui la sovranità su un territorio dipende dall’effettivo esercizio del potere di governo.

 

“AB ORIGINE” – FIN DAL SUO INIZIO

ab orìǧine› (propr. «dall’origine»).

Locuzione lat., adoperata anche in contesti italiani nel sign. di «fin dalle origini, fin dalla nascita, fin da quando ha avuto inizio» (meno spesso con le accezioni di ab ovo): è un’istituzione che si porta dietro ab origine questi gravi difetti.

TRATTO DA QUI


per quanto ci riguarda l’italia è uno stato straniero che occupa la nostra Patria, la Serenissima Repubblica Veneta, con l’inganno e la frode “ab origne” cioè fin da quando, nel 1866, attraverso il pretesto del “plebiscito truffa” si è insediata con il beneplacito di una congiura internazionale.

 

DIRITTI … LIBERTA’ DI PENSIERO E DI ESPRESSIONE … DI MANIFESTARE LIBERAMENTE …

ART.21 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
è uno dei pilastri fondamentali della democrazia italiana.
Esso sancisce infatti la libertà di pensiero e di espressione, nonché la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
ART.13 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
Grazie a questo articolo viene condannata qualsiasi forma di violenza, sia corporale che etica, che mette in pericolo la libertà individuale, proprio perché questo tipo di libertà viene considerata intoccabile in quanto riguarda un principio che nasce con l’uomo e quindi è un principio universale.
I 4 principali diritti costituzionali?
diritti naturali
diritti sociali
diritti politici
diritti civili

RIPROVA SOCIALE

Cosa è la riprova sociale?
La riprova sociale è quella regola per cui le persone tendono ad accettare e a ritenere maggiormente meritevoli di approvazione quei comportamenti condivisi da un numero elevato di gente.

Il principio di riprova sociale afferma che uno dei mezzi principali per giudicare la correttezza di un comportamento, è rappresentato dal numero di persone che lo adottano.
La capacità persuasiva esercitata da questo principio aumenta esponenzialmente in due situazioni:

  1. Quando ci troviamo in un contesto di incertezza su quello che dobbiamo fare o pensare.
  2. Quando la riprova sociale viene cercata nell’ambito di persone simili a noi.

Il principale problema legato a questo meccanismo automatico, è la progressiva perdita di capacità nell’esaminare con spirito critico le situazioni che caratterizzano la nostra quotidianità, esponendoci a due rischi:

  1.  Quando le informazioni che riceviamo sono volutamente manipolate per dare l’impressione che le idee e i comportamenti che ci vengono proposti siano utilizzati da molte persone, saremo portati ad adottare tali comportamenti in prima persona.
  2. Quando un fenomeno di ignoranza collettiva diffonde una notizia falsa che, senza alcuna verifica, viene considerata vera solo perché particolarmente diffusa.

Essere curiosi, chiedersi il perché delle cose, approfondire, oltre a essere gli strumenti principali della nostra crescita personale, rappresentano un potente mezzo in grado di proteggerci dal fare scelte sbagliate che vanno contro i nostri stessi interessi.

DIRITTO ITALIANO E DIRITTO INTERNAZIONALE

Art. 22. COSTITUZIONE ITALIANA
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 10. COSTITUZIONE ITALIANA
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Quale rapporto c’è tra diritto italiano e diritto internazionale?
secondo cui “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”.
La disposizione è un rinvio formale all’ordinamento internazionale; ogni variazione che si produce in quest’ultimo si riproduce anche nell’ordinamento interno.
Chi fa rispettare il diritto internazionale?
Il diritto internazionale è un corpus di norme riconosciute dagli Stati o dalle nazioni come vincolanti per le loro relazioni mutue, comprese le loro relazioni con le organizzazioni internazionali.

CITTADINO DI DIRITTO INTERNAZIONALE

Cosa significa cittadino di diritto internazionale?
La persona fisica e giuridica che, pur trovandosi nel territorio di uno Stato, appartiene per nazionalità a uno Stato diverso.
Art. 22. COSTITUZIONE ITALIANA
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 10. COSTITUZIONE ITALIANA
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Quale rapporto c’è tra diritto italiano e diritto internazionale?
secondo cui “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”.
La disposizione è un rinvio formale all’ordinamento internazionale; ogni variazione che si produce in quest’ultimo si riproduce anche nell’ordinamento interno.
Chi fa rispettare il diritto internazionale?
Il diritto internazionale è un corpus di norme riconosciute dagli Stati o dalle nazioni come vincolanti per le loro relazioni mutue, comprese le loro relazioni con le organizzazioni internazionali.

SEDICENTE

sedicènte (ant. ‘sé dicènte’) agg. [comp. di  e dicente (part. pres. di dire); propr. «che si dice, che dice sé stesso», calco del fr. soi-disant]. – Che dice di essere, che si spaccia per qualcuno, che si attribuisce cioè titoli, generalità, qualifiche, qualità che non sono o che si sospettano non essere rispondenti a quelle reali: il s. dottore è stato smascheratohanno accertato le vere generalità del s. consoleun s. ispettore ha truffato varî commercianti; anche in senso più obiettivo, che si afferma tale: l’attentato è stato rivendicato da un s. gruppo di separatisti baschi. ◆ La parola sembra essersi diffusa in Italia nella 2a metà del Settecento, trovando fortuna dapprima nella libellistica antigesuitica d’influenza francese, in frasi quali la sedicente Società o Compagnia di Gesùi sedicenti gesuiti.
TRATTO DA QUI


sedicente /sedi’tʃɛnte/ agg. [comp. di  e dicente (part. pres. di dire), calco del fr. soi-disant]. – [che si attribuisce titoli, generalità, qualifiche, qualità che non sono quelle reali: un s. dottore] ≈ soi-disant. ‖ falso, presunto. ↔ ‖ autentico, vero.
TRATTO DA QUI


Aggettivo
sedicente m e f (plurale: sedicenti)

  1. che dice di essere; che afferma di possedere qualificazioni, meriti, titoli, generalità, qualità e sim.
  2. Lautore del libro, sedicente esperto di chimica, ha dimostrato di essere un ottimo oratore”
  3. impiegato negativamente, quando non si vuol riconoscere le qualità che alcuno dice se di avere, cioè attribuisce a se stesso

TRATTO DA QUI


SIGNIFICATO
Chi dice di essere, chi si spaccia per qualcuno che in realtà non è

ETIMOLOGIA dal latino:
se sé dicere dire.

PAROLA DELLE ORIGINI
Anche se esprime una sfiducia palese e affilata sulla sincerità di una persona nel parlare di sé, questa parola spinge la propria lineare raffinatezza a mantenere un dubbio sulla punta del suo fioretto: il sedicente, se pure si presume che menta, formalmente non è ancor detto che lo faccia.
In ogni caso è una parola che, al fin della ripresa, tocca.

TRATTO DA QUI